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Cassazione penale, sez. III, 23/03/2011, (ud. 23/03/2011, dep.28/04/2011), n. 16583 

Riguardo alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per "reddito imponibile", di cui all'art. 76, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si intende quello che risulta determinato al netto degli oneri deducibili.
Per "reddito imponibile" ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve intendersi il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto T.U.imposte sui redditi).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE TERZA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. DE MAIO   Guido          -  Presidente   -                     
Dott. PETTI     Ciro           -  Consigliere  -                     
Dott. FIALE     Aldo           -  Consigliere  -                     
Dott. AMORESANO Silvio         -  Consigliere  -                     
Dott. ROSI      Elisabetta     -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
1)             P.A. nato il (OMISSIS); 
avverso l'ordinanza del 6.4.2009 del Tribunale di Castrovillari; 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano; 
lette   le   conclusioni   del  P.G.  che  ha   chiesto   dichiararsi 
inammissibile il ricorso. 


DIFESA E DIFENSORE NEL PROCESSO PENALE - Patrocinio dei non abbienti  - condizioni e presupposti

Fatto
OSSERVA
1) Con decreto del 20.1.2007 il Tribunale di Castrovillari revocava l'ammissione, disposta con provvedimento del GIP del 4.11.2005, al gratuito patrocinio di P.A.. Rilevava il Tribunale che l'Agenzia delle Entrate aveva accertato che il P. nell'anno 2004 aveva percepito redditi per Euro 10.674,00 e nell'anno 2005 redditi per Euro 11.419,00, superiori quindi al limite massimo di Euro 9.296.22, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76.

Proponeva ricorso per cassazione il P., denunciando la violazione di legge e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla determinazione del reddito. Questa Corte, sezione quarta, con ordinanza in data 3.2.2009, qualificato il ricorso come opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art.99, disponeva trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Castrovillari.

Con provvedimento in data 6 aprile 2009 il Tribunale, premesso che, per giurisprudenza consolidata, il reddito cui fa riferimento il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, è quello complessivo e non il reddito imponibile e che, pacificamente, il P. aveva superato per gli anni 2004 e 2005 i limiti previsti dalla normativa in vigore per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettava l'opposizione.

2) Ricorre per cassazione il P., denunciando la inosservanza o violazione ovvero falsa od erronea applicazione di norme di diritto; erroneità di interpretazione in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 93, ed al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 3 e 10 (T.U.I.R.), dovendosi tener conto, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del reddito imponibile.

La fattispecie in esame riguarda l'art. 76, comma 1, in cui si fa riferimento al reddito imponibile, e non il comma 2 che estende il limite quantitativo ad alcuni e ben determinati redditi che non costituiscono base imponibile. Non avendo il P. superato, come reddito imponibile Irpef, la soglia prevista, illegittimo è il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, prevede che "può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad Euro...." (comma 1) e che "salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante" (comma 2).

La norma è, quindi, chiarissima nel far riferimento al reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione.

E, secondo le norme in materia tributaria, per reddito imponibile deve intendersi il reddito "ai netto degli oneri deducibili".

Per il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico imposte sui redditi) mentre "il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.." (art.8), la base imponibile su cui si applica l'imposta è costituita dal "reddito complessivo al netto degli oneri deducibili indicati nell'art.10" (art. 3 D.P.R. cit.).

Del resto lo stesso modello "Unico 2005" (anno di riferimento) prevedeva, per la determinazione del reddito imponibile, che dal reddito complessivo venissero detratte la deduzione per l'abitazione principale, gli oneri deducibili, la deduzione per la progressività dell'imposizione.

Altra cosa sono il reddito complessivo previsto dal medesimo art. 76, al comma 2 (risultante dalla somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare) o i redditi di natura illecita.

Questa Corte, con riferimento alla L. n. 217 del 1990, ha precisato che "in tema di patrocinio dei non abbienti, il criterio stabilito dal L. n. 217 del 1990, art. 3, secondo cui l'ammissione al gratuito patrocinio si basa sul reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, si riferisce solo ai soggetti che abbiano effettuato una regolare dichiarazione dei redditi e non a chi abbia omesso ogni dichiarazione. In tale ultima ipotesi i redditi, ai fini della valutazione di ammissibilità al patrocinio, possono essere accertati facendo ricorso agli ordinari mezzi di prova ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.. Tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti o illeciti" (cfr. Cass. pen. Sez. 1^ n. 17430 del 25.1.2001 - Lucchese).

Che per il soggetto, il quale abbia presentato regolare dichiarazione dei redditi, debba tenersi conto del reddito imponibile è confermato ancor più chiaramente da altra pronuncia di questa Corte (cfr. sez. 6^ n. 728 del 21.2.1997 - Armas), secondo cui ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio devesi procedere al calcolo del reddito "risultante all'esito delle detrazioni degli obblighi deducibili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, (t.u. delle imposte sui redditi)".

3.2) Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, con rinvio al Tribunale di Castrovillari che, alla luce dei rilievi e dei principi sopra enunciati, accerterà se il P. si trovava nelle condizioni di reddito per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.


P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Castrovillari.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

Correlazioni:
Legislazione Correlata (4)
DPR 30 maggio 2002 n. 115, Art. 76, comma 1
DPR 22 dicembre 1986 n. 917, Art. 10
DPR 22 dicembre 1986 n. 917, Art. 3
DPR 22 dicembre 1986 n. 917, Art. 8