CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 marzo 2013, n. 7807
Professionisti - Onorario dell’avvocato - Potere
discrezionale da parte del giudice - Sussiste
Considerato in fatto
Con ordinanza del 18.1.2010 il Tribunale di Catania, chiamato a
pronunciarsi sull'opposizione proposta da G.S. avverso il decreto
ingiuntivo emesso dallo stesso ufficio il 26.11.2007, su ricorso
dell'Avv.to F.P., per la somma di €. 18.590,77, a titolo di
onorari a lui dovuti per l'assistenza legale prestata in favore
dell'opponente, consistita nell'attività giudiziale e in
quella della precedente fase, nonché nella susseguente
partecipazione alla transazione stragiudiziale, ritenuta
l'ammissibilità nella specie della procedura speciale ex
art. 28 della legge n. 794 del 1942 per avere il S. contestato soltanto
l'entità della pretesa creditoria, ha rideterminato il
compenso avanzato dall'avvocato opposto, e per l'effetto revocato il
d.i., liquidando la complessiva somma di €. 4.414,22,
affermando che trattandosi di controversia conclusasi con transazione,
non vi era una parte vincitrice ed una perdente, con la conseguenza che
occorreva fare riferimento agli ampi criteri dell'art. 9 della legge n.
794 del 1942, sì da ricondurre a giustizia concreta
l'ammontare dell'onorario, per cui appariva equo utilizzare lo
scaglione da 51.645,70 a 103.2 91,38 e non quello preso a base dal
professionista.
Avverso tale provvedimento presentava ricorso a questa corte il
medesimo P., deducendo, con quattro motivi, la violazione o falsa
applicazione dell'art. 1 legge n. 536 del 1949, della legge 7.11.1957
n. 1051, del D.M. 8.4.2004 n. 127, dell'art. 10 c.p.c,
nonché il vizio di motivazione con riferimento alle medesime
norme; la violazione del D.M. 8.4.2004 n. 127 per omessa liquidazione
dei compensi indicati nella nota spese vistata dal Consiglio
dell'Ordine e non contestati; la violazione ed omessa motivazione degli
artt. 91 e 92 c.p.c. nella liquidazione delle spese di soccombenza al
50%. L'intimato S. si costituiva in questa fase con controricorso.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c, ha
depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo il
rigetto del ricorso.
Depositata memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. da parte del
ricorrente, all'udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato
conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
Ritenuto in diritto
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui
alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta:
"Ritiene il relatore che sussistono le condizioni per il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza.
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione
dell'articolo 9 della tariffa professionale forense in relazione
all'art. 10 c.p.c. deduce che erroneamente i giudici del merito hanno
liquidato al P. il compenso con riferimento ad uno scaglione inferiore
per l'attività prestata nella controversia che traeva
origine dall'inadempimento da parte del promittente venditore e
costruttore agli obblighi assunti con il preliminare di vendita per il
quale era stato pattuito il prezzo di €. 390.000,00, non
realizzate alcune parti dell'edificio, oltre al risarcimento del danno
determinato in €. 3.000,00. Con la conseguenza che il valore
della controversia per esso ricorrente non era pari allo scaglione
applicato da €. 51.645,70 ad €. 103.291,38,
bensì a quello superiore da €. 258.300,00 ad
€. 516.500,00. Con il secondo motivo di ricorso il P. denuncia
vizi di motivazione per aver il giudice di merito omesso di chiarire le
ragioni dei valori applicati, anche tra il minimo ed il medio,
nonostante l'urgenza dell'attività professionale espletata
su richiesta dello stesso S..
Con il terzo motivo il ricorrente lamentata che il tribunale non abbia
liquidato tutta l'attività giudiziale espletata e di parte
di quella stragiudiziale, indicate nella parcella azionata con visto
del Consiglio dell'Ordine e non contestata dal S..
I predetti motivi - da esaminare insieme per ragioni di connessione
logica in quanto concernenti la misura del compenso spettante
all’avvocato P. per l'attività professionale da
questi svolta in favore del S. nel giudizio relativo al contratto
preliminare di compravendita per l'acquisto di una villa unifamiliare,
in corso di realizzazione, con terreno antistante di pertinenza
esclusiva - sono infondati.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa corte, sulla
base di una lettura dell'art. 6, comma 2, del D.M. 8.4.2004 n. 127,
adeguatamente coordinata con quella del quarto comma (per il quale
nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la
determinazione del valore effettivo della controversia deve aversi
riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti
dalle parti"), si è affermato e consolidato il principio, di
generale applicazione (v. in particolare Cass. 8 febbraio 2012 n. 1805;
Cass. 31 maggio 2010 n. 13229; Cass. 11 luglio 2006 n. 15685), secondo
il quale, nei rapporti tra avvocato e cliente (diversamente che ai fini
della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, nei
quali, ai sensi del primo comma, il valore della, lite si determina
secondo i criteri codicistici, salva l'adozione di quello del decisum,
nelle cause di pagamento e risarcimento di danni), sussiste sempre la
possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore
effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una
manifesta sproporzione con quello derivante dall'applicazione delle
norme del codice di rito.
