ASSEGNO SOCIALE
Legge 8 agosto 1995, n. 335
Messaggio INPS
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Legge - 08/08/1995, n.335 - Gazzetta Uff. 16/08/1995, n.190
Legge 8 agosto 1995, n. 335 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 190). - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (DINI - RIFORMA DELLE PENSIONI) (1) (A)
(1) I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla presente legge sono stati differiti, da ultimo, al 31 maggio 1999 dall'art. 1, l. 8 agosto 1996, n. 417 nel testo così modificato dall'art. 2, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 11 gennaio 2007, n. 7, Messaggio INPS 31 gennaio 2007, n. 2647, Circolare INPS 8 febbraio 2007, n. 37, e Messaggio INPS 21 febbraio 2007, n. 4726 Messaggio INPS 21 febbraio 2007, n. 4726; Messaggio INPS 15 marzo 2007, n. 7118; Circolare INPS 12 giugno 2007, n. 92; Messaggio INPS 16 luglio 2007, n. 18550; Messaggio INPS 9 novembre 2007, n. 27090; Nota INAIL 22 aprile 2010, n. 3410; Messaggio INPS 12 gennaio 2012 n. 709;Circolare INPS 25 febbraio 2009, n. 27; Circolare Inps 03 febbraio 2012 n. 16; Circolare Inps 09 febbraio 2012 n. 21; Circolare Inps 14 marzo 2012 n. 35;Circolare Inps 19 marzo 2012 n. 39; Circolare Inps 17 maggio 2012 n. 69; Circolare Inps 12 luglio 2012 n. 95; Messaggio INPS 30 agosto 2012 n. 14045; Messaggio INPS 10 settembre 2012 n. 14635; Circolare Inps 18 settembre 2012 n. 114; Circolare Inps 18 ottobre 2012 n. 124; Circolare Inps 25 ottobre 2012 n. 126; Messaggio INPS 04 gennaio 2013 n. 219; Circolare Inps 28 gennaio 2013, n. 13; Messaggio INPS 30 gennaio 2013 n. 1785; Circolare Inps 12 febbraio 2013, n. 27; Messaggio INPS 28 febbraio 2013 n. 3549; Circolare Inail 20 marzo 2013 n. 15; Circolare Inps 26 marzo 2013 n. 47; Messaggio INPS 04 aprile 2014, n. 3870.
ARTICOLO N.3
Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale (A).
1. All'art. 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati (1).
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b ) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;
c ) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;
d ) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento nonchè adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire all'individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio (2).
4. Ai fini di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonchè per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (3) (4) (5).
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a ) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (6);
b ) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria .
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall' articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994 , la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2 , comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2 , comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 . Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge (7) (8).
[ 13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ] (9)
14. Il terzo comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'art. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro".
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonchè delle somme dovute per prestazioni familiari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'art. 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze -- rubrica 2 - Guardia di finanza -- per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarita' ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave (10).
21. Nel rispetto dei princìpi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo (11).
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonchè per quello di cui all'art. 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.
23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'art. 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'art. 37 della medesima legge n. 88 del 1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'art. 22 della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti da predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
" 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a ) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c ), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A ) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei princìpi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle qualiil fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a ), nonchè di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e );
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4- quinquies , ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
1- bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'art. 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2- bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'art. 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'art. 6- bis del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.
4- bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4- quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
4- ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati nè formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'art. 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.
4- quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.
4- quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
4- sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse".
27. All'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonchè la loro gestione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo princìpi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari -- fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale -- esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;
f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 745, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608.
(3) A norma dell'articolo 67, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l' importo mensili dell'assegno sociale di cui al presente comma è elevato di lire 100.000 mensili. Successivamente, a norma dell'articolo 52, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; a decorrere dal 1° gennaio 2000, è elevato di lire 18.000 mensili. A norma dell'articolo 70, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n . 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001, e' concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui al presente comma, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con eta' inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con eta' pari o superiore a settantacinque anni. Per un'ulteriore maggiorazione, a decorrere dal 1 gennaio 2002, vedi l' articolo 38, comma 1, lettera b), della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 . A norma dell' articolo 20, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui al presente comma, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
(4) A norma dell'articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, il requisito anagrafico di 65 anni e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui al presente comma, devono essere aggiornati a cadenza triennale.
(5) A norma dell'articolo 24, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 , a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui al presente comma, e' incrementato di un anno.
(6) A norma dell'articolo 38, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il termine di prescrizione di cui alla presente lettera e' sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003. Successivamente, a norma dell'articolo 36-bis, comma 11, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, il termine di prescrizione di cui alla presente lettera, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all' articolo 2, comma 26, di questa legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.
