(ottobre 2018)
Il "Decreto parametri" del 2018 e l'introduzione dell'equo compenso per avvocati
Dopo l'abolizione delle Tariffe Forensi attuate con il Decreto Bersani,ed una lunga elaborazione durata molti anni in cui le tariffe professionali hanno avuto una forte contrazione, con decreto del Ministero della Giustizia 37 del 2018 è stato finalmente affermato il principio della dignità del lavoro libero professionale sono stati reintrodotti i "minimi tariffari" .
Con il d.m. parametri n. 37 del 2018, approvato l’8 marzo ed in vigore a partire dal 27 aprile del 2018 il legislatore ha fissato dei minimi inderogabili nella liquidazione giudiziale del compenso degli avvocati, in applicazione, secondo la Relazione illustrativa del Governo, del principio dell’equo compenso.
Riportiamo qui di seguito gli ultimi provvedimenti normativi e le tabelle professionali di avvocato.
Vedi QUI il Decreto parametri n.37 del 2018 ( DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8 marzo 2018 n. 37 - Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Vedi QUI la Legge 172 del 2017 (Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. che ha introdotto l'EQUO COMPENSO aggiungendo l'art.13 bis
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Le tariffe professionali nei decenni del secolo scorso e sino al 2006, erano regolate da leggi e decreti ministeriali che avevano elaborato le pratiche dei professionisti e previsto voci tariffarie precise e scaglioni di valore sui quali calcolare il compenso dei professionisti.
Per molti decenni la tariffe professionali sono state il riferimento per i compensi dei professionisti, compenso che se non vi fossero stati quei riferimenti sarebbe risutato arbitrario. Poi dagli anni '90 le tariffe furono contestate perchè, secondo alcuni, contrarie ai principi della libera concorrenza.
Infine, l’articolo 2 del Decreto Bersani (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) produsse l'effetto della abolizione delle tariffe professionali.
Questo è il testo attuale dell'art. 2 del Decreto Bersani DL.223 del 4 luglio 2006:
ARTICOLO N.2
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali
Art. 2.
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (1);
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine (2);
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità (3);
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. [Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali] (4).
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali" (5).
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
(1,2,3) Lettera modificata dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, in sede di conversione.
((4) Comma modificato dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, in sede di conversione, successivamente modificato dall'articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera zz), numero 1), del D.Lgs.11 settembre 2008 , n. 152, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 257 del decreto 163/2006.
(5) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, in sede di conversione.
Abolite le tariffe professionali, i professionisti sono scesi nel campo della libera concorrenza, ma non essendo nè venditori nè commercianti ai quali forse erano stati paragonati, la liberalizzazione ha prodotto l'effetto di provocare un calo generalizzato dei compensi ed i professionisti sono ora costretti, per una larga parte, a lavorare sottocosto, o senza guadagno alcuno, proprio per effetto di tale "liberalizzazione".
In pratica, il committente cerca tra tutti i professionisti quello che in quel momento pratica prezzi inferiori e poi lo incarica di ogni incombente, rifiutando di pagare il compenso adeguato, sfruttando in tal modo il lavoro altrui, e con risultati pessimi dal punto di vista della qualità. Il professionista difatti si sente frustrato a lavorare a prezzi irrisori ed alla fine non svolge il suo lavoro in modo adeguato.
Per questo si parla di reintroduzione dei minimi tariffari, per salvaguardare la dignità del lavoro libero professionale e evitare abusi o situazioni di sfruttamento. Difatti, non è raro il caso di lavoro a carattere dipendente, in cui il datore di lavoro invita a prendere la partita IVA per evitare di pagare oneri sociali e contributi che ritiene eccessivamente gravosi. Quindi il professionista-dipendente alla fine paga tanti di quegli oneri che il lavoro risulta ugualmente senza guadagno alcuno.
In questo quadro, poi, gli Enti Previdenziali di ogni categoria professionale hanno elevato notevolmente i contributi, e ciò finisce per danneggiare il professionista che è gravato di oneri insostenibili e sproporzionati rispetto agli effettivi guadagni.
