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Categoria: Il Nuovo Processo Civile Telematico
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Protocollo d’intesa sulle regole redazionali degli atti del giudizio di cassazione in materia civile e tributaria e penale

SCARICA QUI LE REGOLE REDAZIONALI PER IL RICORSO IN CASSAZIONE

Il 17 dicembre 2015 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa su
«regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria» ed altro Protocollo in materia di impugnazioni penali.

Il Protocollo riprende alcuni principi redazionali che si sono formati nella legislazione e giurisprudenza più recente, in particolare il "canone generale della chiarezza e della sinteticità espositiva degli atti processuali".

Il Protocollo contiene lo "schema di ricorso"

La prima parte è dedicata alla «Redazione dei ricorsi», mentre la seconda parte si riferisce al "principio di autosufficienza», cercando di raccordarlo alle nuove disposizioni redazionali.

Lo «schema» di ricorso, (valido anche per i controricorsi ele memorie), indica 10 sezioni:


1) parte ricorrente; 2) parte intimata; 3) sentenza impugnata; 4) oggetto del giudizio; 5) valore della controversia; 6) sintesi dei motivi; 7) svolgimento del processo; 8) motivi d’impugnazione; 9) conclusioni; 10) documenti allegati.

I LIMITI stabiliti per le diverse sezioni del ricorso:

1) L’oggetto del giudizio dovrà essere indicato con «un massimo di 10 (dieci) parole chiave», che dovranno essere quelle indicate nell’allegato alla nota d’iscrizione a ruolo in Cassazione.

2) La sintesi dei motivi conterrà: il contenuto e l’articolazione delle diverse motivazioni; per ciascun motivo di ricorso, dovranno essere indicati «in non più di alcune righe»: numerazione del motivo; norme di legge violate; questione trattata; numero della pagina dell’atto ove inizia lo svolgimento del motivo.

3) L’esposizione dei fatti di causa dovrà essere «sommaria» e contenuta «nel limite di 5 pagine».

4) I motivi di ricorso non dovranno superare il «limite massimo di 30 pagine».

5) Qualora siano superati i limiti su detti, devono essere indicate le ragioni per cui non è stato possibile rispettare tali limiti.

6) In caso d’omessa indicazione delle suddette ragioni o di loro infondatezza, il superamento dei limiti verrà sanzionato sul piano della liquidazione delle spese;

Nella seconda parte viene tratto "il principio di autosufficienza" ed il suo coordinamento con i predetti limiti.

Non è più previsto l'onere di trascrizione integrale degli atti o dei documenti ai quali si riferisce il ricorso.

Si richiede in particolare:

a) l’indicazione dell’atto o del documento su cui si fonda il motivo di ricorso, con l'indicazione del «luogo (punto)» , il numero di pagina e rigo, nonché del «tempo» e della «fase» del deposito.

b) l’allegazione in un apposito fascicolo degli atti e documenti sui quali si fonda il motivo di ricorso.

Sarà dunque opportuno leggere le Regole Redazioni.

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