(7) Comma modificato dall'articolo 1, comma 763, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, dall'articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 .
(8) A norma dell'articolo 1, comma 488, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato il presente comma, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
(9) Comma abrogato dall'articolo 47, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
(10) Comma modificato dall'articolo 3, comma 3, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 1996, n. 402.
(11) Il termine per l'esercizio della delega conferita dal presente comma e' differito al 31 marzo 2000 dall'articolo 1, comma 2, della Legge 8 agosto 1996, n. 417, come modificato dall'articolo 59, comma 23, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, a sua volta modificato dall'articolo 2, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dall'articolo 45, comma 15, della Legge 17 maggio 1999, n. 144.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare ENPALS 11 gennaio 2010, n. 1.
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art 4 »
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MESSAGGIO INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Messaggio 4 agosto 2017, n.3239
Inoltro HERMES: Requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale: cittadinanza,soggiorno decennale e residenza - chiarimenti normativi.
Diritto all'assegno sociale - Requisiti per il riconoscimento - Cittadinanza, soggiorno decennale eresidenza - Chiarimenti
Oggetto: Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale: cittadinanza, soggiornodecennale e residenza
- chiarimenti normativi.
La complessità della materia, l’evoluzione giurisprudenziale e le richieste di chiarimenti da partedelle Sedi rendono necessarie le precisazioni in materia di requisiti per il riconoscimento del dirittoall’assegno sociale di seguito riportate.
1. Cittadinanza italiana e situazioni equiparateIn aderenza al dettato costituzionale (art. 38), che prevede la tutela assistenziale nei confronti di"ogni cittadino", le disposizioni di legge ordinaria stabiliscono, quale requisito per la concessionedell'assegno, la cittadinanza italiana. Il requisito deve sussistere tanto al momento della domanda aifini del riconoscimento, quanto successivamente per il mantenimento della prestazione. La perditadella cittadinanza per una delle ipotesi previste dalla legge comporta, pertanto, anche il venir menodel diritto all’assegno.Per effetto di disposizioni legislative e regolamentari sono equiparati ai cittadini italiani i seguentisoggetti:a) Cittadini della Repubblica di San Marinob) Cittadini comunitariPrima dell’entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40 (“Disciplina dell'immigrazione e normesulla condizione dello straniero”), i cittadini della Unione Europea potevano accedere all’assegnosociale solo a condizione del possesso della qualifica di lavoratori.Attualmente invece, come chiarito dalla circolare 82/2000, i cittadini della Comunità Europearesidenti in Italia possono ottenere l’assegno sociale indipendentemente dal possesso della qualificasuddetta.Infatti la legge succitata stabilisce, all'art. 1, comma 2, che le disposizioni in essa contenute siapplicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, quando si tratti di norme piùfavorevoli.Poiché la medesima legge non prevede che per gli stranieri la qualifica di lavoratore costituisca unrequisito per accedere alle prestazioni assistenziali, questo limite è venuto meno anche per icittadini comunitari.Ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, superati i tre mesi di permanenza sul territorionazionale, i cittadini comunitari che desiderano esercitare il diritto di soggiorno possono chiederel'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza alle condizioni previste dagli artt. 7 e 9. Ilcertificato d'iscrizione anagrafica rappresenta il titolo di soggiorno che sostituisce, di fatto, la cartadi soggiorno per cittadini UE prevista dal d.p.r. 18 gennaio 2002 n. 54.Tra i diritti che competono al cittadino comunitario a seguito dell’iscrizione anagrafica èricompreso, in presenza degli altri requisiti di legge, l'assegno sociale. Il beneficio si estende aifamiliari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della U.E. chesoggiornino legalmente in Italia (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30/2007).c) Stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettiviconiugi ricongiuntiAi sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, di attuazione della direttiva2004/83/CE, il "rifugiato" è "il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essereperseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato grupposociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puòo, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che sitrova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragionisuccitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno".La “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il “cittadino straniero che non possiede irequisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi diritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nelquale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un gravedanno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuoleavvalersi della protezione di detto Paese”.Lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria comporta l'acquisto deglistessi diritti e doveri del cittadino italiano. Di conseguenza, gli stranieri o apolidi, rifugiati politici oper i quali sia stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria e i rispettivi coniugi ricongiunti,anche se non in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, hannodiritto, tra