Legge
31/12/2012, n. 247
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(Gazz. Uff. 18 gennaio 2013, n. 15)
Epigrafe
Premessa
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Disciplina dell'ordinamento forense
Art. 2 Disciplina della professione di avvocato
Art. 3 Doveri e deontologia
Art. 4 Associazioni tra avvocati e multidisciplinari
Art. 5 Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della
professione forense in forma societaria
Art. 6 Segreto professionale
Art. 7 Prescrizioni per il domicilio
Art. 8 Impegno solenne
Art. 9 Specializzazioni
Art. 10 Informazioni sull'esercizio della professione
Art. 11 Formazione continua
Art. 12 Assicurazione per la responsabilità civile e
assicurazione contro gli infortuni
Art. 13 Conferimento dell'incarico e compenso
Art. 14 Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni
Titolo II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI
Art. 15 Albi, elenchi e registri
Art. 16 Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa
d'ufficio
Art. 17 Iscrizione e cancellazione
Art. 18 Incompatibilità
Art. 19 Eccezioni alle norme sulla incompatibilità
Art. 20 Sospensione dall'esercizio professionale
Art. 21 Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e
prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri;
obbligo di iscrizione alla previdenza forense
Art. 22 Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori
Art. 23 Avvocati degli enti pubblici
Titolo III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI
Capo I
L'Ordine Forense
Art. 24 L'ordine forense
Capo II
Ordine Circondariale
Art. 25 L'ordine circondariale forense
Art. 26 Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto
Art. 27 L'assemblea
Art. 28 Il consiglio dell'ordine
Art. 29 Compiti e prerogative del consiglio
Art. 30 Sportello per il cittadino
Art. 31 Il collegio dei revisori
Art. 32 Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni
Art. 33 Scioglimento del consiglio
Capo III
Consiglio Nazionale Forense
Art. 34 Durata e composizione
Art. 35 Compiti e prerogative
Art. 36 Competenza giurisdizionale
Art. 37 Funzionamento
Art. 38 Eleggibilità e incompatibilità
Capo IV
Congresso Nazionale Forense
Art. 39 Congresso nazionale forense
Titolo IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
Capo I
Tirocinio Professionale
Art. 40 Accordi tra università e ordini forensi
Art. 41 Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio
Art. 42 Norme disciplinari per i praticanti
Art. 43 Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato
Art. 44 Frequenza di uffici giudiziari
Art. 45 Certificato di compiuto tirocinio
Capo II
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato
Art. 46 Esame di Stato
Art. 47 Commissioni di esame
Art. 48 Disciplina transitoria per la pratica professionale
Art. 49 Disciplina transitoria per l'esame
Titolo V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Capo I
Norme Generali
Art. 50 Consigli distrettuali di disciplina
Art. 51 Procedimento disciplinare e notizia del fatto
Art. 52 Contenuto della decisione
Art. 53 Sanzioni
Art. 54 Rapporto con il processo penale
Art. 55 Riapertura del procedimento
Art. 56 Prescrizione dell'azione disciplinare
Art. 57 Divieto di cancellazione
Art. 58 Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria
pre-procedimentale
Capo II
Procedimento
Art. 59 Procedimento disciplinare
Art. 60 Sospensione cautelare
Art. 61 Impugnazioni
Art. 62 Esecuzione
Art. 63 Poteri ispettivi del CNF
Titolo VI
DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 64 Delega al Governo per il testo unico
Art. 65 Disposizioni transitorie
Art. 66 Disposizione finale
Art. 67 Clausola di invarianza finanziaria
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 (1).
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2013, n. 15.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Disciplina dell'ordinamento forense
1. La presente legge, nel rispetto dei principi
costituzionali,
della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina
la professione di avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificità
della
funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza
giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è
preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della
professione
di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità
professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi
individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati,
indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e
della
tutela dei diritti;
c) tutela l'affidamento della collettività e della
clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e
la cura della qualità ed efficacia della prestazione
professionale;
d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e
l'accesso
alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di
valorizzazione del merito.
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante
regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del
Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il
CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta,
sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi
che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state
individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei
pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati
tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso,
nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni
parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte
delle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque
adottati.
5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non
devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo
dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la
medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni
integrative e correttive.
Art. 2 Disciplina della professione di avvocato
1. L'avvocato è un libero professionista che, in
libertà, autonomia e indipendenza, svolge le
attività di
cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino
l'effettività della tutela dei diritti.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è
condizione per
l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti
coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46,
ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Possono essere altresì iscritti:
a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato
ordinario,
di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di
avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza
essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in
provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei
successivi
due anni, non può esercitare la professione nei circondari
nei
quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni
antecedenti alla cessazione;
b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di
insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può
esercitare
l'attività di difesa davanti a tutti gli organi
giurisdizionali
della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori
deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22.
Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver
sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività,
è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti
salvi i
casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la
rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi
giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente
individuate relative a specifici settori del diritto e che sono
previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate,
l'attività professionale di consulenza legale e di
assistenza
legale stragiudiziale, ove connessa all'attività
giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e
organizzato, è di competenza degli avvocati. È
comunque
consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la
stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e
coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale
stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del
soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario
delle predette attività è costituito in forma di
società, tali attività possono essere
altresì
svolte in favore dell'eventuale società controllante,
controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale
nelle diverse articolazioni, purché portatore di un
interesse di
rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali
attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito
delle
rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei
propri associati ed iscritti.
