SINTESI DEL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nella Professione Forense

ell'Avv.  Elio Di Rella
articolo che l'Autore ha pubblicato su Facebook:
http://www.facebook.com/groups/74917376503/permalink/10151281352616504/
  
 parte prima
    SINTESI DEL NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

    1. Potere disciplinare e competenza territoriale
    La legge 247/2012 ha sottratto il potere disciplinare ai consigli degli ordini circondariali attribuendolo ai costituendi consigli distrettuali di disciplina.
    Detti organismi sono elettivi.
    La competenza territoriale per le violazioni di norme deontologiche è attribuita sia al consiglio del distretto nel quale è iscritto l'avvocato sia a quello del luogo (ove diverso) in cui è stato commesso il fatto segnalato.
    Si applica il principio della prevenzione tenendo conto del momento dell'iscrizione nell'apposito registro, tenuto dal presidente del consiglio distrettuale ed istituito con la nuova legge. Acura del presidente del consiglio distrettuale l'annotazione deve essere apposta sul registro “senza ritardo”.
    Nota bene: il principio della prevenzione era già applicato ma la competenza, mancando un registro ufficiale che consentisse di stabilire la data, si radicava presso il consiglio che per primo aveva deliberato l'azione disciplinare.

    2. Consiglio di disciplina distrettuale: elezione.

    Le modalità per eleggere i componenti del consiglio di disciplina saranno stabilite da apposito regolamento del CNF.
    La legge si limita a prescrivere:
    a) il rispetto della rappresentanza di genere;
    b) l'elezione diretta da parte degli iscritti;
    c) il numero che deve essere un terzo della somma dei componenti dei consigli degli ordini del distretto.
    Il regolamento dirà come deve essere eletto il presidente del consiglio distrettuale al quale compete una prima scrematura degli esposti.
    Per quanto concerne il punto sub b) vi é da segnalare una incongruenza; l'articolo 50 comma 2 precisa che i membri del consiglio distrettuale sono eletti su base “capitaria e democratica” e secondo la lettera f comma 1 dell'articolo 29 il consiglio dell'ordine elegge i componenti del consiglio distrettuale “in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50”!
    Nota bene: è evidente che l'articolo 29 non è stato modificato quando è stata modificata la composizione dell'organismo

    3. Presidente del consiglio distrettuale: doveri e poteri.
    Il presidente del consiglio distrettuale deve provvedere all'immediata annotazione sull'apposito registro degli atti che provengono dai consigli degli ordini. Anche se non è esplicitato sembra che non rientri tra i doveri del presidente o del consiglio distrettuale attivarsi per assumere autonomamente notizie per l'apertura di ufficio di procedimenti disciplinari; tuttavia è bene sottolineare che la “notizia dei fatti è comunque acquisita”.
    I consigli dell'Ordine devono trasmettere al consiglio distrettuale gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui siano venuti a conoscenza.
    E' compito del consiglio dell'Ordine che ha avuto notizia di un possibile illecito disciplinare (esposti, denunce, segnalazioni o altro) darne notizia all'iscritto invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni e “quindi trasmettere immediatamente gli atti” al consiglio distrettuale; l'uso di “quindi” e la precisazione che “ogni ulteriore atto procedimentale” compete al consiglio distrettuale induce a ritenere che gli atti debbano essere trasmessi senza ritardo scaduto il termine di venti giorni e non appena giunta la notizia. E' auspicabile qualche precisazione nel regolamento.
    Rientra tra i poteri del presidente chiedere al consiglio l'archiviazione di una notitia criminis se manifestamente infondata.
    Ancorché la legge usi l'espressione consiglio distrettuale indiscriminatamente, poiché la nomina della commissione giudicante è successiva alla valutazione della proposta di archiviazione del presidente si deve ritenere che tutto il consiglio debba valutare la proposta.
    Se il consiglio non archivia e in tutti gli altri casi, il presidente designa la commissione che deve giudicare e deve essere composta da membri di un ordine diverso da quello del soggetto interessato e designa un consigliere istruttore, anche questo di ordine diverso da quello dell'interessato.

