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La normativa sul canone speciale RAI

Il CANONE SPECIALE RAI viene oggi richiesto a molti Uffici ed esercizi pubblici.

Questa è la normativa di riferimento per vedere se siamo o meno soggetti al canone speciale RAI:

1) Con nota n. 9668 del 20 aprile 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso la nota esplicativa della Direzione Generale Pianificazione e Gestione Spazio Radioelettrico che ha chiarito, ai fini del pagamento del canone RAI, cosa si intende per apparecchio tecnico televisivo alla luce dell’attuale stato della tecnologia.
Precisamente, per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno.
Ne deriva, come conseguenza, che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone TV).

 

- sito internet: www.abbonamenti.rai.it sezione abbonamenti speciali


 - http://www.canone.rai.it/Speciali/ComunicaVarie.aspx

 

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Un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radiodiffusioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.

Ne deriva, come conseguenza, che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone TV).

 

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Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 78). - Decreto convertito in l. 4 giugno 1938, n. 880 (in Gazz. Uff., 5 luglio 1938, n. 150). -- Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni (1).

ARTICOLO N.27

 

Art. 27.

Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria.

Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società concessionaria non oltre il mese di novembre di ciascun anno.

Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle penalità previste dall'art. 19, ancorché abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, la riscossione dei canoni speciali di cui al presente articolo potrà essere affidata agli Uffici del Registro con le modalità e secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso decreto.

Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti artt. 9 a 13, e 16, 21 a 26.

 

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Decreto legislativo luogotenenziale - 21/12/1944, n.458 - Gazzetta Uff. 20/02/1945, n.22

 ARTICOLO N.2

Audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico

 

Il secondo comma dell'art. 10 del R. Decreto-Legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

«qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impegnati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la società concessionaria».

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Legge - 23/12/1999, n.488 - Gazzetta Uff. 27/12/1999, n.227

ARTICOLO N.16

Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;

c ) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d ) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;

e ) strutture ricettive di cui alle lettere a ), b ), c ) e d ) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi", ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000 (1) .

2. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.

(1) Lettera così modificata dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

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Nota esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 aprile 2016 - Definizione cel canone RAI

Ufficio Legislativo
Ministero dello Sviluppo Economico
Protocollo uscita
n. 9668 del 20.04.2016
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo – Economia
Ufficio Legislativo – Finanze
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Generale Servizi ai contribuenti
Oggetto: Canone abbonamento RAI – definizione di apparecchio televisivo.
Si trasmette nota esplicativa n. 28019 del 20 aprile 2016, della Direzione Generale Pianificazione e
Gestione Spazio radioelettrico, con la quale si forniscono alcuni chiarimenti interpretativi, sollecitati dallo
scrivente Ufficio, in merito alle caratteristiche tecniche di un apparecchio tecnico televisivo ( nozione
richiamata dall’art. 1 del RDL 21/2/1938, 246 ai fini del pagamento canone abbonamento RAI) alla luce
dell’attuale stato della tecnologia.
Il Capo dell’Ufficio Legislativo
Cons. Giulio Veltri
Direzione generale Pianificazione e gestione
Spettro radioelettrico
Prot. n. 28019 – USCITA
Capo Ufficio Legislativo
SEDE
OGGETTO: chiarimenti definizione apparecchio televisivo – Canone abbonamento Rai
Con riferimento alla problematica di cui in oggetto, si forniscono alcuni chiarimenti interpretativi in merito
alle caratteristiche tecniche di un apparecchio televisivo.
Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il
segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici
necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.
Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze
destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter
ricevere il relativo segnale TV.
Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se
privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Il Direttore Generale
Dr.ssa Eva Spina

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Canone RAI su PC – Nota n. 12991 del 22 febbraio 2012
18 MAG 2016
Ente Giudicante: Ministero dello Sviluppo economico
Procedimento: Nota n. 12991 del 22 febbraio 2012

Canone RAI su PC

A cura dell’avv. Annamaria GALLO

Con la nota 22 febbraio 2012 n. 12991, il Ministero dello Sviluppo economico (Dipartimento per le Comunicazioni), ha ribadito quanto già affermato dalla RAI la scorsa settimana e cioè che sono soggetti al canone speciale solo gli apparecchi dotati di ricevitore radiotv.

Si tratta dunque di un ulteriore ufficiale chiarimento per spazzare via i timori dei professionisti che, di recente, si sono visti recapitare un invito a sottoscrivere l’abbonamento speciale RAI per il possesso (al di fuori dell’ambito familiare) di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

E’ evidente che da una nozione così ampia e vaga di “apparecchio atto o adattabile” non potevano che scaturire polemiche al punto che la stessa RAI è stata costretta a fare dietro front rinnegando quanto scritto e specificando di non aver mai chiesto il pagamento del canone speciale per il mero possesso di un pc, ammesso che quest’ultimo non fosse utilizzato “come televisore”.

Ora la nota del Ministero spazza ogni dubbio fornendo altresì i dettagli tecnici.

La norma di riferimento è l’art. 1 del RDL n. 246/1938, secondo cui il canone speciale di abbonamento RAI è dovuto da “chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”.

La norma precisa inoltre che “la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente”.

Secondo il Ministero dello Sviluppo economico, l’evoluzione tecnologica non può prescindere dal dettato normativo: il riferimento espresso dal regio decreto al servizio di radiodiffusione resta valido ma occorre escludere altre tipologie di segnale (non ultimo, appunto, quello web). Sono di fatto inclusi, invece, i segnali televisivi su piattaforma terrestre, compresi videotelefonini e piattaforma satellitare.

La nota fornisce poi una definizione tecnica degli apparecchi “atti o adattabili” a ricevere trasmissioni radiotelevisive:
– “atto”, se dispone di sintonizzatore (o tuner) in grado di operare sulle bande del segnale radiotv, decodificatori e trasduttori;
– “adattabile”, se dispone di un sintonizzatore, ma non di decodificatori e trasduttori (oppure, se questi due dispositivi possono essere collegati esternamente);

In altre parole, il requisito fondamentale è rappresentato dal fatto che l’apparecchio possieda un sintonizzatore. Nella tabella in calce all’articolo, si riporta la classificazione per tipologia fornita dal Ministero: il semplice personal computer non è affatto considerato strumento atto o adattabile a ricevere trasmissioni radiotelevisive, mentre risultano atti alla ricezione, ad esempio, i lettori mp3 con radio FM integrata.

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