SINTESI DEL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nella Professione Forense
ell'Avv. Elio Di Rella
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parte prima
SINTESI DEL NUOVO PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
1. Potere disciplinare e competenza
territoriale
La legge 247/2012 ha sottratto il potere
disciplinare ai consigli degli ordini circondariali attribuendolo ai
costituendi consigli distrettuali di disciplina.
Detti organismi sono elettivi.
La competenza territoriale per le
violazioni di
norme deontologiche è attribuita sia al consiglio del
distretto
nel quale è iscritto l'avvocato sia a quello del luogo (ove
diverso) in cui è stato commesso il fatto segnalato.
Si applica il principio della
prevenzione tenendo
conto del momento dell'iscrizione nell'apposito registro, tenuto dal
presidente del consiglio distrettuale ed istituito con la nuova legge.
Acura del presidente del consiglio distrettuale l'annotazione deve
essere apposta sul registro “senza ritardo”.
Nota bene: il principio della
prevenzione era
già applicato ma la competenza, mancando un registro
ufficiale
che consentisse di stabilire la data, si radicava presso il consiglio
che per primo aveva deliberato l'azione disciplinare.
2. Consiglio di disciplina distrettuale:
elezione.
Le modalità per eleggere i
componenti del
consiglio di disciplina saranno stabilite da apposito regolamento del
CNF.
La legge si limita a prescrivere:
a) il rispetto della rappresentanza di
genere;
b) l'elezione diretta da parte degli
iscritti;
c) il numero che deve essere un terzo
della somma dei componenti dei consigli degli ordini del distretto.
Il regolamento dirà come deve
essere eletto
il presidente del consiglio distrettuale al quale compete una prima
scrematura degli esposti.
Per quanto concerne il punto sub b) vi
é da
segnalare una incongruenza; l'articolo 50 comma 2 precisa che i membri
del consiglio distrettuale sono eletti su base “capitaria e
democratica” e secondo la lettera f comma 1 dell'articolo 29
il
consiglio dell'ordine elegge i componenti del consiglio distrettuale
“in conformità a quanto stabilito dall'articolo
50”!
Nota bene: è evidente che
l'articolo 29 non
è stato modificato quando è stata modificata la
composizione dell'organismo
3. Presidente del consiglio
distrettuale: doveri e poteri.
Il presidente del consiglio distrettuale
deve
provvedere all'immediata annotazione sull'apposito registro degli atti
che provengono dai consigli degli ordini. Anche se non è
esplicitato sembra che non rientri tra i doveri del presidente o del
consiglio distrettuale attivarsi per assumere autonomamente notizie per
l'apertura di ufficio di procedimenti disciplinari; tuttavia
è
bene sottolineare che la “notizia dei fatti è
comunque
acquisita”.
I consigli dell'Ordine devono
trasmettere al
consiglio distrettuale gli atti relativi ad ogni violazione di norme
deontologiche di cui siano venuti a conoscenza.
E' compito del consiglio dell'Ordine che
ha avuto
notizia di un possibile illecito disciplinare (esposti, denunce,
segnalazioni o altro) darne notizia all'iscritto invitandolo a
presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni e
“quindi trasmettere immediatamente gli atti” al
consiglio
distrettuale; l'uso di “quindi” e la precisazione
che
“ogni ulteriore atto procedimentale” compete al
consiglio
distrettuale induce a ritenere che gli atti debbano essere trasmessi
senza ritardo scaduto il termine di venti giorni e non appena giunta la
notizia. E' auspicabile qualche precisazione nel regolamento.
Rientra tra i poteri del presidente
chiedere al
consiglio l'archiviazione di una notitia criminis se manifestamente
infondata.
Ancorché la legge usi
l'espressione consiglio
distrettuale indiscriminatamente, poiché la nomina della
commissione giudicante è successiva alla valutazione della
proposta di archiviazione del presidente si deve ritenere che tutto il
consiglio debba valutare la proposta.
Se il consiglio non archivia e in tutti
gli altri
casi, il presidente designa la commissione che deve giudicare e deve
essere composta da membri di un ordine diverso da quello del soggetto
interessato e designa un consigliere istruttore, anche questo di ordine
diverso da quello dell'interessato.
4. Attività istruttoria e
predibattimentale.
