Schema di decreto del Ministero della giustizia concernente "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247
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Il testo dello Schema del decreto:
Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO
SEDE
OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: "Regolamento
recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai
sensi dell'articolo 43, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.".
Si trasmette, per il parere, lo schema di regolamento indicato in oggetto.
IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Giuseppe Santalucia
UFFICIO LEGISLATIVO
Schema di: Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell'art. 43, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Amministrazione proponente: Ministro della Giustizia
Referente UL Giustizia: cons. Caterina Garufi, magistrato addetto all'U•cio legislativo del Ministero della Giustizia (caterina.oarufi( iustizia.it; 06 68852302)
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione
A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;
Lo schema di decreto ministeriale dà attuazione all'art. 43, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") che rimette a un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF (Consiglio Nazionale Forense), la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Precisamente, ai sensi di quest'ultima disposizione "1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza."
Fino alla entrata in vigore della legge citata, la formazione per l'accesso alle professioni regolamentate (tutte: anche quella forense, quindi) era regolato dall'art. 6 del DPR 137/2011, emesso in attuazione del DL 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011.
La legge 247/2012 ha disciplinato ex novo la materia con specifico riferimento alla professione forense che, pertanto, ha ora una sua legge "speciale" destinata a prevalere su quella che riguarda tutte le professioni regolamentate.
La normativa speciale di cui si tratta ha rimesso alla normazione secondaria la regolamentazione di determinati settori, tra i quali alcuni attinenti alla disciplina del tirocinio per il quale, essendo mutata la normativa primaria, non può più essere applicato il DPR 137/2011.
Lo schema di decreto è perfettamente in linea con la normativa europea.
B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;
Realizzazione di un decreto che dia attuazione all'art. 43 della legge 247/2012, regolando quegli aspetti della formazione che la normazione primaria ha rimesso a quella secondaria. L'obiettivo è quello di fare della formazione uno strumento di effettiva acquisizione ed aggiornamento della professionalità ma anche uno strumento duttile, che consenta al singolo praticante di formarsi, conseguire e mantenere le necessarie capacità per l'esercizio della professione di avvocato e la gestione di uno studio legale, anche mediante forme alternative rispetto a quelle della pratica presso uno studio legale, valorizzando le esperienze che il predetto può acquisire mediante un periodo all'estero presso un professionista di un Paese della UE o presso Uffici giudiziari ❑ legali di enti pubblici o, anche, mediante la frequentazione delle scuole di specializzazione delle professioni legali. Il regolamento in esame mira anche a rendere puntale ed effettivo il controllo sulla serietà ed efficacia dei corsi di formazione frequentati, prescrivendo a carico del Consiglio dell'Ordine ampie modalità di controllo, trasparenza del numero e qualità di tali controlli dell'effettivo e proficuo assolvimento dell'obbligo della formazione.
O) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di
raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione
Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione del provvedimento in esame vanno individuati nel numero di corsi di formazione; nel numero delle convalide o non convalide di tali periodi; nel numero di casi di interruzione ammessi e non ammessi; infine, nella quantità e qualità delle comunicazioni da parte dei Consigli degli Ordini ai loro iscritti sui controlli effettuati sul tirocinio dei praticanti.
D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio
Avvocati, anche dei Paesi UE; magistrati presso gli uffici giudiziari; avvocati presso studi legali di enti pubblici; Consigli degli Ordini degli avvocati.
SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento Vi è stata una interlocuzione informale con il CNF .
SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)
L'opzione di non intervento è stata valutata con esito negativo, in quanto, diversamente, non sarebbe stata possibile dare attuazione al disposto di cui all'art. 43, della legge 247/2012.
SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio
La possibilità di utilizzare opzioni alternative è stata valutata con esito negativo. Ad esempio si è ritenuto di non riproporre nel testo modalità alternative della formazione trovando queste, nella norma primaria, una competa regolamentazione, né di riproporre i limiti entro i quali può essere svolta la professione in sostituzione. In altri termini, si è escluso ogni intervento regolatorio su aspetti già disciplinati dalla normativa primaria e non rimessi specificatamente a quella secondaria.
SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI
A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
Il vantaggio è quello di dare attuazione all'art. 43 nella parte in cui demanda ad un decreto ministeriale la regolamentazione di alcuni aspetti della formazione; segnatamente: le modalità di svolgimento e le relative procedure di controllo; le cause di interruzione; l'indicazione dei requisiti necessari per lo svolgimento all'estero.
Non si ravvisano controindicazioni.
B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;
L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.
C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;
Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.
D) Condizioni e fattori Incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.
L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne dei Consigli degli Ordini degli avvocati.
SEZIONE 6 — Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese
SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione
A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;
Il Ministero della giustizia e il CNF sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio.
B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;
Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento che, comunque, sarà inserito nel sito web del Ministero.
C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;
Il controllo e il monitoraggio sarà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministero della giustizia nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.
D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;
Il Provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione del regolamento.
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;
A cadenza biennale sarà predisposta la prescritta V.I.R. a cura del Ministro della giustizia nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti: quanti sono stati i tirocini svolti per sei mesi all'estero, quanti con le altre forme alternative previste; quante sono state le cancellazioni per interruzione non giustificata; quali interruzioni sono state, invece, ritenute giustificate; quanti sono stati i tirocini che, in sede di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine, sono stati ritenuti non adeguati e/o insufficienti e per quali ragioni.
SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati
Relazione Illustrativa
Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense
ai sensi dell'art. 43, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Lo schema di decreto ministeriale dà attuazione all'art. 43, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), che rimette a un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF (Consiglio Nazionale Forense), la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Precisamente, ai sensi di quest'ultima disposizione "1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso W70 studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma i da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verffiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza."
Fino alla entrata in vigore della legge citata, la formazione per l'accesso alle professioni regolamentate (tutte: anche quella forense, quindi) era regolata dall'art. 7 (Formazione continua) del DPR 137/2011, emesso in attuazione del DL 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011.
La legge 247/2012 ha disciplinato ex novo la materia con specifico riferimento alla professione forense che, pertanto, ha ora una sua legge "speciale" destinata a prevalere su quella che riguarda tutte le professioni regolamentate. La normativa speciale di cui si tratta ha rimesso alla normazione secondaria la regolamentazione di determinati settori, tra i quali la disciplina dei corsi di formazione. L'obiettivo è quello di fare della formazione uno strumento di effettiva acquisizione ed aggiornamento della professionalità ma anche uno strumento duttile, che consenta al singolo professionista di formarsi, conseguire e mantenere le necessarie capacità per
l'esercizio della professione di avvocato e la gestione di uno studio legale, anche mediante forme alternative rispetto a quelle della pratica presso uno studio legale, valorizzando le esperienze che il predetto può acquisire mediante un periodo all'estero presso un professionista di un Paese della UE o presso Uffici giudiziari o legali di enti pubblici o, anche, mediante la frequentazione delle scuole di specializzazione delle professioni legali.
Il regolamento in esame mira anche a rendere puntale ed effettivo il controllo sulla serietà ed efficacia dei corsi di formazione frequentati, prescrivendo a carico del Consiglio dell'Ordine ampie modalità di controllo, trasparenza del numero e qualità di tali controlli dell'effettivo e proficuo assolvimento dell'obbligo della formazione.
Ciò premesso, l'articolato prevede, all'articolo 1, l'oggetto del decreto e alcune definizioni.
L'articolo 2 disciplina l'organizzazione dei corsi di formazione. I corsi di formazione possono essere organizzati dai Consigli dell'Ordine e dalle associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai Consigli dell'Ordine, sentito il Consiglio nazionale forense. L'interessato presenta istanza di accreditamento, con la documentazione necessaria, per consentire al Consiglio dell'ordine di verificare il rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal presente regolamento. La richiesta si considera accolta trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza. I Consigli dell'Ordine provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le Scuole forensi di cui all'articolo 29, comma I, lett. c) della legge professionale. Qualora la Scuola forense non sia stata istituita, il Consiglio dell'Ordine organizza direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi. Il Consiglio dell'Ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell'art. 40 della legge professionale forense.
