(15 novembre 2017)
Mediazione civile, procura speciale, ammissibilità
- Tribunale di Verona, ordinanza n.1626 del 11 maggio 2017, riportata vedi LINK
. il Modello di Procura speciale per presenziare alla Mediazione in luogo dell'assistito;
Secondo il Tribunale di Verona, ordinanza 11 maggio 2017, n. 1626 la parte può conferire procura speciale ad altro soggetto, anche al suo difensore, per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione, evitando così di compararire personalmente.
Il Tribunale di Verona ritiene non condivisibile l’orientamento giurisprudenziale per cui è indispensabile la partecipazione della parte per assolvere alla condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, nella mediazione obbligatoria.
Pertanto, conclude il Giudice, nessuno specifico potere di partecipare al procedimento di mediazione è stato nella specie attribuito al proprio difensore e, tantomeno, quello di delegarlo a terzi.
Si riporta la ordinanza qui di seguito:
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 11 maggio 2017, n. 1626
N. 1626/2017 R.G.
Tribunale Ordinario di Verona
TERZA SEZIONE civile
Il giudice dott. Massimo Vaccari
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa tra K. S.N.C. DI Y. X. & C. con
l’avv. DE
Z. S.
Contro
...
SOCIETA’ PER AZIONI
A scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza;
Rilevato che
La condizione di procedibilità non può ritenersi realizzata poiché al procedimento di
mediazione espletato ante causam, su iniziativa dell’attrice, la convenuta non ha
partecipato e l’attrice ha partecipato tramite soggetto non legittimato a rappresentarla;
va innanzitutto ribadito che, ad avviso di questo giudice, la parte può conferire procura
speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per farsi rappresentare nel
procedimento di mediazione;
non è infatti condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, invero prevalente, che, ai fini
dell’assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1 bis, d.lgs.
28/2010, assume come indispensabile la partecipazione delle parti personalmente (assistite
dai difensori) e non solo quella dei loro difensori (sul punto in esame, ex multis, Trib.
Firenze 19.3.2014 est. Breggia; Trib. Pavia 9.3.2015 est Marzocchi; Trib. Vasto 9.3.2015
est. Pasquale; Trib. Roma sez. III 19.2.2015; Trib. Roma, 14.12.2015);
tale indirizzo infatti si fonda principalmente su un dato normativo letterale, ovvero i
riferimenti che l’art.8 comma 1, del d.lgs. 28/2010, nel descrivere le modalità di
svolgimento della mediazione, fa alla parte e al difensore quali soggetti che vi partecipano;
in contrario deve però osservarsi che né questa norma, né altre del d.lgs. 28/2010,
prescrivono la presenza obbligatoria della parte alla procedura, cosicché ad essa deve
riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter
essere lo sviluppo della procedura;
al contempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla
procedura il proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di
attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto dell’art.83
c.p.c;
è proprio per questa ragione peraltro che quella facoltà viene solitamente inserita nelle procura alle liti;
la valorizzazione della peculiare funzione del primo incontro, quale momento non solo informativo ma anche
facilitativo della conciliazione (ulteriore argomento addotto a sostegno della tesi qui criticata), poi non è da
sola sufficiente a giustificare una deroga alla norma di carattere generale sopra citata;
sono però le conseguenze alle quali conduce l’opinione in esame a palesarne più chiaramente la fragilità;
essa infatti determina una disparità di trattamento tra la parte che ha interesse alla realizzazione della
condizione di procedibilità (generalmente si tratta della parte che intende agire in giudizio) e le sue
controparti, perché sola la prima è esposta alla grave sanzione processuale ipotizzata.
