L'Agenzia dell Entrate, con risoluzione 47/E del 18 aprile 2011 ha chiarito che i Corsi per Mediatore Professionista sono esenti da IVA.
Qui si trova la Risoluzione n.47 del 18 aprile 2011
DI SEGUITO: 1) Il Comunicato Stampa;
2) Il testo della Risoluzione 47/E del 18 aprile 2011
1) UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
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COMUNICATO STAMPA
Senza Iva i corsi di formazione per mediatori professionisti
Bollino di “riconoscimento” per la didattica degli ordini forensi
I corsi di formazione professionale per gli aspiranti mediatori sono esenti da Iva, in
quanto tenuti dalle Camere arbitrali e di conciliazione che sono autorizzate dal
Ministero della Giustizia. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la
risoluzione n. 47/E di oggi, che si sofferma sul corretto trattamento fiscale delle attività
formative organizzate nel campo della conciliazione civile.
Quote di iscrizione con il beneficio dell’esenzione – Nel dettaglio, il documento di
prassi prende le mosse dall’istanza di interpello presentata dal presidente del Consiglio
di un Ordine degli avvocati. Al centro dell’attenzione il regime Iva da riservare ai corsi
di formazione offerti dalle Camere arbitrali e di Conciliazione degli ordini forensi per
acquisire la qualifica di mediatore professionista. In particolare, le quote di iscrizione a
questi seminari sono tassate con l’aliquota Iva ordinaria o sono attività esenti?
La soluzione delle Entrate – Per rispondere a questo interrogativo la risoluzione
ricorda che non scontano l’imposta sul valore aggiunto le prestazioni educative
dell’infanzia e della gioventù e, più in generale, tutte le attività didattiche, anche per la
formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da
istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus. Per istituti e
scuole però non si intendono soltanto gli organismi scolastici in senso stretto, ma tutti
gli enti che a trecentosessanta gradi operano nel settore della formazione, purché lo
Stato riconosca la loro finalità didattica. Una definizione che comprende anche i corsi di
formazione organizzati dalle Camere arbitrali e di conciliazione per l’accesso alla
professione di mediatore, essendo autorizzati dal Ministero della Giustizia e, dunque,
sottoposti al suo controllo e alla sua vigilanza.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Su
FiscoOggi.it sarà inoltre pubblicato un articolo sul tema.
Roma, 18 aprile 2011
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AGENZIA DELLE ENTRATE
RISOLUZIONE N. 47/E
Roma, 18 aprile 2011
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 –
IVA – Articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972,
n. 633
Con l’istanza di interpello in esame, concernente l’esatta applicazione del
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente
Quesito
L’Avvocato TIZIA, in qualità di presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di … , rappresenta che la “Camera arbitrale e di conciliazione”
dell’ordine forense dalla stessa presieduto è stata iscritta, nel 2009, nel registro
degli enti abilitati a svolgere l’attività di formazione per “mediatori
professionisti” previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n.
222.
Ciò premesso, l’istante chiede di conoscere se le quote di iscrizione
all’attività formativa in parola debbano scontare l’aliquota IVA ordinaria del 20
per cento ovvero rientrino nel regime di esenzione di cui all’articolo 10, primo
comma, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene che le prestazioni didattiche di cui trattasi non siano
ammesse al beneficio dell’esenzione di cui all’articolo 10, n. 20), del DPR 26
ottobre 1972, n. 633.
Direzione Centrale Normativa 2
Parere della Direzione
In merito al quesito posto si formulano le seguenti considerazioni.
L’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633,
dispone l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per “le prestazioni
educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche
per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione
professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni
e da Onlus (…)”.
Tale disposizione, quindi, subordina il beneficio dell’esenzione dall’IVA
al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo,
stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o
didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni.
Con riferimento al requisito soggettivo, con risoluzione n. 53 del 15 marzo
2007 è stato ribadito che:
- alla terminologia usata dalla norma “istituti o scuole” deve essere
attribuito “valore meramente descrittivo”, in relazione ai soggetti che
normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di
un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di
esenzione;
- l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di
istituti o scuole è effettuato, per ragioni di specifica competenza, da
un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica;
- il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo,
didattico, che l’organismo intende realizzare.
Si sottolinea infine che anche le disposizioni comunitarie che
disciplinano, ai fini IVA, le prestazioni concernenti l’educazione dell’infanzia e 3
della gioventù, l’insegnamento scolastico e universitario, la formazione e
riqualificazione professionale, nello stabilire il trattamento di esenzione,
individuano i soggetti ammessi a tale regime con la generica dizione di
“organismi”, specificando che essi devono avere natura di diritto pubblico o
essere riconosciuti dallo Stato come aventi finalità didattiche (cfr. articolo 132,
primo comma, lettera i), della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006).
Tanto premesso, e con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, si
esprime l’avviso che per i corsi di formazione organizzati dalla “Camera arbitrale
e di conciliazione” dell’ordine degli avvocati di … , finalizzati all’accesso alla
professione di mediatore, possa ritenersi soddisfatto il requisito del
“riconoscimento” richiesto dall’articolo 10, n. 20), dianzi richiamato, trattandosi
di corsi autorizzati dal Ministero della Giustizia e, dunque, assoggettati alla
attività di controllo e vigilanza dello stesso.
Tale interpretazione risulta suffragata dall’ampia formulazione del D.M.
18 ottobre 2010, rubricato “Registro degli organismi di mediazione ed elenco dei
formatori per la mediazione”, che, oltre ad individuare e disciplinare i criteri per
l’iscrizione degli enti abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori,
considera iscritti di diritto, e dunque autorizzati, gli organismi già accreditati ai
sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, tra i quali
rientra la “Camera arbitrale e di conciliazione” dell’ordine forense di … ,
secondo quanto risulta dall’istanza di interpello.
Ne consegue, pertanto, che i proventi derivanti dallo svolgimento dei
corsi di cui trattasi sono assoggettati al regime di esenzione previsto dal citato
punto 20) dell’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni impartite ed i
principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
IL DIRETTORE CENTRALE