Tale interpretazione, aderente al criterio finalistico, secondo cui il
dato letterale va opportunamente coordinato con la ricerca
dell'intenzione del legislatore (art. 12 preleggi, comma 1, u.p.) deve
ritenersi preferibile, siccome più aderente all'esigenza cui
il combinato disposto delle due norme tariffarie risulta palesemente
improntato, vale a dire all'osservanza di quel "principio generale di
proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato
nell'opera professionale effettivamente prestata", che le Sezioni Unite
di questa corte (sent. 11 settembre 2007 n. 19014) hanno ritenuto
appunto desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni
in questione. La portata generale di tale principio informatore della
materia risulterebbe palesemente frustrata dalla restrittiva accezione
ermeneutica proposta nei motivi di ricorso, che relegandone
l'applicazione soltanto a limitati settori del contenzioso civile,
escluderebbe ogni possibilità, da parte del giudice, di
porre rimedio a quelle situazioni, ricorrenti nella pratica
giudiziaria, caratterizzate dall'evidente sproporzione tra pretese
economiche manifestamente esorbitanti ed il valore effettivo del bene o
della prestazione controversi. È da ritenersi, pertanto, che
nel richiamo al "valore presunto a norma del codice di procedura
civile", la disposizione tariffaria abbia semplicemente inteso
riferirsi a tutte le regole dettate dal codice di rito, ivi compresa
quella ex artt. 10 e 14, correlata all'indicazione del quantum nella
domanda nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, per la
determinazione valore della controversia, attribuendo al giudice una
generale facoltà discrezionale, ove ravvisi la suesposta
manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore
della controversia, desumibile dai sostanziali interessi in contrasto,
di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della
prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della
controversia.
Detto principio ha trovato corretta applicazione da parte del giudice a
quo nella liquidazione degli onorari spettanti al ricorrente, avendo
fatto riferimento al complessivo valore delle questioni sottoposte
all'esame del giudice e, quindi, allo scaglione della tariffa
professionale relativa alle controversie di valore pari a quello cosi
determinato, e non anche a quello, concernente le cause di valore
superiore, rapportato alla diversa e maggiore entità
dell'intero contratto preliminare, poiché
l'attività da remunerare, ossia l'opera intellettuale
prestata, ha avuto ad oggetto solo detta parte del rapporto
controverso, anche in riferimento all'entità del risultato
pratico conseguito all'esito dalle parti. Né è
ravvisatale la denunziata contraddizione tra l'espresso richiamo
all'obbligatoria applicazione della tariffa professionale ed il
dichiarato ricorso a criteri equitativi di valutazione rapportati alle
caratteristiche dell'opera prestata - entità qualitativa e
quantitativa - ove, come nella specie, tali criteri abbiano avuto ad
oggetto non l'individuazione del parametro di riferimento,
precostituito ex lege e correttamente applicato, ma la determinazione
in concreto della misura del compenso. Entro siffatto ambito, invero,
può legittimamente esprimersi il potere discrezionale di
liquidazione attribuito al giudice, che può aver luogo,
secondo principi ormai pacifici in materia, con il prudente
apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio quali 1'oggetto ed il
valore della controversia, la natura e l'importanza della controversia,
la valutazione in fatto e in diritto della vicenda, il tempo e
l'impegno resi necessari dall'uno e dall'altra, i risultati del
giudizio ed i vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti. Esattamente
ciò che ha fatto il Tribunale di Catania con l'impugnato
provvedimento che, per quanto sin qui rilevato, non risulta
fondatamente censurabile sotto alcuno dei prospettati profili.
Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione
degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche per vizio di motivazione, per avere
compensato al 50% le spese del procedimento, nonostante la soccombenza
del S..
Anche detta censura appare priva di pregio. Al riguardo si richiama il
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo il quale il provvedimento di compensazione parziale o totale
delle spese per giusti motivi (pur nel regime anteriore a quello
introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a)
deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine,
non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente
riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni
giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso
della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata
dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se
le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero
quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da
inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo
decisionale (v., ex plurimis, Cass. 6 ottobre 2011 n. 20457; Cass. 2
dicembre 2010 n. 24531).
Nella specie, il giudice di merito ha adeguatamente motivato la
parziale compensazione tra le parti delle spese relative al giudizio
con riferimento al parziale accoglimento dell'opposizione.". Gli
argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono
condivisi dal Collegio, non risultando in alcun modo contrastati dalle
ulteriori considerazioni svolte da parte ricorrente nella memoria ex
art. 378 c.p.c., con la quale vengono per lo più ribadite le
difese esposte nel ricorso, e, per quanto attiene alla determinazione
del quantum conteggiato con lo scaglione stabilito dal Tribunale in
€. 7.719,19 (anziché in €. 2.500,00),
neanche specifica le voci che concorrerebbero a detto computo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di questo grado di
giudizio, che liquida in complessivi €. 1.200,00, di cui
€. 1.000,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi,
oltre accessori, come per legge