NOVITA’ IN MATERIA DI IVA DEL D.L. 22/10/2016 N. 193 CONV.L. 1/12/2016 N. 225
L’articolo 4 c.1 del Dl 193/2016 convertivo in L. 1/12/2016 n. 225 prevede a decorrere dal 2017
l’obbligo della comunicazione trimestrale dei dati relativi sia alle fatture di vendita che a quelle di
acquisto e precisamente:
- Dati identificativi del cliente per quanto riguarda le fatture emesse nel trimestre di
riferimento;
- Dati identificativi del fornitore per quanto riguarda le fatture di acquisto, comprese le
bollette doganali, del trimestre di riferimento;
- Dati identificativi del cliente/committente per quanto riguarda le note di variazione emesse e
ricevute;
- Data e numero della fattura;
- Ammontare della base imponibile IVA;
- Aliquota applicata;
- Ammontare dell’imposta;
- Tipologia dell’operazione.
L’invio della comunicazione dovra’ essere effettuato in via telematica con i soliti canali di accesso
all’Agenzia delle Entrate gia’ in utilizzo.
La comunicazione dovrà quindi essere trasmessa:
• entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
• entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
• entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
• entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, per il quarto trimestre.
Il regime sanzionatorio regolato dal nuovo co. 2-bis dell’art. 11 del DLgs. 471/97 prevede
l’applicazione di una sanzione pari a 2,00 euro in
caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura nell’ambito delle comunicazioni
trimestrali con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre.
L’art. 4 c.2 del Dl 193/2016 convertito prevede che i soggetti passivi IVA saranno obbligati a
comunicare trimestralmente, oltre ai dati delle fatture, anche i dati riepilogativi delle liquidazioni
IVA periodiche, con decorrenza 1/1/2017.
I termini di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA coincidono con i termini della
trasmissione telematica dei dati delle fatture.
Il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell’imposta.
Pertanto, i contribuenti “mensili” continueranno a versare l’imposta con tale periodicità
indipendentemente dalla cadenza trimestrale di invio della comunicazione.
Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
IVA, il nuovo co. 2-ter dell’art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione da
500,00 a 2.000,00 euro.
Il nuovo quadro normativo in materia fiscale comporta l’obbligo, da parte degli operatori
intermediari e quindi degli studi professionali, di un aggiornamento dei programmi di contabilità
fiscale per adeguamento all’obbligo della trasmissione telematica e ad un aumento del numero degli
adempimenti dichiarativi con relativo aggravio di costi.
Da parte del contribuente è richiesta una maggiore attenzione nel controllo della documentazione
contabile prima che sia consegnata per l’elaborazione agli studi professionali, soprattutto nella fase
di raccolta dati corretti dei clienti e dei fornitori.
Vanno dunque stabilite alcune nuove regole da rispettare proprio nella fase di raccolta e
consegna della documentazione, che dovrà avvenire in tempo utile per provvedere agli adempimenti
nei termini e in maniera corretta evitando così il regime sanzionatorio.
A partire dall’esercizio 2017 si suggerisce l’inoltro al commercialista della documentazione contabile completa
con cadenza mensile entro, e non oltre, il 10 del mese successivo a quello di
riferimento, con spedizione del plico contenente i documenti in forma
cartacea.
L’inoltro dei documenti oltre il 10 del mese e con una diversa modalità, rispetto alla consegna dei documenti cartacei, non garantisce
l’elaborazione da parte dello studio e, conseguentemente, il rispetto dei termini ed adempimenti previsti.