7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a
coloro
che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale,
nonché agli avvocati dello Stato.
8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato
radiato.
Art. 3 Doveri e deontologia
1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve
essere
fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e
del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di
prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco,
e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.
2. La professione forense deve essere esercitata con
indipendenza, lealtà, probità,
dignità, decoro,
diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa
e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai
principi
contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli
articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico
stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto
ad
osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il
cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri
professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le
norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un
pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno
rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere
caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della
condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione
applicabile.
4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi
aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo
disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 4 Associazioni tra avvocati e multidisciplinari
1. La professione forense può essere esercitata
individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati.
L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito
all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra
avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la
libertà e
l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello
svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È
nullo
ogni patto contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a
carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di
cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri
liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con
regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1,
commi 3 e seguenti. La professione forense può essere
altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad
associazioni
costituite fra altri liberi professionisti.
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo
coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati
sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel
cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera
l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove
si
trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio
professionale nella sede della associazione. L'attività
professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi
e ai
diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
4. L'avvocato può essere associato ad una sola
associazione.
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare
l'esercizio di attività proprie della professione forense
fra
quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi
comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno
un
avvocato iscritto all'albo.
6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5
costituisce illecito disciplinare.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati
secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la
professione in modo individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo
possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione
ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso
dall'albo
per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare
definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto
previsto
dall'articolo 2286 del codice civile.
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo
svolgimento di attività professionale non sono assoggettate
alle
procedure fallimentari e concorsuali.
Art. 5 Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio
della professione forense in forma societaria
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della
rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società
tra
avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del
Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso
alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle
Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta
giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è
emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto
per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro
un
anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il
Governo può emanare disposizioni correttive e integrative,
con
lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri
direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'esercizio della professione forense in
forma
societaria sia consentito esclusivamente a società di
persone,
società di capitali o società cooperative, i cui
soci
siano avvocati iscritti all'albo;
b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola
società di cui alla lettera a);
c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga
l'indicazione: «società tra avvocati»;
d) disciplinare l'organo di gestione della società
tra
avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei
alla compagine sociale;
e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla
società ed eseguito secondo il principio della
personalità della prestazione professionale, possa essere
svolto
soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per
lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal
cliente;
f) prevedere che la responsabilità della
società e
quella dei soci non escludano la responsabilità del
professionista che ha eseguito la prestazione;
g) prevedere che la società tra avvocati sia
iscritta in
una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale
nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
h) regolare la responsabilità disciplinare della
società tra avvocati, stabilendo che essa è
tenuta al
rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla
competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione
del
socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di
esclusione dalla società;
l) qualificare i redditi prodotti dalla società
tra
avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali,
ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni;
m) stabilire che l'esercizio della professione forense in
forma
societaria non costituisce attività d'impresa e che,
conseguentemente, la società tra avvocati non è
soggetta
al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di
composizione delle crisi da sovraindebitamento;
n) prevedere che alla società tra avvocati si
applichino,
in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione
di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 96.
3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6 Segreto professionale
1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse
della
parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e
del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese
nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio,
nonché nello svolgimento dell'attività di
consulenza
legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei
confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali
dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo
stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella
loro qualità o per effetto dell'attività svolta.
L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche
da tali
soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra
previsti.
3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non
possono
essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque
specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza
nell'esercizio
della professione o dell'attività di collaborazione o in
virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti
dalla
legge.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce
illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2
costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di
collaborazione o di dipendenza.
Art. 7 Prescrizioni per il domicilio
1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del
tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il
luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da
attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve
anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio,
affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione
a
quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto
all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni
comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende
validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati
sono
iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche
amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli
iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e
comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.
3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del
circondario
del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata
comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del
luogo ove si trova l'ufficio.
4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli
avvocati
iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede
l'ordine.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione
all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione
nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio
in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma
l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
costituisce illecito disciplinare.
Art. 8 Impegno solenne
1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume
dinanzi
al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i
relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della
dignità della professione forense e della sua funzione
sociale,
mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i
doveri
della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela
dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro
ordinamento».
Art. 9 Specializzazioni
1. È riconosciuta agli avvocati la
possibilità di
ottenere e indicare il titolo di specialista secondo
modalità
che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente
articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo
parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
2. Il titolo di specialista si può conseguire
all'esito
positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata
esperienza nel settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalità di
svolgimento
sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati
presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i
consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per
corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di
specialista. All'attuazione del presente comma le università
provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata
esperienza professionale maturata nel settore oggetto di
specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano
maturato
un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati,
ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che
dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e
continuativo attività professionale in uno dei settori di
specializzazione negli ultimi cinque anni.
5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della
valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi
formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della
comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla
base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo
di attività professionale in uno dei settori di
specializzazione.
6. Il titolo di specialista può essere revocato
esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al
comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta
riserva di attività professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie
giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono
indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.
Art. 10 Informazioni sull'esercizio della professione
1. È consentita all'avvocato la
pubblicità
informativa sulla propria attività professionale,
sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali
specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse
pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere
trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con
altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare
riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo
costituisce illecito disciplinare.
Art. 11 Formazione continua
1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante
aggiornamento della propria competenza professionale al fine di
assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di
contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei
clienti e dell'amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati
sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma
1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni
di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di
età; i componenti di organi con funzioni legislative e i
componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati
delle università in materie giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni
per
l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e
per la gestione e l'organizzazione dell'attività di
aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni
forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.
4. L'attività di formazione svolta dagli ordini
territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti,
non costituisce attività commerciale e non può
avere fini
di lucro.
5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse
attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare
l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi
di formazione professionale per avvocati.
Art. 12 Assicurazione per la responsabilità civile
e assicurazione contro gli infortuni
1. L'avvocato, l'associazione o la società fra
professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite
di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali,
associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a
copertura della responsabilità civile derivante
dall'esercizio
della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme
di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato
rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. All'avvocato, all'associazione o alla società
tra
professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il
tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita
polizza a copertura degli infortuni derivanti a sè e ai
propri
collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza
dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche
fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di
sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro
successiva variazione è data comunicazione al consiglio
dell'ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel
presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle
polizze
sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della
giustizia, sentito il CNF.
Art. 13 Conferimento dell'incarico e compenso
1. L'avvocato può esercitare l'incarico
professionale
anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a
titolo
gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è
pattuito di
regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico
professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera:
è ammessa
la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad
oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai
tempi di
erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per
l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su
quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente
patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca
come
compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della
prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio
di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della
complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì
tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico
professionale la prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso
professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro
della
giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo
1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o
successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta,
in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di
liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione
professionale è resa nell'interesse di terzi o per
prestazioni
officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la
trasparenza
nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni
professionali e l'unitarietà e la semplicità
nella
determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale
o
arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le
parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi
delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro
attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino
ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della
solidarietà.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di
essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine
affinché
esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il
consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un
parere
sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione
all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale,
all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di
determinazione
contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso
delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi
eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il
rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è
determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di
determinazione e documentazione delle spese vive.
Art. 14 Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni
1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il
patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di
accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona
con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà
di
recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi
al cliente.
2. L'incarico per lo svolgimento di attività
professionale
è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito
all'avvocato
componente di un'associazione o società professionale. Con
l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la
responsabilità personale illimitata, solidalmente con
l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi
sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un
praticante abilitato, con delega scritta.
3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri
avvocati
o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o
più
sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso
l'ordine di appartenenza.
Titolo II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI
Art. 15 Albi, elenchi e registri
1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e
tenuti aggiornati:
a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione.
Per
coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate
le associazioni o le società di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti
pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari
e di
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo
pieno;
e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio
professionale
per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli
avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo,
continuativo, abituale e prevalente della professione;
f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento
disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
g) il registro dei praticanti;
h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio
sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);
i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di
cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che
abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
l) l'elenco delle associazioni e delle società
comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i
partecipanti, anche se non avvocati;
m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai
sensi del comma 3 dell'articolo 7;
n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o
da regolamento.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei
registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i
casi
di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati
in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un
regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del
pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni
due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è
inviata
al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di
appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori
della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della
Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli
degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio
dell'ordine
trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui
è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla
base
dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli
avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli
elenchi,
nonché le modalità di redazione e pubblicazione
dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.
Art. 16 Delega al Governo per il riordino della disciplina
della difesa d'ufficio
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa
alla difesa d'ufficio, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei criteri e delle modalità di
accesso ad
una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la
stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;
b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
è
trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni
dall'assegnazione.
Art. 17 Iscrizione e cancellazione
1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente
all'Unione
europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini
di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
b) avere superato l'esame di abilitazione;
c) avere il domicilio professionale nel circondario del
tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
e) non trovarsi in una delle condizioni di
incompatibilità di cui all'articolo 18;
f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di
misure cautelari o interdittive;
g) non avere riportato condanne per i reati di cui
all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti
dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del
codice penale;
h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni
previsti dal codice deontologico forense.
2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della
cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente
all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle
seguenti
ipotesi:
a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in
giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato
l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno
Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, previa
documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di
ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un
titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione
europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma
4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo
rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di
attestazione di superamento della prova attitudinale.
3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal
consiglio
dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in
quanto applicabili.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il
possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) ed h)
del comma 1.
5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo
circondariale salva la possibilità di trasferimento.
6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio
dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire
il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai
documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e
delle
condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di
trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della
domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il
richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione
deve essere motivata ed è notificata in copia integrale
entro
quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro
venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio
non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui
al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla
scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul
merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è
immediatamente esecutivo.
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare
al
consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la
massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri
è
pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando
questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del
procuratore generale:
a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente
articolo;
b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di
cui
all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla
notificazione del provvedimento di iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza del requisito
dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della
professione ai sensi dell'articolo 21;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui
all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale
dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo
ordinario, sulla base di apposita richiesta.
10. La cancellazione dal registro dei praticanti e
dall'elenco
allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo
è
deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei
casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza
giustificato
motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso
giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le
condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di
maternità e di paternità oltre che di adozione;
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che
non
può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la
prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia
permanere
per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere
chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo
ordinario, in quanto compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
b) automaticamente, alla scadenza del termine per
l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.
