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Le Tariffe dei professionisti - Il Disegno di Legge per la reintroduzione delle Tariffe dei compensi professionali

Le tariffe professionali nei decenni del secolo scorso e sino al 2006, erano regolate da leggi e decreti ministeriali che avevano elaborato le pratiche dei professionisti e previsto voci tariffarie precise e scaglioni di valore sui quali calcolare il compenso dei professionisti.

Per molti decenni la tariffe professionali sono state il riferimento per i compensi dei professionisti, compenso che se non vi fossero stati quei riferimenti sarebbe risutato arbitrario. Poi dagli anni '90 le tariffe furono contestate perchè, secondo alcuni, contrarie ai principi della libera concorrenza.

Infine, l’articolo 2 del Decreto Bersani (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) produsse l'effetto della abolizione delle tariffe professionali.

Questo è il testo attuale dell'art. 2 del Decreto Bersani DL.223 del 4 luglio 2006:


ARTICOLO N.2

Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei

servizi professionali

Art. 2.

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (1);

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine (2);

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità (3);

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. [Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali] (4).

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali" (5).

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

(1,2,3) Lettera modificata dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, in sede di conversione.

((4) Comma modificato dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, in sede di conversione, successivamente modificato dall'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera zz), numero 1), del D.Lgs.11 settembre 2008 , n. 152, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del decreto 163/2006.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, in sede di conversione.

  Abolite le tariffe professionali, i professionisti sono scesi nel campo della libera concorrenza, ma non essendo nè venditori nè commercianti  ai quali forse erano stati paragonati, la liberalizzazione ha prodotto l'effetto di provocare un calo generalizzato dei compensi ed i professionisti sono ora costretti, per una larga parte, a lavorare sottocosto, o senza guadagno alcuno, proprio per effetto di tale "liberalizzazione".

  In pratica, il committente cerca tra tutti i professionisti quello che in quel momento pratica prezzi inferiori e poi lo incarica di ogni incombente, rifiutando di pagare il compenso adeguato, sfruttando in tal modo il lavoro altrui, e con risultati pessimi dal punto di vista della qualità.  Il professionista difatti si sente frustrato a lavorare a prezzi irrisori ed alla fine non svolge il suo lavoro in modo adeguato.


Per questo si parla di reintroduzione dei minimi tariffari, per salvaguardare la dignità del lavoro libero professionale e evitare abusi o situazioni di sfruttamento. Difatti, non è raro il caso di lavoro a carattere dipendente, in cui il datore di lavoro invita a prendere la partita IVA per evitare di pagare oneri sociali e contributi che ritiene eccessivamente gravosi. Quindi il professionista-dipendente alla fine paga tanti di quegli oneri che il lavoro risulta ugualmente senza guadagno alcuno.

In questo quadro, poi,  gli Enti Previdenziali di ogni categoria professionale hanno elevato notevolmente i contributi, e ciò finisce per danneggiare il professionista che è gravato di oneri insostenibili e sproporzionati rispetto agli effettivi guadagni.

La reintroduzione dei minimi tariffari quindi si configura come un primo sostegno contro gli abusi, per le categorie professionali e una recente manifestazione (il 13 maggio 2017 a Roma) in cui hanno partecipato tutte le categorie libero professionali, ha prodotto in Senato il disegno di legge 2685 (Disposizioni urgenti per la tutela dei cittadini e della qualità del lavoro dei professionisti) presentato dai senatori Bartolomeo Pepe e Michelino Davico. L’obiettivo è quello di abrogare le disposizioni sulla concorrenza fra i professionisti introdotte dal Decreto Bersani, e di reintrodurre l’obbligatorietà delle tariffe minime.

Ora, con rispetto per i principi della libera concorrenza, va tenuto presente che le professioni intellettuali sono attività ad alto contenuto di conoscenza tecnica. Non v’è professione che non presupponga lunghi anni di studio, spesso universitario e molto spesso post universitario. Esiste poi un obbligo di aggiornamento professionale che dura per tutti gli anni della professione. Le problematiche quindi non sono paragonabili a quelle del lavoro dipendente, e tale peculiarità va senz'altro tutelata da chi, con fare approssimativo, ritiene di abbassare genericamente i costi senza valutare poi gli effetti di tale riduzione. Per chi aspira alla professione il periodo di formazione universitaria e di apprendistato è una forma di investimento importante. Sono anni in cui i giovani studenti, universitari e post universitari, sottraggono il proprio tempo a forme di lavoro stabile e retribuito nella prospettiva di accedere ad una professione intellettuale.

Il testo del disegno di legge di Pepe e Davico inizia così.

Il disegno di legge è composto di un solo articolo, che avrebbe l’effetto di abrogare l’articolo 2 del Decreto Bersani e l’obiettivo del legislatore “dev’essere quello di andare incontro alle esigenze della collettività in termini economici e di qualità di servizi richiesti, affinché sia garantita l’offerta di una prestazione qualitativamente accettabile, non ispirata a criteri prevalentemente concorrenziali”.

Con tale provvedimento, sostenuto dall'A.L.P. di Roma, si porrebbe un primo argine alla liberalizzazione, intesa come mezzo per evitare il pagamento o pagare il meno possibile e si tutelerebbe la dignità del lavoro libero professionale e del singolo professionista.

Avv. Marco Pepe