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Categoria: MEDIAZIONE Leggi e Circolari
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L'Agenzia dell Entrate, con risoluzione 47/E del 18 aprile 2011 ha chiarito che i Corsi per Mediatore Professionista sono esenti da IVA.

Qui si trova la Risoluzione n.47 del 18 aprile 2011

DI SEGUITO: 1) Il Comunicato Stampa;

2) Il testo della Risoluzione 47/E del 18 aprile 2011

1) UFFICIO STAMPA    INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA   www.agenziaentrate.gov.it

Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485    CALL CENTER   848.800.444

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COMUNICATO STAMPA

Senza Iva i corsi di formazione per mediatori professionisti

Bollino di “riconoscimento” per la didattica degli ordini forensi

I corsi di formazione professionale per gli  aspiranti mediatori sono esenti da Iva, in

quanto tenuti dalle Camere arbitrali e di conciliazione che sono autorizzate dal

Ministero della Giustizia. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la

risoluzione n. 47/E di oggi, che si sofferma sul corretto trattamento fiscale delle attività

formative organizzate nel campo della conciliazione civile.

Quote di iscrizione con il beneficio dell’esenzione –  Nel dettaglio, il documento di

prassi prende le mosse dall’istanza di interpello presentata dal presidente del Consiglio

di un Ordine degli avvocati. Al centro dell’attenzione il regime Iva da riservare ai corsi

di formazione offerti dalle Camere arbitrali e di Conciliazione degli ordini forensi per

acquisire la qualifica di mediatore professionista. In particolare, le quote di iscrizione a

questi seminari sono tassate con l’aliquota Iva ordinaria o sono attività esenti?

La soluzione delle Entrate –  Per rispondere a questo interrogativo la risoluzione

ricorda che non scontano l’imposta sul valore aggiunto le prestazioni educative

dell’infanzia e della gioventù e, più in generale, tutte le attività didattiche, anche per la

formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da

istituti o scuole riconosciuti da pubbliche  amministrazioni e da Onlus. Per istituti e

scuole però non si intendono soltanto gli organismi scolastici in senso stretto, ma tutti

gli enti che a trecentosessanta gradi operano nel settore della formazione, purché lo

Stato riconosca la loro finalità didattica. Una definizione che comprende anche i corsi di

formazione organizzati dalle Camere arbitrali e di conciliazione per l’accesso alla

professione di mediatore, essendo autorizzati dal Ministero della Giustizia e, dunque,

sottoposti al suo controllo e alla sua vigilanza.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito  www.agenziaentrate.gov.it. Su

FiscoOggi.it sarà inoltre pubblicato un articolo sul tema.

Roma,  18 aprile 2011

 

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AGENZIA DELLE ENTRATE

RISOLUZIONE N. 47/E

 

Roma, 18 aprile 2011

 

OGGETTO:  Interpello ai sensi dell’articolo 11, legge 27 luglio  2000, n. 212 –

IVA – Articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972,

n. 633

Con l’istanza di interpello in esame, concernente l’esatta applicazione del

DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente

Quesito

L’Avvocato TIZIA, in qualità di presidente del Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati di … , rappresenta che la “Camera arbitrale e di conciliazione”

dell’ordine forense dalla stessa presieduto è stata iscritta, nel 2009, nel registro

degli enti abilitati a svolgere l’attività di formazione per “mediatori

professionisti” previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n.

222.

Ciò premesso, l’istante chiede di  conoscere se le quote di iscrizione

all’attività formativa in parola debbano scontare l’aliquota IVA ordinaria del 20

per cento ovvero rientrino nel regime di esenzione di cui all’articolo 10, primo

comma, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante ritiene che le prestazioni  didattiche di cui trattasi non siano

ammesse al beneficio dell’esenzione di cui all’articolo 10,  n. 20), del DPR 26

ottobre 1972, n. 633.

Direzione Centrale Normativa  2

Parere della Direzione

In merito al quesito posto si formulano le seguenti considerazioni.

L’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR  26 ottobre 1972, n. 633,

dispone l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per “le prestazioni

educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche

per la formazione, l’aggiornamento,  la riqualificazione e riconversione

professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni

e da Onlus (…)”.

Tale disposizione, quindi, subordina il beneficio dell’esenzione dall’IVA

al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo,

stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o

didattica, ivi compresa l’attività  di formazione, aggiornamento,

riqualificazione e riconversione professionale;

b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche

amministrazioni.

Con riferimento al requisito soggettivo, con risoluzione n. 53 del 15 marzo

2007 è stato ribadito che:

- alla terminologia usata dalla norma “istituti o scuole” deve essere

attribuito “valore meramente descrittivo”, in relazione ai soggetti che

normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di

un’indicazione tassativa di soggetti  ammessi a fruire del regime di

esenzione;

- l’esenzione deve ritenersi operante  anche se il riconoscimento di

istituti o scuole è effettuato, per ragioni di specifica competenza, da

un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica;

- il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo,

didattico, che l’organismo intende realizzare.

Si sottolinea infine che anche  le disposizioni comunitarie che

disciplinano, ai fini IVA, le prestazioni concernenti l’educazione dell’infanzia e 3

della gioventù, l’insegnamento scolastico e universitario, la formazione e

riqualificazione professionale, nello stabilire il trattamento di esenzione,

individuano i soggetti ammessi a tale regime con la generica dizione di

“organismi”, specificando che essi devono avere natura di diritto pubblico o

essere riconosciuti dallo Stato come aventi finalità didattiche (cfr. articolo 132,

primo comma, lettera i), della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006).

Tanto premesso, e con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, si

esprime l’avviso che per i corsi di formazione organizzati dalla “Camera arbitrale

e di conciliazione” dell’ordine degli avvocati di … , finalizzati all’accesso alla

professione di mediatore, possa ritenersi soddisfatto il requisito del

“riconoscimento” richiesto dall’articolo 10, n. 20), dianzi richiamato, trattandosi

di corsi autorizzati dal Ministero della  Giustizia e, dunque, assoggettati alla

attività di controllo e vigilanza dello stesso.

Tale interpretazione risulta suffragata dall’ampia formulazione del D.M.

18 ottobre 2010, rubricato “Registro degli organismi di mediazione ed elenco dei

formatori per la mediazione”, che, oltre ad individuare e disciplinare i criteri per

l’iscrizione degli enti abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori,

considera iscritti di diritto, e dunque autorizzati, gli organismi già accreditati ai

sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, tra i quali

rientra la “Camera arbitrale e di conciliazione” dell’ordine forense di … ,

secondo quanto risulta dall’istanza di interpello.

Ne consegue, pertanto, che i proventi derivanti dallo svolgimento dei

corsi di cui trattasi sono assoggettati al regime di esenzione previsto dal citato

punto 20) dell’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972.

***

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni impartite ed i

principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

IL DIRETTORE CENTRALE

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