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L' Unione Nazionale Revisori Legali

L’UNIONE NAZIONALE REVISORI LEGALI

   Per memoria storica si premette che quest'associazione è stata costituita nel 2008 per poi essere trasformata nel 2016 come coerente prosequio, spirito d’iniziativa ed aggiornamento alle attuali normative da un folto gruppo di proseliti che rappresentavano circa il 20% delle delegazioni storiche dell’ex INRL dopo aver reso noto nell’ultima assemblea di Marzo 2016 le motivazioni ed il venir meno del rapporto fiduciario con l’INRL.



L’ex INRL si costituì per volontà del past President Modesto Bertolli con atto a rogito Notaio dott. Giovanni Olivares in data 20 febbraio 1956, al repertorio n° 31905/11074 con la denominazione di "Sindacato Nazionale Revisori Ufficiali dei Conti" e, in data 6 luglio 1979, lo Statuto originario fu modificato con atto a rogito Notaio dott. Sandro Pantaleo di Roma al repertorio n° 2024/763; le successive modifiche avvennero con atti a rogito Notaio dott. Domenico Acquarone di Milano in data 10 novembre 1984, repertorio n° 95393/10240, e in data 24 luglio 1992, repertorio n° 177449/16751, per la modifica della denominazione, e in data 2 marzo 2010 rep. n° 85811/12241 con atto del Notaio dott. Egidio Lorenzi, per la modifica della denominazione.

Molto è cambiato da allora ma non lo spirito : l’attività del Revisore Legale è stata riconosciuta, recependo la Dir. U.E. 43/2006 e 56/2014, dal D. Lgs. 39/2010 e successivamente dal D. Lgs. 135/2016 nonché s.m.i., quale Professione regolamentata.

I Revisori Legali attualmente non sono ancora organizzati in ordini o collegi.

Per un elenco delle professioni regolamentate si cfr.:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm 

A tale proposito nell’interpretazione finora seguita dal MInistero dello Sviluppo Economico, si considerano assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali per le quali si rilevano la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica autorità che, ai sensi di norme di legge, ne controlli la presenza in capo ai soggetti esercenti l’attività professionale in questione.

Viceversa, per quelle attività (es. amministratori condominiali) per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori, ma non sia prevista una autorità pubblica che ne controlli il rispetto, si ritiene che sussistano gli estremi per l’applicazione della legge 4/2013, purché i requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa.

Il sito dei Revisori Legali è il seguente: www.revisori-legali.com

La Revisione legale è trattata sul seguente LINK: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale 

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