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NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI dell'Ordine Avvocati di Roma

(tratto dal sito internet dell'Ordine avvocati di Roma

http://www.ordineavvocatiroma.it/Documenti/organismo_roma_02.pdf )

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ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

ALLEGATO A

NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI-CONCILIATORI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore - conciliatore sono tenuti all’osservanza delle

seguenti norme di comportamento:

I.Il mediatore-conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare

costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore –

conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

II. Il mediatore-conciliatore deve comunicare (1) qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria

Indipendenza (2) e imparzialità (3) o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di

neutralità (4). Il mediatore - conciliatore deve sempre agire e comportarsi in maniera

completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore

- conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie

funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

III. Il mediatore-conciliatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di MEDIAZIONE,

le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- le finalità e la natura del procedimento di MEDIAZIONE;

- il ruolo del mediatore-conciliatore e delle parti;

- gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore-conciliatore e delle parti.

IV.Il mediatore-conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza,

indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia.

V. Il mediatore - conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

VI.Il mediatore-conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla

MEDIAZIONE o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la MEDIAZIONE debba avvenire o

sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione confidata al mediatore - conciliatore da una delle parti non dovrà essere

rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari

alla legge.

Note:

(1) Il mediatore-conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa

influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto non

influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L’esistenza delle suddette circostanze non implica

automaticamente l’inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore - conciliatore.

(2) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra

il mediatore-conciliatore ed una delle parti.

(3) Imparzialità indica un’attitudine soggettiva del mediatore-conciliatore, il quale non deve

favorire una parte a discapito dell’altra.(4) Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore-conciliatore, il quale non deve avere un

diretto interesse all’esito del procedimento di MEDIAZIONE.