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Il contributo Unificato

(aggiornato al 2.2.2018)

In relazione al contributo unificato, Vedi anche:

- nelle opposizioni a sanzione amministrativa, vedi LINK

- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 marzo 2012 n. 2/DF;

- Circolare Ministero della Giustizia 05 luglio 2012 n. 5659/11/12; Circolare Ministero della Giustizia 10 gennaio 2018 n. 151648

 

Questa è la Legge sul Contributo Unificato aggiornata al 2.2.2018 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

(T.U. SPESE DI GIUSTIZIA).

 In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 marzo 2012 n. 2/DF; Circolare Ministero della Giustizia 05 luglio 2012 n. 5659/11/12; Circolare Ministero della Giustizia 10 gennaio 2018 n. 151648

 

PARTE II
PARTE II
VOCI DI SPESA
TITOLO I
Titolo I
Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario (1)

 

ARTICOLO N.9

 Contributo unificato.

1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, [e] nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10 (1).

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1 (2).

 Comma modificato dall'articolo 2, comma 212, let. a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successivamente dall'articolo 37, comma 6, lettera b), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 Comma inserito dall'articolo 37, comma 6, lettera b), numero 2), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

ARTICOLO N.10

 Esenzioni.

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, [il processo esecutivo per consegna e rilascio], il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1).

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile (2).

[4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500 .] (3)

[ 5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.] (4)

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato [per i processi dinanzi alla Corte di cassazione] (5).

(1) Comma modificato dall'articolo 37, comma 6, lettera c), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successivamente dall'articolo 17, comma 8-bis, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128.

(2) Comma modificato dall'articolo 37, comma 6, lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(3) Comma modificato dall'articolo 1 ter del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, dall'articolo 1, comma 306, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente abrogato dall'articolo 212, let. b), punto 1), comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(4) Comma abrogato dall'articolo 212, let. b), punto 1), comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 212, let. b), punto 2), comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successivamente modificato dall'articolo 37, comma 6, lettera e), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Vedi anche l'articolo 2, comma 4-quinquiesdecies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

 

ARTICOLO N.11

 Prenotazione a debito del contributo unificato.

1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

 

ARTICOLO N.12

 Azione civile nel processo penale.

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

 

ARTICOLO N.13

 Importi.

1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (1);

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (2),

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace (3);

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili [e amministrativi] di valore indeterminabile (4);

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000 (5);

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000 (6);

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000 (7) (8).

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (9).

1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis (10).

1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (11).

1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30 (12)

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 168 (13).

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (14).

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno (15).

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta' (16).

[ 4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30. ] (17)

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851 (18).

6. Se manca la dichiarazione di cui all' articolo 14 , il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g) . Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f) (19) .

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall' articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.800;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650. [I predetti importi sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 . Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove] (20) (21) (22) (A).

6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove (23) (B).

[6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.] (24) (25)

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile (26);

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000 (27).

(1) Lettera sostituita dall'articolo 37, comma 6, lettera f), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successivamente modificata dall'articolo 53, comma 1, lettera a) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 37, comma 6, lettera g), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successivamente modificata dall'articolo 53, comma 1, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

(3) Lettera modificata dall'articolo 37, comma 6, lettera h), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successivamente dall'articolo 53, comma 1, lettera c) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

(4) Lettera modificata dall'articolo 37, comma 6, lettera i), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e dall'articolo 2, comma 35-bis, lett. a) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e, da ultimo, dall'articolo 53, comma 1, lettera d) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

(5) Lettera modificata dall'articolo 37, comma 6, lettera l), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successivamente dall'articolo 53, comma 1, lettera e) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

(6) Lettera modificata dall'articolo 37, comma 6, lettera m), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successivamente dall'articolo 53, comma 1, lettera f) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

(7) Comma modificato dall'articolo 1 ter del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ancora sostituito dall'articolo 48-bis, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(8) Lettera modificata dall'articolo 37, comma 6, lettera n), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successivamente dall'articolo 53, comma 1, lettera g) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

(9) Comma inserito dall'articolo 28, comma 1, lettera a), della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Per la decorrenza vedi il medesimo articolo 2, comma 6.

(11) Comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo.

(12) Comma inserito dall'articolo 19, comma 3, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicazione vedi il comma 6-bis del medesimo articolo 19.

(13) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 2, comma 212, let. c), punto 1), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dall'articolo 48-bis, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dall'articolo 37, comma 6, lettera o), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e, da ultimo, dall'articolo 53, comma 1, lettera h) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

(14) Comma inserito dall'articolo 67, comma 3, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, modificato dall'articolo 2, comma 212, let. c), punto 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(15) Comma modificato dall'articolo 37, comma 6, lettera p), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(16) Comma inserito dall'articolo 37, comma 6, lettera q), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 35-bis, lett. b) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e, da ultimo, dall'articolo 45-bis, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

(17) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 212, , let. c), punto 3), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(18) Comma modificato dall'articolo 37, comma 6, lettera r), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successivamente dall'articolo 53, comma 1, lettera i ) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

(19) Comma così sostituito dall' articolo 9-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 35-bis, lett. c) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(20) Comma aggiunto dall'articolo 21 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 4-bis del medesimo articolo articolo 21. Successivamente il presente comma è stato modificato dall' articolo 3, comma 11, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.

(21) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 15 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n.53 e successivamente sostituito dall'articolo 37, comma 6, lettera s), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 come modificato dall' articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Comma modificato dall'articolo 2, comma 35-bis, lett. d) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(22) A norma dell'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui al presente comma e' aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

(23) Comma inserito dall'articolo 2, comma 35-bis, lett. e) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(24) Per le modifiche al presente comma, vedi l'articolo 3, comma 11, dell'Allegato 4 al Codice del processo amministrativo, in vigore a partire dal 16 settembre 2010, a norma di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(25) Comma abrogato dall'articolo 37, comma 14, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(26) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 35-bis, lett. f) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(27) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 6, lettera t), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

________________

(A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare Ministero dell'Interno 27 marzo 2013 n. 9/2013; Circolare Agenzia delle Entrate 22/12/2017 n. 29/E

(B) In riferimento al presente comma vedi: Circolare Ministero dell'Interno 27 marzo 2013 n. 9/2013.

 

ARTICOLO N.14

Obbligo di pagamento.

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato (1).

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (2).

3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta (3).

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (4).

3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito dalla somma di queste (5).

(1) Comma inserito dall'articolo 19, comma 3, lettera b), del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicazione vedi il comma 6-bis del medesimo articolo 19.

(2) Comma modificato dall' articolo 9-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

(3) Comma sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 6, lettere u), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(5) Comma aggiunto dall' articolo 1, comma 26, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

ARTICOLO N.15

(L). (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato) (1) .

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

(1) Articolo sostituito dall' articolo 9-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 .

 

ARTICOLO N.16

(L) Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato.

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all' articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , esclusa la detrazione ivi prevista (1).

(1) Comma aggiunto dall'articolo 21 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

ARTICOLO N.17

(L) Variazione degli importi.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.

 

ARTICOLO N.18

(L) Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato.

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, [e] del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali (1).

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1 (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 37, comma 6, lettere v), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successivamente dall'articolo 1, comma 486, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(2) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo 6, comma 5-duodecies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.