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    Il Patrocinio a spese dello Stato è un istituto giuridico previsto dall'ordinamento giuridico italiano per garantire l'esercizio del diritto alla difesa.

    Prima del 2001 il Patrocinio a Spese dello Stato era considerato come ipotesi marginale sia nel processo civile, (regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282) sia nel processo penale (legge 30 luglio 1990 n. 217). La legge 29 marzo 2001, n. 134, aggiornando la 217/1990, ha riformato la disciplina della procedura di ammissione e degli effetti del beneficio nei processi diversi dal penale. La disciplina attuale è stata raccolta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico in materia di spese di giustizia") dagli artt. dal 74 al 141.

   Lo scopo dell'Istituto è quello di attuare l'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana e garantire l'accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi del patrocinio di un avvocato.

    Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 lordi.

     Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Oggi quindi il Patrocinio a Spese dello Stato è previsto dall'art. 74 del DPR 115 del 2002, che più in generale regola le Spese erariali.

    Sia nel processo civile che nel processo penale le spese per onorari di avvocato sono pagate dallo Stato, il quale anticipa anche le spese vive per imposte e tasse.

La AMMISSIONE al Patrocinio avviene compilando un modulo on line, che può essere richiesto personalmente dalla parte al Consiglio dell'Ordine Forense, oppure con raccomandata a.r..

  Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il modulo è compilato dallo stesso avvocato cui un cittadino si rivolge, che tramite l'inoltro telematico può  facilitare il compito al proprio assistito.

  L'avvocato difensore deve essere iscritto negli appositi Elenchi tenuti dall'Ordine degli avvocati  (Vedi questo LINK per l'Ordine avvocati di Roma)

   Il medesimo difensore, nel giudizio civile,  presenterà la domanda del proprio assistito online sulle piattaforme consentite, dopo aver autenticato la sottoscrizione.

   Nel processo penale, la parte o il difensore consegneranno l'istanza al Tribunale competente per il processo, con i documenti richiesti.

    Possono chiedere il Patrocinio a spese dello Stato:

- i cittadini italiani;
- i cittadini stranieri o gli apolidi, che si trovino regolarmente sul territorio nazionale,
- gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.

Sono esclusi dal Patrocinio i soggetti già condannati con sentenza definitiva per:

- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), o commessi nelle condizioni previste dalla stessa norma o per agevolare le medesime associazioni di stampo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973);
- produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990).

   Il reddito per essere ammessi al Patrocinio è attualmente di Euro 11492,83 (DM.16.1.2018).
   Nei redditi si tiene conto anche delle pensioni, indennità, e anche degli altri redditi esenti da IRPEF; rientrano anche gli interessi sui conti correnti e i redditi soggetti ad imposta sostitutiva (art.76 DPR 115/2002).

   Il richiedente deve allegare una autocertificazione dichiarando i propri redditi-
   Lo straniero deve allegare una certificazione della Autorità consolare competente che attesti la veridicità della dichiarazione.
   Nel computo del reddito sono inclusi tutti coloro che fanno parte del nucleo familiare: il coniuge, il convivente, altri familiari quali i figli o chi figura nello stato di famiglia.

   Nei reati che riguardano la famiglia, le violenze sessuali, abuso di minori, le parti lese sono ammesse senza limiti di reddito.

   

Puoi chiedere informazioni alla Associazione Liberi Professionisti circa l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.