12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei
requisiti
necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la
cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine
non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata.
L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di
cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.
14. L'interessato può presentare ricorso al CNF
nel
termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto
dall'interessato ha effetto sospensivo.
15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente
articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri
la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e
l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente
iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g)
del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei
commi da 1 a 7.
16. Non si può pronunciare la cancellazione quando
sia in
corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo
58.
17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15
è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22
se
ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo
ordinario.
18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure
abbia
disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato
può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il
ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF
può provvedere in via sostitutiva.
19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine
comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini
territoriali la cancellazione.
Art. 18 Incompatibilità
1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo
svolta
continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere
scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio
dell'attività di notaio. È consentita
l'iscrizione
nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o
nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di
impresa
commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui.
È fatta salva la possibilità di assumere
incarichi di
gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure
relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente
responsabile o
di amministratore di società di persone, aventi quale
finalità l'esercizio di attività di impresa
commerciale,
in qualunque forma costituite, nonché con la
qualità di
amministratore unico o consigliere delegato di società di
capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la
qualità di presidente di consiglio di amministrazione con
poteri
individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se
l'oggetto della attività della società
è limitato
esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari,
nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le
società
a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato
anche se con orario di lavoro limitato.
Art. 19 Eccezioni alle norme sulla incompatibilità
1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio
della professione di avvocato è compatibile con
l'insegnamento o
la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle
scuole
secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti
di ricerca e sperimentazione pubblici.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno
possono
esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti
dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio
professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso
all'albo ordinario.
3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale
per gli
avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti
pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo
23.
Art. 20 Sospensione dall'esercizio professionale
1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il
periodo
della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente
del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati;
l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro,
Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente
di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di
Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio
superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia
con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con
più di 500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre
chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è
fatta annotazione nell'albo.
Art. 21 Esercizio professionale effettivo, continuativo,
abituale
e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri;
obbligo di iscrizione alla previdenza forense
1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è
subordinata
all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo,
abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento
ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di
accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e
prevalente della professione, le eccezioni consentite e le
modalità per la reiscrizione sono disciplinate con
regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello
stesso
stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni
tre anni,
compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione
all'ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio
dell'ordine
esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per
verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di
conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data
notizia
al CNF.
4. La mancanza della effettività,
continuatività,
abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale
comporta,
se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La
procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che
dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e,
se
necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione
dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.
5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla
verifica
periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente
o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno
o più commissari, scelti tra gli avvocati con più
di
venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini,
affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una
indennità
giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a
carico
del consiglio dell'ordine inadempiente.
6. La prova dell'effettività,
continuità,
abitualità e prevalenza non è richiesta, durante
il
periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con
funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.
7. La prova dell'effettività,
continuità,
abitualità e prevalenza non è, in ogni caso,
richiesta:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi
due anni
di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal
momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica,
altresì,
agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo
esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere
stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la
possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attività
di
assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da
malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza
di autosufficienza.
8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con
proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di
soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali,
eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei
contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale
applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra
forma di
previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense.
Art. 22 Albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori
1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti
alle
giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi
sia
iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e
abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.
1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi
gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi,
avendo
maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni,
successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la
Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con
regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici
criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la
verifica
finale di idoneità. La verifica finale di
idoneità
è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e
composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati
addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge
sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni
superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere
l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la
previgente normativa.
4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro
che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il
quinto comma è sostituito dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media
di
sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non
meno di sei decimi in ciascuna di esse».
Art. 23 Avvocati degli enti pubblici
1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in
vigore
della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente
istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone
giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati
prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena
indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli
affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla
funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale
annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria
per
compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di
lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio
intellettuale e tecnica dell'avvocato.
2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la
deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di
un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli
affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del
professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la
responsabilità dell'ufficio è affidata ad un
avvocato
iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in
conformità con i principi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al
potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
Titolo III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI
Capo I
L'Ordine Forense
Art. 24 L'ordine forense
1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono
l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e
nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non
economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto
dei principi previsti dalla presente legge e delle regole
deontologiche, nonché con finalità di tutela
della utenza
e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e
al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono
dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati
esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria
organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle
disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza
del Ministro della giustizia.
Capo II
Ordine Circondariale
Art. 25 L'ordine circondariale forense
1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine
degli
avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il
principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine
circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale
dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le
istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del
consiglio
dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in
base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.
3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito
il
collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito
il
comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le
modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio
dell'ordine.
Art. 26 Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del
distretto
1. Sono organi dell'ordine circondariale:
a) l'assemblea degli iscritti;
b) il consiglio;
c) il presidente;
d) il segretario;
e) il tesoriere;
f) il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.
Art. 27 L'assemblea
1. L'assemblea è costituita dagli avvocati
iscritti
all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del
consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime
il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita
ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è
convocata
dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal
consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua
convocazione, nonché per l'assunzione delle relative
delibere,
sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo
1 e con le modalità nello stesso stabilite.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una
volta
l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo
normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione
dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia
richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli
iscritti nell'albo.
