(aggiornato al 15 marzo 2015)
PUBBLICI ELENCHI VALIDI AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE
Questi sono i pubblici elenchi attualmente consultabili, ove reperire gli indirizzi della PA,
(salvi i consueti divieti di accesso e di consultazione, le password e restrizioni, per cui molti elenchi sono inaccessibili o riservati alla PA):
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ANPR -Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente,
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REGISTRO DELLE IMPRESE,
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ALBI pubblicati da ORDINI e COLLEGI professionali,
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ELENCO pubblicato dal Centro Nazionale per l’informatica della P.A. – CNIPA, oggi AGID
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registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.(REGINDE)
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IndicePA (o IPA) (dal 19 agosto 2014 non può essere considerato pubblico elenco)
Si segnala inoltre il seguente elenco:
- INI-PEC del Ministero dello Sviluppo economico;
Questa la normativa vigente in materia di Pubblici Elenchi validi ai fini della notificazione e comunicazione degli atti:
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
(convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)
Questo è il testo vigente seguito delle modifiche apportate con l’art. 45 bis, comma 2, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014
Art. 16 – ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni)
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti
in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi:
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quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto;
(ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, Elenco indirizzi PA presso MINISTERO GIUSTIZIA )
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dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
( ossia REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI pubblicati da ORDINI e COLLEGI professionali, ed ELENCO pubblicato dal Centro Nazionale per l’informatica della P.A. – CNIPA, oggi AGID )
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nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. (REGINDE)
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa
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2) L’art. 45 bis, comma 2, del d.l. n. 90/2014, conv. con modificazioni dalla legge 114/2014 (entrata in vigore dal 19/08/2014), il legislatore ha modificato il menzionato art. 16-ter del d.l. 179/2012, come segue:
“A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti
- dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto (ossia, ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, e Elenco indirizzi PA presso MINISTERO GIUSTIZIA);
- dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 2/2009 (ossia, REGISTRO DELLE IMPRESE);
- dall'articolo 6-bis del d. lgs.82/2005 (ossia, INI PEC), nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia (REGINDE)
Poichè quest'ultima normativa ha omesso ogni riferimento ad “elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”, l’IndicePA (o IPA, altrimenti detto) dal 19/08/2014 attualmente non può più essere considerato “pubblico elenco” ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale e viene auspicata una modifica normativa che restauri questo elenco.