l’altro, all’assistenza sociale alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani (per lostatus di protezione sussidiaria, ciò è stato ribadito dal messaggio 4090/2008).Costoro devono risultare, al momento della domanda, in possesso della documentazione relativaalla qualifica di rifugiato politico o ammesso allo status di protezione sussidiaria.Il trattamento spetta anche ai familiari in quanto essi, ove non abbiano individualmente diritto allostatus di protezione internazionale, hanno comunque i medesimi diritti riconosciuti al familiaretitolare dello status (art. 22 del decreto legislativo n. 251/2007).d) Extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Cittadini svizzeri e delloSpazio Economico Europeo.1.Ai sensi dell’art. 80, comma 19, della L. 388/2000 “ (…) l'assegno sociale e le provvidenzeeconomiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizisociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che sianotitolari di carta di soggiorno” (ora “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”).L’art. 9, comma 12, lettera c) del Dlgs 8 gennaio 2007 n. 3 ribadisce che il titolare del permesso disoggiorno per soggiornanti di lungo periodo può: "(…) usufruire delle prestazioni di assistenzasociale (…), salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenzadello straniero sul territorio nazionale”.Occorre tenere presente che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo èrilasciato a tempo indeterminato, per cui la prestazione concessa in favore di soggiornanti di lungoperiodo deve ritenersi non soggetta a scadenza (art. 9, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998n. 286).Come precisato dal messaggio 17032/2013, è invece preclusa la possibilità di accedere all’assegnosociale ai cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno diverso da quello di lungoperiodo.A tale riguardo, la Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza 22261/2015, ha chiarito che “in temadi corresponsione dell’assegno sociale di cui all’art.3, comma 6, legge 335/95 non è irragionevole laprevisione dell’art. 80, comma 19, L.388/2000, applicabile ratione temporis, che subordina dettacorresponsione alla titolarità della carta di soggiorno (ora "permesso di soggiorno UE persoggiornanti di lungo periodo"), indicativa del radicamento sul territorio, trattandosi di emolumentoche prescinde dallo stato di invalidità e pertanto non investe la tutela delle condizioni minime disalute o gravi situazioni di urgenza”.Ne consegue che, ad esempio, il permesso di soggiorno per residenza “elettiva”, che è di durataannuale rinnovabile, non costituisce titolo per richiedere l’assegno sociale.2.La circolare n. 39/2007 del Ministero del Interno, nel fornire indicazioni operative in meritoall’attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ha precisato che i cittadini di Norvegia,Islanda e Liechtenstein - Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - e i cittadini svizzerisono equiparati ai cittadini dell’Unione europea agli effetti del decreto legislativo in esame.Per tutti costoro, pertanto, in luogo del titolo consistente nel permesso di soggiorno UE di lungoperiodo, vige quello previsto dalla decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, consistentenell’iscrizione anagrafica dopo tre mesi di permanenza nel territorio nazionale alle condizionipreviste dagli artt. 7 e 9.2. Soggiorno per 10 anni nel territorio nazionaleL’art. 20, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133 stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbianosoggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.A differenza della cittadinanza e della residenza, l’ulteriore requisito dei 10 anni continuativi disoggiorno decennale continuativo in Italia, una volta conseguito, è definitivo. Pertanto la suasussistenza va rilevata solo in sede di domanda di riconoscimento dell’assegno, salvo che nonsubentrino informazioni che mettano in dubbio la fondatezza dell’accertamento.Come chiarito nella circolare 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi disoggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui s’è verificato.Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (dialmeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporaledistante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale.E’ stata sollevata da alcune Sedi la questione dell’applicabilità del suddetto requisito anche agliassegni sociali sostitutivi di cui all’art. 19, L. 30 marzo 1971 n. 118 e all’art. 10 L. 26 maggio 1970n. 381.Sul punto occorre fare riferimento a quanto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione consentenza n.10972/2001, laddove si evidenzia la diversità dei presupposti e requisiti stabiliti dallegislatore per la prestazione di invalidità civile da un lato e l’assegno sociale dall’altro. Si trattainfatti di benefici che attingono la loro causa erogatoria in situazioni tra loro non assimilabili. Neconsegue che la trasformazione del primo nel secondo in via automatica, in ragione soltanto delcompimento della prevista età anagrafica, non ne trasforma la peculiare natura.Non è quindi accettabile che un soggetto che abbia goduto della pensione di invalidità civile finoall’età della trasformazione in assegno sociale, perda la prestazione a seguito dell’applicazione deipiù restrittivi criteri propri dell’assegno.Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte, riferito ai requisiti reddituali, è estensibile a quellianagrafici, poiché il titolare di una prestazione di invalidità civile potrebbe perdere il diritto allacontinuità della prestazione al compimento dell’età prevista per la trasformazione in assegno socialeper l’insussistenza del requisito del soggiorno continuativo che, in precedenza, non aveva preclusol’accesso al beneficio assistenziale.Nella sentenza si evidenzia, oltretutto, la necessità di evitare soluzione di continuità nell’erogazionedei trattamenti pensionistici quando ciò sia incoerente con l’ordinamento costituzionale (artt. 3 e 38Cost.) come nel caso di specie, dato che il superamento dell’età “non costituisce superamento dellainvalidità, ma semmai un aggravio”.Ne consegue che ai titolari di assegno sociale sostitutivo non deve ritenersi applicabile il requisitodel soggiorno legale continuativo per 10 anni nel territorio nazionale.3. ResidenzaGli assegni sociali appartengono al novero delle prestazioni “erogate esclusivamente nello Statomembro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogatedall'Istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico” (art. 70, comma 4, Reg. CE n. 883/2004).Nel messaggio 12886/2008 è stato chiarito che il requisito della residenza “si perfeziona con ladimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra ilsoggetto richiedente la provvidenza ed il luogo”.La residenza deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenzaeconomica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione. Nel casodi comunicazione di trasferimento della residenza all’estero o qualora, a seguito dei controllieffettuati, emerga che la residenza effettiva non risulti in Italia come invece dichiarato, la Sedeprocederà alla revoca della prestazione con decorrenza rispettivamente dalla data di trasferimentoovvero da quella risultante dalla documentazione che attesta la carenza del requisito.Riguardo alle disposizioni del messaggio 12886/2008, si forniscono i seguenti chiarimenti:a) SospensioneLa prestazione deve essere sospesa se il cittadino rimane all’estero per più di 29 giorni, salvo che ilsoggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari documentati.Il periodo suddetto deve intendersi come continuativo.Pertanto, se la durata della permanenza all'estero è uguale o inferiore a 29 giorni continuativi, non sideve procedere alla sospensione e, di conseguenza, la prestazione non sarà recuperata (ad esempio,non si procederà a sospensione in caso di permanenza all’estero dal 1° aprile al 29 aprile o dal 16aprile al 14 maggio).Se invece la permanenza supera i 29 giorni, si deve procedere alla sospensione con decorrenza dalprimo giorno del mese di trasferimento.A titolo di esempio, in caso di permanenza dal 1 aprile al 30 aprile, la sospensione decorrerà dal 1°aprile al 30 aprile; in caso di permanenza dal 16 aprile al 15 maggio, la sospensione decorrerà dal16 aprile al 15 maggio.b) RecuperoIn caso di superamento di 29 giorni continuativi di permanenza all’estero, si dovrà procedere alrecupero dell’indebito a partire dall’inizio della permanenza all’estero.Di conseguenza, considerando gli esempi precedenti, in caso di permanenza all’estero dal 1° aprileal 30 aprile, il recupero dovrà riguardare tutto il mese di aprile; in caso di permanenza dal 16 aprileal 15 maggio, il recupero riguarderà il periodo 16 aprile - 15 maggio.La procedura di gestione è stata impostata in coerenza con le suesposte indicazioni. A tale scopo,sarà cura delle Sedi inserire in procedura l’intero periodo di permanenza all’estero dichiarato oaccertato.c) RevocaDecorso un anno dalla sospensione per trasferimento all’estero, le Sedi provvederanno a revocare laprestazione.Negli esempi sopra citati, il conteggio dell’anno, trascorso il quale si dovrà provvedere alla revoca,partirà rispettivamente dal 1° aprile e dal 16 aprile.4. Documentazione estera dei cittadini extracomunitariLa documentazione estera presentata da cittadini extracomunitari, utile a comprovare l’esistenza deirequisiti di cui ai punti precedenti, è soggetta alla disciplina dell’art. 3, commi 2 e seguenti, delD.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui “i cittadini di Stati non appartenenti all'Unioneregolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte disoggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenticoncernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”.Al di fuori dei casi suesposti, essi “possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioniinternazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”.Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti non siano certificabili o attestabili da parte di soggettipubblici italiani, essi devono essere “documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dallacompetente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticatadall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonitol'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.In quest’ultimo caso, per quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre1961, l’autenticazione dell’autorità consolare può essere sostituita dall’apostille apposta da unadelle autorità identificate nella Convenzione citata.Ne consegue che il documento tradotto che riporta l’apostille potrà a tutti gli effetti essere acquisitodalla Sede per le necessarie valutazioni istruttorie relative alla sussistenza dei requisiti di cui aiparagrafi precedenti.A titolo di esempio, nel caso in cui il cittadino extracomunitario abbia smarrito il passaporto ovveronon sia più in possesso di quello scaduto perché restituito all’autorità competente in sede di rinnovo,le attestazioni in esso contenute potranno essere acquisite ai fini dell’istruttoria solo se riportate inun documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero, corredato ditraduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformitàall'originale ovvero, qualora trattasi di autorità appartenente a Stato aderente alla convenzionedell’Aia, riportante l’apostille dell'autorità interna allo Stato straniero e la traduzione giurata inlingua italiana.