Art. 28 Il consiglio dell'ordine
1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è
composto:
a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento
iscritti;
b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento
iscritti;
c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento
iscritti;
d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille
iscritti;
e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila
iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a
cinquemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre
cinquemila iscritti.
2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con
voto
segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con
le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve
prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il
riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un
criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno
rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La
disciplina del voto di preferenza deve prevedere la
possibilità
di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due
generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità
di
formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al
fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal
presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano
iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici
e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione
speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle
operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati
per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero di
voti non
superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per
difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto,
che
non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione
disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior
numero
di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il
più
anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale
anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I
consiglieri non possono essere eletti per più di due
mandati. La
ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di
anni
uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento
permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri,
subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento
dell'equilibrio dei generi. In caso di parità di voti,
subentra
il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano
uguale
anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il
consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei
trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31
dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il
disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio
neoeletto.
8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la
metà dei suoi componenti.
9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il
tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio
può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica
è
eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti è eletto presidente o
vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per
iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di
iscrizione,
il più anziano per età.
10. La carica di consigliere è incompatibile con
quella di
consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e
del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense, nonché di membro di un consiglio
distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione
di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro
trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda,
decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai
componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non
possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati
del circondario.
11. Per la validità delle riunioni del consiglio
è
necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la
validità delle deliberazioni è richiesta la
maggioranza
assoluta di voti dei presenti.
12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del
consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo
può
proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La
presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo
consiglio.
Art. 29 Compiti e prerogative del consiglio
1. Il consiglio:
a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei
registri;
b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie
non
disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del
tirocinio
forense. A tal fine, secondo modalità previste da
regolamento
del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce
le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del
registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio
sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi
ai
fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli
iscritti;
e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di
specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista,
d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera s);
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al
consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni
violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza,
secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti
del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a
quanto
stabilito dall'articolo 50;
g) esegue il controllo della continuità,
effettività, abitualità e prevalenza
dell'esercizio
professionale;
h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove
iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità
degli
iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare
la formazione continua degli avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi
spettanti agli iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un
iscritto,
a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti
opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di
conciliazione ed
organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in
conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e
con
le modalità nello stesso stabilite;
o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti,
nelle
contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in
dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle;
degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato
presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di
titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
p) può costituire o aderire ad unioni regionali o
interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle
competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere,
se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni,
con gli enti locali e con le università, provvedono alla
consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere
deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o
partecipare ad attività di formazione professionale.
Ciascuna
unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
q) può costituire o aderire ad associazioni, anche
sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto
attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
r) garantisce l'attuazione, nella professione forense,
dell'articolo 51 della Costituzione;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla
legge e dai regolamenti;
t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle
norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed
incompatibilità agli organi competenti.
2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni
dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a
sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio
preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le
attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra
attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini
istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura
nonché
per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio
delle attività professionali il consiglio è
autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi
straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli
elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere
e per i pareri sui compensi.
4. L'entità dei contributi di cui al comma 3
è
fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del
consiglio
5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di
cui
alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi
del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte
dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio
1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per
l'anno di competenza.
6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo
annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro
personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento
non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata
allorquando si sia provveduto al pagamento.
Art. 30 Sportello per il cittadino
1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il
cittadino, di
seguito denominato «sportello», volto a fornire
informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle
prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le
modalità per l'accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle
attività di
sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli
iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le
modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi
dell'articolo 29, comma 3.
Art. 31 Il collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre
membri
effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e
scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la
funzione è svolta da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere
confermati per non più di due volte consecutive.
4. Il collegio, che è presieduto dal
più anziano
per iscrizione, verifica la regolarità della gestione
patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
Art. 32 Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni
1. I consigli dell'ordine composti da nove o più
membri
possono svolgere la propria attività mediante commissioni di
lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti
ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è
disciplinato con
regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b). Il
regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni
possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che
trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo,
anche se non consiglieri dell'ordine.
Art. 33 Scioglimento del consiglio
1. Il consiglio è sciolto:
a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse
pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario
di
cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia,
su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono
esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto
tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il
quale,
improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento,
convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle
sue
funzioni, può nominare un comitato di non più di
sei
componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni
di segretario.
Capo III
Consiglio Nazionale Forense
Art. 34 Durata e composizione
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e
seguenti
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59
e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il
Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi
componenti non possono essere eletti consecutivamente più di
due
volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente
resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino
all'insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono
valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.
3. Il CNF è composto da avvocati aventi i
requisiti di cui
all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero
complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila
elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior
numero di voti. Non può appartenere per più di
due
mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente
eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui
il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o
superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta
primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo
eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la
rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine
circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In
tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo
candidato. In ogni caso, a parità di voti, è
eletto il
candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la
nomina
dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della
scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati
è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue
funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal
presidente in carica.
4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti
o
frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni
successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento
iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da
ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille
iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni
successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.
5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il
segretario
ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre
i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal
regolamento.
6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente
previsto.
