Blue Flower

 

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori

possono spontaneamente aderire sotto la propria responsabilità. Il codice può essere

applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.

Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso,

chiedendo ai mediatori che operano nel loro ambito di attenersi al codice di condotta. Le

organizzazioni possono dare informazioni sulle misure (quali formazione, valutazione e

monitoraggio) assunte per favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori.

Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito

o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a

raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la

pronuncia di una sentenza e con l'assistenza di un terzo (in prosieguo: “il mediatore”).

L’adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o

delle regole che disciplinano le singole professioni.

Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più

dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono,

nonché a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.

IT 2 IT

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO

SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della

propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti

e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver

luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della

preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso propostoe, su

richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni

complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà

accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state

approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e

dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del

mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima

di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;

– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione

all’esito della mediazione;

– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità

diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di

poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il

consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del

procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale,

cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti

nel procedimento di mediazione.

IT 3 IT

3. L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le

caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti

nell’ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti

abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di

mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al

mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle

circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi

dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione

della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione

dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel

procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto

riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere

tale valutazione; o

– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a

una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto

tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna

giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le

parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di

rendere l’accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla

mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è

svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere

rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.