    4. Attività istruttoria e predibattimentale.
    Il consigliere istruttore deve senza ritardo comunicare all'interessato l'avvio della fase istruttoria invitandolo a presentare sue deduzioni entro trenta giorni.
    L'istruttoria deve essere conclusa entro sei mesi dall'iscrizione della notizia sul registro ed al termine il consigliere istruttore, che non può fare parte del collegio giudicante, presenta richiesta motivata di archiviazione oppure formula il capo di incolpazione.
    La legge usa il termine consiglio distrettuale ma dopo la designazione della commissione giudicante si deve escludere la competenza dell'intero consiglio.
    Ove il capo di incolpazione venga approvato viene notificato al pubblico ministero ed all'incolpato che ha venti giorni di tempo per esaminare gli atti, depositare memoria e chiedere di essere sentito.
    Al termine di questa ulteriore fase il consigliere istruttore se non ritiene di richiedere l'archivizione chiede che venga disposta la citazione a giudizio da notificare all'incolpato ed al pubblico ministero.

    5. Il dibattimento.
    Le norme procedimentali ricalcano in larga misura le norme processuali penali e quando non espressamente previsto si applicano le norme del codice di procedura penale.
    L'incolpato deve indicare i testi e produrre documenti sette giorni prima della data fissata per il dibattimento.
    Al termine se presente ha diritto di parola per primo il pubblico ministero poi l'incolpato e il difensore.
    Il dispositivo è letto immediatamente e sono stabiliti anche i termini per l'impugnazione.
    La motivazione deve essere depositata entro trenta giorni (sessanta se particolarmente complessa) e la decisione deve essere notificata per esteso all'incolpato, al pubblico ministero ed al procuratore generale.

    6. La decisione e le sanzioni.
    Nel caso in cui dal dibattimento risulti che l'incolpato non ha commesso illeciti il consiglio lo proscioglie non essendovi luogo a procedimento disciplinare.
    Nei casi di infrazioni lievi e scusabili il procedimento può concludersi con un richiamo verbale che non ha natura di sanzione disciplinare.
    Le sanzioni comminabili sono le stesse della normativa previgente fatta eccezione per la cancellazione, non più prevista come sanzione disciplinare.
    Nessuna innovazione particolare è stata introdotta per quanto concerne l'avvertimento e la censura.
    La cancellazione consentiva la conservazione del titolo di avvocato e la reiscrizione anche prima del decorso dei cinque anni necessari al radiato per tentare di ottenere la reiscrizione; facoltà prevista anche dalla vigente normativa poiché ai sensi dell'articolo 62 comma 10 il radiato può richiedere l'iscrizione trascorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento, ma non può richiederla trascorso un anno da tale termine.
    Quid iuris se il consiglio non accoglie la domanda? La potrà ripresentare anche dopo l'anno?
    Modificata la sospensione dall'esercizio della professione non più sottoposta a limiti temporali (da due mesi ad un anno) ma legata solo al requisito della temporaneità; la possibilità di andare oltre il limite di un anno giustifica la soppressione tra le sanzioni della cancellazione.
    E' ribadito il già esistente divieto di cancellazione dall'albo del soggetto incolpato “dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina”.
    Questa norma peraltro induce a dubitare della correttezza della interpretazione sopra esposta dell'avverbio immediatamente in quanto il soggetto interessato potrebbe sottrarsi al procedimento disciplinare cancellandosi prima dell'invio degli atti al consiglio distrettuale dopo avere ricevuto l'invito a fornire le sue deduzioni entro venti giorni. E' auspicabile che il dubbio venga chiarito dal regolamento emanando.

    7. Prescrizione.
    L'azione disciplinare si prescrive in sei anni. Atti interruttivi della prescrizione determinanto un nuovo decorso per un massimo di cinque anni. In ogni caso considerati anche diversi atti interruttivi il termine prescrizionale non può superare i sette anni e mezzo dal fatto.
    In caso di riapertura di un procedimento disciplinare in conseguenza di una sentenza penale la prescrizione per la riapertura è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Ma in questo caso quando matura la prescrizione?