Art. 35 Compiti e prerogative
1. Il CNF:
a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale
dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le
istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento
e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni
di
cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico,
curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la
più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine
circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva
presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e
formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini
in base al regolamento interno del CNF;
e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco
nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
f) promuove attività di coordinamento e di
indirizzo dei
consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le
condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i
parametri di cui all'articolo 13;
h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla
conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro
professionale;
i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i
rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto
attiene
ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla
lettera
s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;
m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle
proprie gestioni;
o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i
consigli
dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste
nell'articolo 33;
p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria
attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri
su
proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la
professione forense e l'amministrazione della giustizia;
r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento,
l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che
raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una
più efficiente amministrazione delle funzioni
giurisdizionali;
s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco
delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel
rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico
delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di
competenza, assicurandone la gratuità;
t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed
organi nazionali o internazionali;
u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge
e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua
gestione,
e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF
è autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto
dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del
contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti
davanti alle giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è
compiuta dagli
ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento
adottato dal CNF.
Art. 36 Competenza giurisdizionale
1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti
disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e
rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi
relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di
competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari
nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale
di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento
disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le
previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37.
2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con
funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore
a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso
la Corte di cassazione.
3. Per la partecipazione alle procedure in materia
disciplinare
del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi,
indennità
o gettoni di presenza.
4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni,
all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il
tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene.
Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della
circoscrizione stessa.
5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è
fatta
agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre
ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di
cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza,
eccesso di potere e violazione di legge.
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia
l'esecuzione
può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di
cassazione
in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio
è fatto
al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di
cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
Art. 37 Funzionamento
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36
secondo
le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi
del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del
codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici.
I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli
distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è
svolto da un
collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della
Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei
revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio
è
presieduto dal componente più anziano per iscrizione.
4. Il CNF può svolgere la propria
attività non
giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente
con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.
Art. 38 Eleggibilità e incompatibilità
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per
il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti
coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti risulta eletto il più anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato,
nei
cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una
sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è
incompatibile con
quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di
amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un
consiglio distrettuale di disciplina.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di
incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro
trenta
giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade
automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
Capo IV
Congresso Nazionale Forense
Art. 39 Congresso nazionale forense
1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni
tre anni.
2. Il congresso nazionale forense è la massima
assise
dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e
dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e
formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che
riguardano
la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le
proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo
chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.
Titolo IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
Capo I
Tirocinio Professionale
Art. 40 Accordi tra università e ordini forensi
1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con
le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle
facoltà di
giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita
convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli
ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.
Art. 41 Contenuti e modalità di svolgimento del
tirocinio
1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a
contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a
fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio
della
professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale
nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e
le
regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il
registro
dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione
per
lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la
cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dall'articolo 17.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente
ad
attività di lavoro subordinato pubblico e privato,
purché
con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e
puntuale
svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di
interesse.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per
diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun
giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la
cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà
di
chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può
essere
deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine
della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione
all'albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale
di
un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più
di
dodici mesi;
c) per non più di sei mesi, in altro Paese
dell'Unione
europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello
di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il
corso
di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti
regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il
conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto
dall'articolo 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno
sei
mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello
Stato.
8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due
avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa
autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa
presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da
permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni
legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini
del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per
il periodo di un anno.
10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il
tirocinio si
svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui
al
comma 1 e non può assumere la funzione per più di
tre
praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal
competente consiglio dell'ordine previa valutazione
dell'attività professionale del richiedente e
dell'organizzazione del suo studio.
11. Il tirocinio professionale non determina di diritto
l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre
dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso
il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e
presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono
essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato
un'indennità o un compenso per l'attività svolta
per
conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale
dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto
dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del
praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato
riconoscono al praticante avvocato un rimborso per
l'attività
svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante
avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti,
purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza,
può esercitare attività professionale in
sostituzione
dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il
controllo e la responsabilità dello stesso anche se si
tratta di
affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di
fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei
procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati
contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.
L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito
registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il
caso
di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio
disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per
l'iscrizione nel registro.
13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta,
sentito il CNF, il regolamento che disciplina:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le
relative
procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;
b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio,
tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute,
alla
maternità e paternità del praticante avvocato, e
le
relative procedure di accertamento;
c) i requisiti di validità dello svolgimento del
tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.
14. Il praticante può, per giustificato motivo,
trasferire
la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire
il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento,
valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un
certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente
compiuto.
Art. 42 Norme disciplinari per i praticanti
1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme
deontologiche
degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio
dell'ordine.
Art. 43 Corsi di formazione per l'accesso alla professione di
avvocato
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno
studio
professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria
e
con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di
formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni
forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina
con regolamento:
a) le modalità e le condizioni per l'istituzione
dei corsi
di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle
associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la
libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della
relativa
scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da
ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio
giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria
dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la
tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un
carico
didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza
dei corsi
di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle
per
le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una
commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in
modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il
territorio
nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti
compensi, indennità o gettoni di presenza.
Art. 44 Frequenza di uffici giudiziari
1. L'attività di praticantato presso gli uffici
giudiziari
è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un
anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il
CNF.
