Blue Flower

 

D.Lgs. 1-9-1993 n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

128-bis. Risoluzione delle controversie.

 

1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

 

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

 

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del D.Lgs 4.3.2010 n.28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

 

3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo