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Categoria: Il Nuovo Processo Civile Telematico
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Si riporta la comunicazione del Consiglio dell'Ordine di Roma del 6 luglio 2014 sul decreto ingiuntivo telematico e sul deposito istanza di esecutorieta':

 

ISTRUZIONI PER IL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
E PER IL DEPOSITO DELL’ISTANZA DI ESECUTORIETA’


Cari Colleghi,

di seguito riportiamo le istruzioni per il decreto ingiuntivo telematico e per le richieste di esecutorietà, elaborate di comune accordo dal Gruppo Informatico di Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dai Responsabili informatici del Tribunale di Roma, sezione VII:

- con D.L. 90/2014 entrato in vigore il 24 giugno 2014 tutte le attività relative ai decreti ingiuntivi a partire dal 30 giugno 2014 sono obbligatoriamente telematiche;
- detto provvedimento riguarda, pertanto, sia i decreti ingiuntivi già emessi che quelli la cui iscrizione è avvenuta dopo il 30 giugno u.s.;
- il DL 90/2014 all’art. 52 ha attribuito agli Avvocati la possibilità di autenticare le copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti dei giudici, presenti nei fascicoli informatici;
- per i decreti ingiuntivi emessi l’avvocato costituito dovrà stampare dal fascicolo informatico il ricorso monitorio e il relativo provvedimento procedendo all’autentica. In questo caso non sono dovuti i diritti di copia autentica;
- per i decreti ingiuntivi emessi ma non presenti nel fascicolo informatico l’avvocato potrà richiedere a mezzo email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. l’inserimento del provvedimento nel fascicolo informatico;
- per i decreti ingiuntivi emessi provvisoriamente esecutivi, in attesa dell’aggiornamento dei sistemi informatici e delle norme procedurali, le copie dovranno essere necessariamente richieste a mezzo email all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- per la richiesta di esecutorietà si dovrà necessariamente procedere a mezzo Processo Telematico, perciò andrà redatta l’istanza (scarica il modello dell’istanza di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. oppure il modello dell’istanza di esecutorietà ex art. 654 c.p.c. ) come documento informatico e inserita nella busta cifrata che predispone il Redattore atti;
- in attesa che tutti i Redattori si adeguino alle nuove norme si consiglia l’uso di: A) Richiesta Prima copia esecutiva e, ove non presente, B) Atto non codificato;
- insieme all’istanza l’avvocato avrà cura di inserire il decreto ingiuntivo con le relate in pdf, il certificato di residenza in pdf, la visura camerale, ove richiesta, sempre in pdf;
- a partire dal giorno successivo alla concessione dell’esecutorietà (visibile sul Polisweb) l’avvocato deposita in cancelleria l’originale notificato sul quale andrà apposta la formula esecutiva;
- per quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione si rinvia al Protocollo decreti ingiuntivi scaricabile sia dal sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che da quello del Tribunale di Roma.

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Alcune semplici considerazioni sulla copia di cortesia prevista per i processi ordinari nel protocollo d’intesa, che ha suscitato qualche ingiustificata lamentela da parte di alcuni Colleghi:

1) è stato previsto il deposito della copia di cortesia degli atti depositati telematicamente, in busta chiusa e senza fare la fila presso la cancelleria, alla scadenza dell’ultimo termine (es.: memoria ex art. 183, comma 6, n. 3; repliche conclusive);
2) tale adempimento (appunto di cortesia e non obbligatorio) temporaneo fino 30 giugno 2015;
3) tenuto conto che l’obbligatorietà è prevista solo per tutti gli atti successivi a quelli introduttivi del giudizio a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito per via telematica delle prime memorie ex art. 183 c.p.c. avverrà non prima della metà del mese di novembre 2014, perciò la copia di cortesia dovrà essere portata in cancelleria per poco più di 6 mesi;
4) si tratta della sola copia per il Giudice e, quantomeno per i primi tempi, costituisce una garanzia che questi si legga con certezza i nostri atti.

Riteniamo, pertanto, che questo adempimento, limitato temporalmente ad una sola prima fase, sia una tutela per gli Avvocati, oltre ad agevolare comunque i Giudici, anche loro ancora poco avvezzi al PCT, nella lettura completa ed attenta degli atti delle parti.

Un caro saluto.


Il Presidente Il Segretario

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