Art. 45 Certificato di compiuto tirocinio
1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è
compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante
avvocato
presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di
provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di
presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio
risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere
l'esame di
Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il
maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia
stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più
consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame
è determinata in base al luogo di svolgimento del primo
periodo
di tirocinio.
Capo II
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato
Art. 46 Esame di Stato
1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in
una prova orale.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal
Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
c) a redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze
di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale ed il diritto amministrativo.
3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e
dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e
deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto
processuale civile, diritto processuale penale; nonché di
altre
due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti:
diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro,
diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato,
diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e
penitenziario.
4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni
componente
della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova
orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove
scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non
inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
5. La commissione annota le osservazioni positive o negative
nei
vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del
voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi
dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante
sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i
candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione
degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede
della prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina
con
regolamento le modalità e le procedure di svolgimento
dell'esame
di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da
effettuare sulla base dei seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico
dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di
soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici
degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere
eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di
persuasione e argomentazione.
7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi
di
legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono
iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della
giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.
A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono
essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della
prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la
prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le
prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
8. I candidati non possono portare con sè testi o
scritti,
anche informatici, nè ogni sorta di strumenti di
telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con
provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due
commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono
le
prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi
mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla
commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi
del
comma 8.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o
più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi
relativi
al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre
anni.
Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono
denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto
competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i
provvedimenti di sua competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente della commissione
dispone
di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.
12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un
punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.
13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame
di
Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario
della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261,
come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
Art. 47 Commissioni di esame
1. La commissione di esame è nominata, con
decreto, dal
Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri
effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti
sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per
il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la
presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un
effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori
confermati in materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte
d'appello,
è nominata una sottocommissione avente composizione identica
alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati
lo
richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori
sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più
funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame
avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio
distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di
amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione non possono
essere
eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio
distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del
comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di
cessazione dell'incarico ricoperto.
7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve
essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità
contenute
nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF,
può nominare ispettori per il controllo del regolare
svolgimento
delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare
in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o
più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare
tutti
gli atti.
9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con
risultato
positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione
nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini
dell'iscrizione negli albi.
Art. 48 Disciplina transitoria per la pratica professionale
1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in
vigore
della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta
salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del
Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole:
«alle professioni di avvocato e» sono sostituite
dalle
seguenti: «alla professione di».
Art. 49 Disciplina transitoria per l'esame
1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le
prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame,
secondo le norme previgenti.
Titolo V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Capo I
Norme Generali
Art. 50 Consigli distrettuali di disciplina
1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali
di disciplina forense.
2. Il consiglio distrettuale di disciplina è
composto da
membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della
rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione,
secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei
componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo
della
somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se
necessario approssimata per difetto all'unità.
3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria
opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non
possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti
all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti
del
quale si deve procedere.
4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a
un
consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di
illecito
disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto,
invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti
giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio
distrettuale di disciplina, che è competente, in via
esclusiva,
per ogni ulteriore atto procedimentale.
5. Il regolamento per il procedimento è approvato
dal CNF, sentiti gli organi circondariali.
Art. 51 Procedimento disciplinare e notizia del fatto
1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati
dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei
consigli distrettuali di disciplina.
2. È competente il consiglio distrettuale di
disciplina
del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante
oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il
fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si
applica il principio della prevenzione, relativamente al momento
dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi
dell'articolo 58.
3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione
disciplinare
è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria
è
tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente
quando nei confronti di un iscritto:
a) è esercitata l'azione penale;
b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o
di sicurezza;
c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.
Art. 52 Contenuto della decisione
1. Con la decisione che definisce il procedimento
disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi
luogo a provvedimento disciplinare»;
b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione
disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari:
avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da
due mesi a cinque anni, radiazione.
Art. 53 Sanzioni
1. L'avvertimento può essere deliberato quando il
fatto
contestato non è grave e vi è motivo di ritenere
che
l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste
nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata
conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi
dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica
quando la
gravità dell'infrazione, il grado di
responsabilità, i
precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto
inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra
infrazione.
3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea
dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per
infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità
gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola
sanzione della censura.
4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva
dall'albo,
elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo,
elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La
radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono
incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.
Art. 54 Rapporto con il processo penale
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è
definito
con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale
avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, è
indispensabile
acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il
procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a
tempo determinato. La durata della sospensione non può
superare
complessivamente i due anni; durante il suo decorso è
sospeso il
termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare
emergono
estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne
informa l'autorità giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell'interdizione
dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità
giudiziaria all'avvocato è computata in quella della
corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio
della professione.
Art. 55 Riapertura del procedimento
1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento
definitivo, è riaperto:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare
e, per
gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza
di
assoluzione perché il fatto non sussiste o perché
l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento
è
riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede
disciplinare;
b) se è stato pronunciato il proscioglimento e
l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per
reato
non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della
responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal
consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono
liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a
richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento
ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti
conseguenti è competente il consiglio distrettuale di
disciplina
che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su
ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da
quella
che ha deciso.
