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Categoria: praticante avvocato
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IL LUNGO, CONFUSO E TRAVAGLIATO ITER DELLA LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI....

Le norme che seguono descrivono la confusione del legislatore nel riformare la professione di avvocato "in senso liberale". ovvero nel sopprimere una volta per tutte i professionisti, che tanto danno provocano alla società. QUesto sembra essere il concetto che trapela dalle nuove disposizioni. Ma vediamo nel dettaglio alcune delle questioni trattate da queste normative riformistiche.

a) La pratica Forense

  Immaginiamo ora che la professione del medico, che oggi è limitata da molti anni di tirocinio obbligatorio e da un lungo iter teorico-pratico, sia "liberalizzata" nel senso che chiunque possa fare il medico. Certamente si conterebbero i morti a migliaia, ed i medici "liberalizzati" si ritroverebbero in grossi guai giudiziari. Lo stesso per le altre categorie professionali.

  Se il legislatore si recasse in alcuni stati del sudamerica, ove, dopo la laurea,  non è necessario alcun tirocinio per svolgere l'attività di avvocato, comprenderebbe la grave situazione di ignoranza in cui versano taluni avvocati.

  La situazione è divenuta più grave con l'avvento del computer: il giovane praticante ha una preparazione svolta solo sul computer e ritiene che ciò sia sufficiente per la sua formazione. In realtà il computer è fuorviante perchè da una idea virtuale della realtà, la quale è invece molto, ma molto, diversa da ciò che ci dice il computer o la televisione.

Casomai, si dovrebbe riformare la pratica forense e renderla possibile sia per i tirocinanti che per gli avvocati. Ad esempio, il legislatore non prevede alcun incentivo fiscale nè per i tirocinanti nè per gli studi che consentono il tirocinio. Eppure la pratica costa sia a chi la fa, sia a chi la consente che deve predisporre  una stanza e, quantomeno, un computer, che oggi è ormai un accessorio indispensabile.

  Si deve sapere che  la presenza di un praticante e di una rete di computer va ad incidere direttamente nel "redditometro", (o "spenditometro"), per cui il praticante, per il fisco, è indice di maggiore ricchiezza e fa presumere redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati. Invece è vero proprio il contrario: i primi due anni il praticante costa di più di quanto non renda e comunque il tempo, i costi, la formazione, nessuno li considera come un vantaggio per la intera collettività.  Senza contare che, dopo i due anni di pratica, il nuovo professionista quasi sempre si mette in proprio, come è pure giusto.

a) Le società professionali

 Su questo argomento, su cui tanto si è già scritto, osserverei solo che l'equiparazione del legislatore tra professione ed impresa non è attinente alla nostra realtà. La maggior parte dei professionisti italiani ha uno studio di carattere artigianale e questo è il sistema più adeguato per assistere una clientela limitata, ad esempio un imprenditore, oppure una società, o un determinato settore.

  La forma societaria si addice solo ad alcuni studi, di maggiori dimensioni, in genere nelle grandi città. Il Legislatore, nell'ammettere le società professionali (come si legge nel provvedimento che segue) introduce un elemento di disparità tra i professionisti, per cui si può prevedere che prevarrà la società di capitale e i singoli professionisti soccomberanno: andiamolo ora a raccontare al piccolo professionista della piccola cittadina, magari nel Meridione italiano, il quale si vedrà soppiantato da una società a responsabilità limitata o da una s.p.a., in forma anonima.

L'A.L.P. - Associazione Liberi Professionisti, auspica in atteggiamento più adeguato del legislatore, a tutela del singolo professionista che, secondo questo disegno legislativo, dovrebbe soccombere, e confida che la pratica sia migliorata, anzichè soppressa, perchè la soppressione costituisce un danno per l'intera collettività.

  Vediamo ora le leggi più recenti che hanno inciso sulla pratica forense e sulle professioni,  norme che si sono succedute in un breve periodo di tempo:

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D.L. 13-8-2011 N. 138

(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - G.U. 13 agosto 2011, n. 188).

TITOLO II - LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

(........)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; (45)

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. (44)

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

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D.L. 6-12-2011 n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1).

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

1. All'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5", è aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi"».

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L. 12-11-2011 n. 183, art. 10

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012). G.U. 14 novembre 2011, n. 265, S.O.

Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012». (6)

2-bis. All'articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi».

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.

(6) Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

(7) Comma inserito dall'art. 33, comma 1, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

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