Il consigliere istruttore deve senza
ritardo
comunicare all'interessato l'avvio della fase istruttoria invitandolo a
presentare sue deduzioni entro trenta giorni.
L'istruttoria deve essere conclusa entro
sei mesi
dall'iscrizione della notizia sul registro ed al termine il consigliere
istruttore, che non può fare parte del collegio giudicante,
presenta richiesta motivata di archiviazione oppure formula il capo di
incolpazione.
La legge usa il termine consiglio
distrettuale ma
dopo la designazione della commissione giudicante si deve escludere la
competenza dell'intero consiglio.
Ove il capo di incolpazione venga
approvato viene
notificato al pubblico ministero ed all'incolpato che ha venti giorni
di tempo per esaminare gli atti, depositare memoria e chiedere di
essere sentito.
Al termine di questa ulteriore fase il
consigliere
istruttore se non ritiene di richiedere l'archivizione chiede che venga
disposta la citazione a giudizio da notificare all'incolpato ed al
pubblico ministero.
5. Il dibattimento.
Le norme procedimentali ricalcano in
larga misura le
norme processuali penali e quando non espressamente previsto si
applicano le norme del codice di procedura penale.
L'incolpato deve indicare i testi e
produrre
documenti sette giorni prima della data fissata per il dibattimento.
Al termine se presente ha diritto di
parola per primo il pubblico ministero poi l'incolpato e il difensore.
Il dispositivo è letto
immediatamente e sono stabiliti anche i termini per l'impugnazione.
La motivazione deve essere depositata
entro trenta
giorni (sessanta se particolarmente complessa) e la decisione deve
essere notificata per esteso all'incolpato, al pubblico ministero ed al
procuratore generale.
6. La decisione e le sanzioni.
Nel caso in cui dal dibattimento risulti
che
l'incolpato non ha commesso illeciti il consiglio lo proscioglie non
essendovi luogo a procedimento disciplinare.
Nei casi di infrazioni lievi e scusabili
il
procedimento può concludersi con un richiamo verbale che non
ha
natura di sanzione disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono le stesse
della
normativa previgente fatta eccezione per la cancellazione, non
più prevista come sanzione disciplinare.
Nessuna innovazione particolare
è stata introdotta per quanto concerne l'avvertimento e la
censura.
La cancellazione consentiva la
conservazione del
titolo di avvocato e la reiscrizione anche prima del decorso dei cinque
anni necessari al radiato per tentare di ottenere la reiscrizione;
facoltà prevista anche dalla vigente normativa
poiché ai
sensi dell'articolo 62 comma 10 il radiato può richiedere
l'iscrizione trascorsi cinque anni dall'esecutività del
provvedimento, ma non può richiederla trascorso un anno da
tale
termine.
Quid iuris se il consiglio non accoglie
la domanda? La potrà ripresentare anche dopo l'anno?
Modificata la sospensione dall'esercizio
della
professione non più sottoposta a limiti temporali (da due
mesi
ad un anno) ma legata solo al requisito della temporaneità;
la
possibilità di andare oltre il limite di un anno giustifica
la
soppressione tra le sanzioni della cancellazione.
E' ribadito il già esistente
divieto di
cancellazione dall'albo del soggetto incolpato “dal giorno
dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di
disciplina”.
Questa norma peraltro induce a dubitare
della
correttezza della interpretazione sopra esposta dell'avverbio
immediatamente in quanto il soggetto interessato potrebbe sottrarsi al
procedimento disciplinare cancellandosi prima dell'invio degli atti al
consiglio distrettuale dopo avere ricevuto l'invito a fornire le sue
deduzioni entro venti giorni. E' auspicabile che il dubbio venga
chiarito dal regolamento emanando.
7. Prescrizione.
L'azione disciplinare si prescrive in
sei anni. Atti
interruttivi della prescrizione determinanto un nuovo decorso per un
massimo di cinque anni. In ogni caso considerati anche diversi atti
interruttivi il termine prescrizionale non può superare i
sette
anni e mezzo dal fatto.
In caso di riapertura di un procedimento
disciplinare in conseguenza di una sentenza penale la prescrizione per
la riapertura è di due anni dal passaggio in giudicato della
sentenza. Ma in questo caso quando matura la prescrizione?