L'articolo 3 individua i contenuti dei corsi e le modalità di svolgimento. I corsi di formazione si svolgono secondo moduli a contenuto teorico e prevedono anche esercitazioni pratiche.
L'articolo 4 disciplina la figura del docente dei corsi di formazione, precisando qualifica, funzione e titoli.
L'articolo 5 prevede la durata dei corsi. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro Ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo Ordine. L'Ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto, dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione, per consentire adeguate forme di convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.
L'articolo 6 regola gli aspetti economici, disciplinando i costi dei corsi di formazione. Si prevedono, altresì, borse di studio.
L'articolo 7 disciplina la partecipazione ai corsi. Al riguardo, il regolamento prevede, che i soggetti che organizzano i corsi formativi programmano il numero delle iscrizione. Tale disposizione nasce dalla concreta esigenza di assicurare l'effettività della formazione. La selezione per l'accesso ai corsi potrà avvenire esclusivamente secondo criteri di valorizzazione del merito, con riferimento agli studi universitari o a prove scritte e orali. La selezione è effettuata dalla Commissione di cui al successivo articolo 9. A garanzia dell'imparzialità e della correttezza delle modalità con le quali viene disposta e regolata la suddetta programmazione, si prevede l'intervento di un soggetto terzo, individuato nell'Amministrazione della giustizia, che ha la vigilanza sulla professione forense: a tal fine, il numero programmato delle iscrizioni deve essere approvato con decreto del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense.
L'articolo 8 disciplina le verifiche intermedie e quella finale. In sede di verifica del profitto, la valutazione del tirocinante avverrà sulla base di una prova orale avente ad oggetto gli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica, e sulla base di tre prove scritte, svolte anche secondo le modalità previste per l'esame di Stato; particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo delle capacità del tirocinante con riguardo alla tecnica di redazione degli atti giudiziari e alla conoscenza del linguaggio giuridico. La verifica finale del corso di formazione consiste nella simulazione dell'esame di Stato di cui all'articolo 46 della legge professionale. Per garantire la proficuità e l'effettività dell'attività di formazione, si prevede che l'accesso alla verifica finale è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni.
L'articolo 9 prevede la Commissione di valutazione, cui è attribuito il compito di accertare la frequenza con profitto dei corsi di formazione da parte degli iscritti al Registro dei tirocinanti tenuto dal medesimo Ordine. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma.
L'articolo 10 prevede la pubblicazione ed, infine, l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore.
Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell'articolo 43, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247; Visto l'art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
Visto l'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Sentito il Consiglio nazionale forense
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;
Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota del , con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(Oggetto del decreto e definizioni)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 2. Ai fini del presente regolamento:
a) per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) per "corsi di formazione" i corsi di cui all'articolo 43 della legge professionale.
Articolo 2
(Organizzazione dei corsi di formazione)
1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai Consigli dell'Ordine e dalle associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai Consigli dell'Ordine, sentito il Consiglio nazionale forense. L'interessato presenta istanza di accreditamento, con la documentazione necessaria, per consentire al Consiglio dell'ordine di verificare il rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal presente regolamento. La richiesta si considera accolta trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza.
3. I Consigli dell'Ordine provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le Scuole forensi di cui all'articolo 29, comma 1, lett. c) della legge professionale.
4. Qualora la Scuola forense non sia stata istituita, il Consiglio dell'Ordine organizza direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi che ritiene idonee, o con altri Ordini del medesimo distretto di Corte d'Appello. Il Consiglio dell'Ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell'art. 40 della legge professionale.
5. I corsi vengono pubblicizzati presso la sede del Consiglio dell'Ordine e presso il Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio dell'Ordine, nonché attraverso apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
Articolo 3
(Contenuti del corso di formazione)
1. I corsi di formazione, che si svolgono secondo moduli a contenuto teorico e prevedono anche esercitazioni pratiche, sono finalizzati all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense, in conformità all'articolo 46, commi 2 e 3, e all'articolo 43, comma 2, lettera b), della legge professionale.
