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(Pubblicato il 5/02/2021)

Linee guida Copie Esecutive Telematiche

il Tribunale di Roma, con provvedimento del 18 gennaio 2021, ha pubblicato le LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE FORMULE ESECUTIVE ex art. 23 D.L. 137\2020.

Il provvedimento normativo prevede:

1) rilascio ad opera del cancelliere della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti di cui all’art, 475 c.p.c.in forma di documento informatico;

2) estrazione del suo duplicato informatico da parte del difensore o della Pubblica Amministrazione per stare in giudizio;

3) l’equivalenza all’originale delle copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico, quando munite dell’attestazione di conformità.

- Il provvedimento sul rilascio delle formule esecutive telematiche varrà fino al termine emergenziale ( attualmente 30 aprile).

- ATTO GIUDIZIARIO SCANSIONATO E PRESENTE NEL FASCICOLO TELEMATICO, si deve richiedere la concessione della formula esecutiva NEL FASCICOLO
TELEMATICO DI PCT, con “ RICHIESTA COPIE ESECUTIVE” , oppure inviare richiesta via PEC alle sezioni;

DECRETO INGIUNTIVO NON PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO: l’avvocato deve allegare su un unico PDF la scansione del ricorso, del decreto ingiuntivo, della relata di notifica e la prova del perfezionamento della stessa, corredata dalla attestazione di conformità sottoscritta dallo stesso.

RILASCIO IMMOBILI: l’avvocato deve allegare la scansione dell’atto introduttivo originale, della relata di notifica, la prova del perfezionamento, corredata dall’attestazione di conformità sottoscritta dallo stesso. Poi potrà estrarre l’originale della convalida ( ATTO ESECUTIVO TELEMATICO).

SUBENTRO AVVOCATO, si deve allegare la nuova procura alle liti;

RILASCIO TITOLO RICHIESTO: Una volta verificata la regolarità dell’istanza, il personale di cancelleria DEPOSITA NEL FASCICOLO TELEMATICO L’ORIGINALE DEL
TITOLO RICHIESTO CON IN CALCE LA FORMULA ESECUTIVA, apponendovi la propria firma digitale e inviando comunicazione all’avvocato dell’avvenuto rilascio.

ANNOTAZIONE PCT: Poi viene annotato sul PCT il rilascio del primo titolo esecutivo ex art. 476 c.p.c

ESTRAZIONE COPIE CON FORMULA ESECUTIVA: Successivamente l’avvocato potrà estrarre copie con la formula esecutiva che autenticherà seguendo l’attestazione di conformità a seconda che sia originale del titolo esecutivo o copia conforme dello stesso.

PAGAMENTO DIRITTI CANCELLERIA: contestualmente l’avvocato dovrà provvedere al pagamento dei diritti di cancelleria.

NOTIFICA UNEP: l’avvocato potrà recarsi presso l’Unep per porre in esecuzione il titolo dichiarando che quella è la sola copia in forma esecutiva che intende azionare. L’addetto UNEP apporrà un visto in calce alla dichiarazione, che sarà depositata dall’avvocato unitamente alla nota di scrizione a ruolo nel processo esecutivo.

RILASCIO COPIE ESECUTIVE CARTACEE: Le cancellerie non accetteranno altre modalità di rilascio copie con formula esecutiva ad eccezione delle parti che richiedono personalmente le copie esecutive e delle Pubbliche Amministrazioni che non hanno accesso al PCT;

 

Si riporta il Provvedimento di Legge:

LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 (in Suppl. ordinario n. 43 alla Gazz. Uff., 24 dicembre 2020, n. 319). - Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis)

«9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile puo' essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalita' telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione e' fatta. Il documento informatico cosi'  formato  e'  sottoscritto  digitalmente  dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico.  Le  copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.

 

Si allega il Provvedimento del Tribunale di Roma prot. 73 int del 18 gennaio 2021.

 

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