La reintroduzione dei minimi tariffari quindi si configura come un primo sostegno contro gli abusi, per le categorie professionali e una recente manifestazione (il 13 maggio 2017 a Roma) in cui hanno partecipato tutte le categorie libero professionali, ha prodotto in Senato il disegno di legge 2685 (Disposizioni urgenti per la tutela dei cittadini e della qualità del lavoro dei professionisti) presentato dai senatori Bartolomeo Pepe e Michelino Davico. L’obiettivo è quello di abrogare le disposizioni sulla concorrenza fra i professionisti introdotte dal Decreto Bersani, e di reintrodurre l’obbligatorietà delle tariffe minime.
Ora, con rispetto per i principi della libera concorrenza, va tenuto presente che le professioni intellettuali sono attività ad alto contenuto di conoscenza tecnica. Non v’è professione che non presupponga lunghi anni di studio, spesso universitario e molto spesso post universitario. Esiste poi un obbligo di aggiornamento professionale che dura per tutti gli anni della professione. Le problematiche quindi non sono paragonabili a quelle del lavoro dipendente, e tale peculiarità va senz'altro tutelata da chi, con fare approssimativo, ritiene di abbassare genericamente i costi senza valutare poi gli effetti di tale riduzione. Per chi aspira alla professione il periodo di formazione universitaria e di apprendistato è una forma di investimento importante. Sono anni in cui i giovani studenti, universitari e post universitari, sottraggono il proprio tempo a forme di lavoro stabile e retribuito nella prospettiva di accedere ad una professione intellettuale.
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DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8 marzo 2018 n. 37 (in Gazz. Uff., 26 aprile 2018, n. 96). - Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 1° giugno 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;
Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 9 febbraio 2018, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta il seguente regolamento:
ARTICOLO N.1
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale
Art. 1
1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;
2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto»;
c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»;
d) al comma 4 le parole «e' di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento»;
e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e' di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.».
ARTICOLO N.2
Modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrali rituali e irrituali
Art. 2
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro e'» e le parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto».
ARTICOLO N.3
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale
Art. 3
1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono inserite le seguenti «e degli atti»;
2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»;
2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» e' sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte contro piu' parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto contro piu' soggetti»;
3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identita' di posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» e' sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «e' di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento».
ARTICOLO N.4
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale
Art. 4
1. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono, di regola, essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».
ARTICOLO N.5
Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonche' modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato
Art. 5
1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.».
2. La tabella n. 22. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' aggiunta la tabella n. 25-bis. Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, allegata come tabella B al presente decreto.
ARTICOLO N.6
Disposizione temporale
Art. 6
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
ARTICOLO N.7
Entrata in vigore
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO N.1
Allegato
Tabella A. Tabelle per la determinazione dei compensi di avvocato
Tabella B. Compensi Mediazione e Negoziazione
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L'Equo compenso fu intrototto dalla Legge 4 dicembre 1972 che aggiunse l'art. 13 bis alla Legge n. 247 del 2012
LEGGE 4 dicembre 2017 n. 172 (in Gazz. Uff., 5 dicembre 2017, n. 284). - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.
(omissis)
Art. 19-quaterdecies. (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati). - 1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie). - 1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e' disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equita' del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalita' con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita' di una o piu' clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e' proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equita' del compenso e la vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attivita', garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Legge Professionale Forense - Compenso dell'avvocato
Art.13 e Art. 13 bis
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ARTICOLO N.13 - Conferimento dell'incarico e compenso
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1. L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; [a richiesta] e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale (1).
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita' nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attivita' professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarieta'.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita' della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 141, lettera d), della Legge 4 agosto 2017, n. 124
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1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e' disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 2.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equita' del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, [salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono ]:
a) nella riserva al cliente della facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto 3.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) , si considerano vessatorie [ anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione] 45.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalita' con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
[9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita' di una o piu' clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e' proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime ] 6.
10. Il giudice, accertate la non equita' del compenso e la vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile .
[1] Articolo inserito dall'articolo 19-quaterdecies, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172.
[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 487, lettera a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[3] Periodo soppresso dall'articolo 1, comma 487, lettera b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 487, lettera c) punto 1) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[5] Periodo soppresso dall'articolo 1, comma 487, lettera c) punto 2) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[6] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 487, lettera d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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