2. I contenuti dei corsi prevedono almeno:
a) approfondimenti casistici nelle materie di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo;
b) approfondimenti nelle materie processuali civili, penali e amministrative con riferimento alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
c) ordinamento e deontologia forense, previdenza, etica professionale; teoria e tecnica dell'argomentazione forense;
d) tecniche di redazione di atti giudiziari, di pareri motivati nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giudiziale; O teoria e pratica del linguaggio giuridico;
g) diritto costituzionale; diritto tributario; diritto dell'Unione Europea e diritto internazionale, con particolare riferimento alla materia dei diritti umani.
Articolo 4
(Docenti)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono altresì alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.
2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati in base ai titoli, alle pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, all'esperienza già maturata come formatori, ed alla frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore.
Articolo 5
(Durata del corso)
1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea secondo moduli trimestrali e con modalità e orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale.
2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro Ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo Ordine. L'Ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto, dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione, per consentire adeguate forme di convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.
Articolo 6
(Costi dei corsi di formazione e borse di studio)
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione.
2. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, possono prevedere il conferimento di borse di studio in favore dei tirocinanti più bisognosi e meritevoli.
Articolo 7
(Partecipazione ai corsi)
1. I soggetti che organizzano i corsi fon-nativi programmano il numero delle iscrizioni, tenuto conto delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione.
2. La selezione per l'accesso ai corsi potrà avvenire esclusivamente secondo criteri di valorizzazione del merito, con riferimento agli studi universitari o a prove scritte e orali. La selezione è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 9.
3. Il numero programmato delle iscrizioni deve essere approvato con decreto del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense.
Articolo 8
(Ver(fiche intermedie e verifica finale)
I. Durante il corso di formazione sono previste almeno tre verifiche periodiche del profitto da parte delle Commissioni di valutazione di cui all'articolo 9.
2. In sede di verifica del profitto, la valutazione del tirocinante avverrà sulla base di una prova orale avente ad oggetto gli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica, e sulla base di tre prove scritte, svolte anche secondo le modalità previste per l'esame di Stato; particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo delle capacità del tirocinante con riguardo alla tecnica di redazione degli atti giudiziari e alla conoscenza del linguaggio giuridico.
3. La verifica finale del corso di formazione consiste nella simulazione dell'esame di Stato di cui all'articolo 46 della legge professionale.
4. L'accesso alla verifica finale è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni.
Articolo 9
(Commissione di valutazione)
1. Presso ciascun Ordine è istituita una Commissione di valutazione con il compito di accertare la frequenza con profitto dei corsi di formazione da parte degli iscritti al Registro dei tirocinanti tenuto dal medesimo Ordine. La Commissione è composta da nove componenti scelti tra avvocati iscritti all'Albo, magistrati, docenti universitari di ruolo in materie giuridiche. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con la carica di Presidente o Consigliere dell'Ordine, nonché con l'attività di fonnatore svolta nel circondario.
2. Le Commissioni di valutazione sono nominate dal Consiglio dell'Ordine all'inizio del suo mandato e durano in carica quattro anni, salvo quanto previsto dal periodo seguente. Uno dei membri della Commissione è nominato dalla Scuola superiore dell'Avvocatura, anche al fine di assicurare uniformità di giudizio su tutto il territorio
nazionale. Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto alla nonnina, il Consiglio Nazionale Forense provvede in sostituzione, sentita la Scuola Superiore dell'Avvocatura; fino alla nomina da parte del Consiglio Nazionale Forense, sono prorogati i membri della Commissione in scadenza.
3. Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nonnina.
4. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma.
5. La Commissione verifica il profitto della frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere i profili di interdisciplinarietà.
6. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, i Consigli dell'Ordine circondariale provvedono alla nomina delle Commissioni di cui all'articolo 9. Qualora, entro il termine indicato dal primo periodo, il Consiglio dell'Ordine circondariale non abbia provveduto, il Consiglio Nazionale Forense provvede in sostituzione.
Articolo 10
(Pubblicazione)
I. Il presente Regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 11
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
Il Ministro della giustizia