A ben vedere, l’orientamento qui divisato favorisce addirittura l’atteggiamento dilatorio della parte
convenuta poiché questa potrebbe continuare, per un periodo di tempo indefinito, o non preventivamente
definito, a farsi rappresentare in mediazione dal proprio difensore, impedendo la realizzazione del
presupposto processuale e con essa l’accesso alla giustizia dell’attore;
proprio quest’ultima considerazione induce poi ad escludere che, anche a voler ritenere che il legislatore
abbia previsto come obbligatoria la presenza personale della parte al procedimento di mediazione, l’inosservanza di tale
prescrizione possa determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale, anche qualora fosse l’attore a partecipare alla
mediazione tramite il suo difensore;
del resto tale conseguenza non solo non è stata contemplata dal d.lgs. 28/2010 ma, a ben vedere, è stata da esso implicitamente
ma chiaramente esclusa;
il legislatore infatti ha previsto per la parte che non partecipa in nessun modo, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege,
e tiene quindi un comportamento più grave di quello della parte che ci partecipa tramite il proprio difensore, la sanzione della condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il giudice di desumere dal suo comportamento argomenti di prova;
tale impostazione viene però stravolta se si ricollega alla condotta meno grave una sanzione più severa della predetta quale l’improcedibilità della domanda.
Orbene, tutto ciò chiarito deve evidenziarsi come nel caso di specie l’attrice sia stata rappresentata nel procedimento di mediazione non dal suo
difensore ma da un avvocato da questi delegato;
richiesta di documentare la procura in virtù del quale tale soggetto era intervenuto alla procedura stragiudiziale
l’attrice ha prodotto un mandato alle liti nel quale essa aveva conferito al proprio difensore il potere di rappresentarla davanti al giudice nell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e di conciliare e transigere la controversia;
è evidente quindi come nessuno specifico potere di partecipare al procedimento di mediazione essa avesse attribuito al proprio difensore e
tantomeno quello di delegarlo a terzi;
P.Q.M.
Assegna alle parti termine di quindi giorni dalla comunicazione del presente
provvedimento per depositare l’istanza di mediazione e rinvia la causa all’udienza de :::::: 2017 h.09.30.
MODELLO DI PROCURA SPECIALE A CONCILIARE
PROCURA SPECIALE
Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome ________________________________________________,
nato/a a_______________________________________________, il________________,
C.F. _____________________________________________________,e/o p.IVA______________________________
residente a ___________________________________________, prov. ___________,
in Via______________ _______________________________, n°_________, CAP ___________,
telefono __________________, fax _________________, cell. _____________________
email _________________________________ pec ________________________________
o In proprio
o Quale titolare / legale rappresentante di
Denominazione ______________________________,
con sede in _____________________________________________________, prov. _______________,
Via ____________________________________, n°_________, CAP _______,
C.F. ____________________________________, P.Iva _______________________________,
telefono_________________, fax______________, cell.___________________
email ________________________________, pec _______________________________________
in relazione alla procedura di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010, individuata con il numero ________________/______
promossa da_______________________________________________
nei confronti di ____________________________________________________________,
CONFERISCE PROCURA SPECIALE
all'Avv/Dott.__________________________, C.F.___________________________ con Studio in ______________________________, Via____________________________n. __ a rappresentarlo/a ed assisterlo/a nel procedimento di mediazione avviato con l’Organismo di Mediazione ............................................ sede di ___________________________________________
conferendogli ogni più ampio potere, compresi quelli di intervenire all’incontro e agli eventuali successivi, anche in sostituzione della parte rappresentata, farsi sostituire, stabilire rinvii presiedendo ai medesimi, sottoscrivere domande e rendere dichiarazioni, incassare somme, assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, pattuire termini, condizioni e modalità dell’esecuzione dell’accordo, assumere obblighi di riservatezza in merito alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento, sottoscrivere verbali di accordo o di mancata conciliazione, nonché l’eventuale verbale di mancata comparizione, richiedere inoltre al mediatore la formulazione della proposta qualora vi sia l’accordo di tutte le parti del procedimento ed accettare o rifiutare la medesima; fare tutto quanto necessario e/o opportuno per la definizione della procedura di mediazione, sia pure qui non espressamente previsto, ratificando sin d’ora il Suo /loro operato.
(Luogo e data)_____________________
___________________________________________
Firma
Per autentica
__________________________________________
Avv._______________________________________
Verona 11/05/2017
Il Giudice