NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI dell'Ordine Avvocati di Roma
(tratto dal sito internet dell'Ordine avvocati di Roma
http://www.ordineavvocatiroma.it/Documenti/organismo_roma_02.pdf )
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ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
ALLEGATO A
NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI-CONCILIATORI
Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore - conciliatore sono tenuti all’osservanza delle
seguenti norme di comportamento:
I.Il mediatore-conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare
costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore –
conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
II. Il mediatore-conciliatore deve comunicare (1) qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria
Indipendenza (2) e imparzialità (3) o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di
neutralità (4). Il mediatore - conciliatore deve sempre agire e comportarsi in maniera
completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore
- conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie
funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
III. Il mediatore-conciliatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di MEDIAZIONE,
le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
- le finalità e la natura del procedimento di MEDIAZIONE;
- il ruolo del mediatore-conciliatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore-conciliatore e delle parti.
IV.Il mediatore-conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza,
indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia.
V. Il mediatore - conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
VI.Il mediatore-conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla
MEDIAZIONE o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la MEDIAZIONE debba avvenire o
sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione confidata al mediatore - conciliatore da una delle parti non dovrà essere
rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari
alla legge.
Note:
(1) Il mediatore-conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa
influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto non
influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L’esistenza delle suddette circostanze non implica
automaticamente l’inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore - conciliatore.
(2) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra
il mediatore-conciliatore ed una delle parti.
(3) Imparzialità indica un’attitudine soggettiva del mediatore-conciliatore, il quale non deve
favorire una parte a discapito dell’altra.(4) Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore-conciliatore, il quale non deve avere un
diretto interesse all’esito del procedimento di MEDIAZIONE.