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Categoria: Il Nuovo Processo Civile Telematico
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(nota pubblicata il 23 agosto 2015)

La modifica dell’art. 521 bis c.p.c. sul pignoramento di autoveicoli

(D.L. 27.6.2015 n.83 conv. in Legge 6.8.2015 n.132 in G.U. n.192 del 20.8.2015 S.O. n.50)

Il legislatore ha chiarito che questa forma di pignoramento è alternativa al pignoramento  eseguito con le formalità di cui all'art. 518 c.p.c.

La modifica legislativa  prevede:

- la consegna del veicolo pignorato, che può essere fatta dal debitore anche presso un I.V.G. ;

- gli organi di Polizia ritirano il veicolo e lo consegnano all’I.V.G..

- il pignoramento di autoveicoli perde efficacia decorsi inutilmente 45 gg. dal deposito della nota di iscrizione a ruolo e dei titoli.

ARTICOLO N.521 bis

Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (1).

[I]. Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
[II]. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
[III]. Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
[IV]. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
[V]. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perchè proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
[VI]. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
[VII]. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione.

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ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO (modello)

TRIBUNALE ORDINARIO DI XXXXXX
ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI
(art.521/bis c.p.c.)
(il creditore NEVIO) nato a XXXXXX il … (c.f.n.:….) res. in XXXXXX in Via … n….
Domicilio eletto: in XXXXXX in Via … n… presso il difensore (tel.,pec,fax);
Domicilio digitale per tutte le comunicazioni e notificazioni: indirizzo di P.E.C.
Difensore: Avv. … (Ordine di XXXXXX );
Procura alle Liti …;
Premesso
1) che l’esponente (NEVIO) è creditore di CAIO in forza del seguente titolo esecutivo costituito da: Sentenza n. emessa dal Tribunale di XXXXXX in data 01.01.2013 munita di formula esecutiva in data 12.10.2014 e notificata al debitore in data 10.1.2015;
2) che con atto di precetto notificato in data 22.06.2015 il creditore NEVIO intimava al debitore CAIO di pagare la somma di euro 20.000, oltre interessi legali ulteriori sino al saldo nonché le spese e compensi, oltre accessori, oneri fiscali, cassa di previdenza relativi tutti al processo di espropriazione succssivi alla notifica del precetto sino all’effettivo saldo;
3) che il precetto è rimasto inevaso ed il creditore ha interesse a pignorare i beni mobili registrati di proprietà del debitore e di cui mi ha fornito la seguente descrizione: autovettura, marca, tipo, targa xxxxx
Ciò premesso il creditore sig. NEVIO, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l’Ufficiale Giudiziario presso l'Ufficio di cui alla intestazione, esegua il pignoramento del predetto autoveicolo a carico del debitore sig. CAIO con formale ingiunzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 492 cpc sugli immobili sopra indicati e descritti.
Roma-Milano 23.8.2015 AVV. xxyy

Ad istanza dell’Avv. xxyy io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Esecuzioni e Notifiche del Tribunale di XXXXXX
Visto
il titolo esecutivo e l’atto di precetto in premessa indicati e notificati al debitore CAIO per il complessivo importo di Euro 23000,00 oltre interessi legali ulteriori, spese e compensi del processo di esecuzione, sino all’effettivo saldo;
Ho pignorato
a carico del debitore CAIO l’autoveicolo a lui intestato al P.R.A. marca alfa beta xxxx modello zzzzz targa xxxx. e del quale il richiedente mi ha fornito la suddetta descrizione
Ho Intimato e Ingiunto
al debitore CAIO ex art.492 c.p.c. di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito risultante dal suindicato atto l’autoveicolo i diritti di esso ed i relativi frutti ed in particolare ho intimato al debitore di consegnare entro dieci giorni dal pignoramento l’autoveicolo pignorato e sopra indicato nonché i titoli e i documenti relativa alla proprietà e all’uso del medesimo all’Istituto Vendite Giudiziarie (I.V.G. di Roma e XXXXXX con sede in ZZZZ, via zzzz n. 123 autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino ed a tal fine
Ho avvertito
Il debitore CAIO che con il pignoramento egli è costituito custode dell’autoveicolo pignorato e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso, sino al momento della consegna del veicolo predetto all’Istituto Vendite Giudiziarie e che decorso il termine di dieci giorni dal pignoramento, in difetto di consegna dell’autoveicolo, gli organi di Polizia che accertano la circolazione del veicolo pignorato o comunque lo rinvengano, procederanno al ritiro della carta di circolazione, dei titoli e dei documenti relativi e consegneranno il veicolo pignorato all’Istituto Vendite Giudiziarie più vicino al luogo nel quale l’autoveicolo è stato rinvenuto
Ho Invitato
il debitore CAIO ad effettuare presso la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale di XXXXXX la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il predetto Giudice dell’esecuzione con avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.
Ho Avvertito
il debitore CAIO che, ai sensi dell’art.495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, e 569 cpc, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale, con facoltà di chiedere la rateizzazione mensile massima di 36 rate dell’importo che sarà determinato dal Giudice, maggiorato di interessi.
Ho Invitato
Il debitore CAIO, nel caso in cui i beni assoggettati a pignoramento appaiono o comunque risultino insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 492, quinto comma, cpc.
Ho Notificato
Il suesteso atto di pignoramento a :
il debitore CAIO in via xxyyzz, città yyxxzz
L’Ufficiale Giudiziario

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