Art. 56 Prescrizione dell'azione disciplinare
1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni
dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la
prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi
dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato
della
sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto con
la
comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine
è interrotto anche dalla notifica della decisione del
consiglio
distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su
ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di
cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la
prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine
stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un
quarto.
Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.
Art. 57 Divieto di cancellazione
1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno
dell'invio
degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può
essere deliberata la cancellazione dall'albo.
Art. 58 Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria
pre-procedimentale
1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il
presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza
ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento
degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando
il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di
manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza
formalità.
2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non
ritenga di
disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa
la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore,
scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello
dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della
fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo
all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a
formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di
natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della
notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore
propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di
archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando
il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la
presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare
parte
del collegio giudicante.
4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato
al
consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto,
all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia
di
illecito.
Capo II
Procedimento
Art. 59 Procedimento disciplinare
1. Il procedimento disciplinare è regolato dai
seguenti principi fondamentali:
a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il
capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al
pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;
b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:
1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero
cronologico attribuito al procedimento;
1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se
gli
addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da
lettere o da numeri;
1.3) della data della delibera di approvazione del capo
d'incolpazione;
2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal
ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti
nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha
facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire
avanti
al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente
nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per
l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del
termine
concesso per il compimento degli atti difensivi ed è
indicata
nella comunicazione;
c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti
difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle
difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio
distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio
dell'incolpato;
d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo
dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della
data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha
facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La
citazione
contiene:
1) le generalità dell'incolpato;
2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti,
con
le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più
di
uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il
dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere
assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non
dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a
comparire, si procederà in sua assenza;
4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti
e di
indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle
quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti
entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il
dibattimento;
5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di
disciplina intende ascoltare;
6) la data e la sottoscrizione del presidente e del
segretario;
e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di
produrre
documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere
dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame
del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad
avere la parola per ultimo;
f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina
acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei
testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto
richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di
parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore
prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;
g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato,
gli
atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e
del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le
segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali
di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che
non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono
utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono
sia stata citata per il dibattimento;
h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la
chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente,
all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge
nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo
difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di
disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza
del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo
alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di
parità, prevale il voto di quest'ultimo;
l) è data immediata lettura alle parti del
dispositivo del
provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine
per l'impugnazione;
m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata
entro
il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo;
copia integrale del provvedimento è notificata
all'incolpato, al
consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è
iscritto, al
pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la
corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di
disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni
complesse, il termine per il deposito della motivazione può
essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel
dispositivo della decisione;
n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente
comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se
compatibili.
Art. 60 Sospensione cautelare
1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione
o
dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio
distrettuale
di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei
seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o
interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in
sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35
del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione
condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo
grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo
grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640
e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della
professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo
codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata
per un
periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data
della
notifica all'interessato.
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel
termine
di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di
disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
4. La sospensione cautelare perde altresì
efficacia se il
consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a
provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione
dell'avvertimento o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o
modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora,
anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti
commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l'interessato
può
proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni
dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei
provvedimenti disciplinari.
7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà
immediata
notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale
è iscritto l'avvocato affinché vi dia esecuzione.
Art. 61 Impugnazioni
1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di
disciplina
è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della
sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte
dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità,
e,
per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui
l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e
del
procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il
consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e
al
procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre
impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del
provvedimento.
Art. 62 Esecuzione
1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di
disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza
del
termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale
di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza
all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi
dall'esercizio
della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun
ulteriore avviso.
3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il
consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto
l'incolpato.
4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia
dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la
data
della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale
di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale
dell'esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione
o
la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza
indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il
consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei
consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli
albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.
6. Copia della comunicazione è affissa presso gli
uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.
7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare
ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta
definitiva e
riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne
dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo
copia
della decisione.
8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a
carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è
stata
applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina
d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il
periodo di sospensione cautelare già scontato.
9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della
delibera
contenente il termine finale della sanzione è immediatamente
notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
10. Il professionista radiato può chiedere di
essere
nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del
provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla
scadenza di tale termine.
Art. 63 Poteri ispettivi del CNF
1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali
di
disciplina notizie relative all'attività disciplinare
svolta;
può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti
nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature
superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei
consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro
funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti
gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli
ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato,
formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la
decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al
componente decaduto subentra il primo dei non eletti.
2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per
quanto
riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di
appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.
Titolo VI
DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 64 Delega al Governo per il testo unico
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico
di
riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense,
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare
quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità
con
successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo
unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle
disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque
abrogate;
b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni
vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo.
2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di
avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo
unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia
legislative sia regolamentari vigenti.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 65 Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
previsti
nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto
compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non
richiamate.
2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31
dicembre dell'anno successivo alla medesima data.
3. L'articolo 19 non si applica agli avvocati già
iscritti
agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i
quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni.
4. L'incompatibilità di cui all'articolo 28, comma
10, tra
la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del
comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il codice deontologico è emanato entro il
termine
massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle
materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice
deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme
previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel
codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in
corso al momento della sua entrata in vigore, se più
favorevoli
per l'incolpato.
Art. 66 Disposizione finale
1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi
previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense.
Art. 67 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di
farla osservare come legge dello Stato.