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L'antiriciclaggio si appesantisce

Data Pubblicazione 16/6/2008

Articolo tratto da:
Italia Oggi

I chiarimenti forniti dal ministero dell'economia ai quesiti dei dottori commercialisti

Torna la registrazione degli F24 eccedenti i 15 mila euro

I pagamenti di fatture in contanti, suddivise in più rate cumulativamente pari o superiori ai 5 mila euro, non dovranno essere oggetto di comunicazione da parte dei professionisti. Questi, tuttavia, tornano a essere obbligati a registrare nell'archivio unico gli F24 superiori ai 15 mila euro. L'obbligo di adeguata verifica della clientela è escluso in relazione a qualsiasi attività di redazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Sono i principali attesissimi chiarimenti forniti in data 12 giugno a firma Giuseppe Maresca, dal ministero delle finanze (dipartimento del tesoro, direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura), di concerto con l'Uif, ai quesiti posti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Pagamenti in contanti. In armonia con quanto sostenuto dal «Gruppo di studio antiriciclaggio» nel Cndcec e in antitesi con quanto affermato dal Notariato, il Mef ribadisce la piena validità di quanto ebbe modo di affermare il Consiglio di stato in merito al frazionamento dei pagamenti in contanti con parere n. 1504 del 12 dicembre 1995.

In tal senso il valore dell'operazione, di cui all'articolo 49, comma 1, del dlgs n. 231/07, va inteso come valore complessivamente da trasferire in unica soluzione, anche cumulando diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore (per esempio contanti, titoli di stato o altri titoli al portatore), mentre nessun cumulo andrebbe a realizzarsi nel momento in cui il frazionamento è connaturato all'operazione stessa, oppure è conseguenza di un preventivo accordo fra le parti. In tal senso viene peraltro annunciata, attraverso la prossima emanazione del Testo unico antiriciclaggio, l'eliminazione del richiamo al frazionamento dell'operazione (_«operazione anche frazionata»), attualmente contemplato nel citato articolo 49, comma 1.

Ne consegue che diversamente da quanto ritenuto da alcuni commentatori per esempio:

- il pagamento di un'autovettura in contanti per 18 mila euro con quattro versamenti in contanti di 4 mila euro cadauno e uno di 2 mila euro sarà assolutamente legittimo , così come non sindacabile risulterà il pagamento di un affitto annuale di 12 mila euro con rate mensili in contanti di 1.000 euro cadauna. Alla stessa stregua ammissibile risulta il finanziamento dei soci alla società eseguito in contanti in più tranches sottosoglia. Tali situazioni, infatti, derivano sempre da un preventivo accordo fra le parti e risultano conseguentemente lecite in relazione alla dianzi citata posizione del Consiglio di stato. Di contro, non ammissibile appare il frazionamento di un unico dividendo ultrasoglia pagato dalla società a un socio, anche qualora tali pagamenti venissero effettuati a distanza superiore dei sette giorni (articolo 1, lettera m, del dlgs n. 231/07). Ciò, presumibilmente, perché tale frazionamento non deriva dal preventivo accorto fra soci e società ma da una decisione unilaterale di quest'ultima. Da evidenziare, infine, che le anomalie riguardanti gli assegni dovranno essere oggetto di comunicazione anche da parte dei professionisti, non valendo in tal senso il presunto esimente di cui all'articolo 51, comma 2, che poteva indurre a ritenere tale obbligo limitato alla banca (o a Poste italiane spa) che accetta detti assegni in versamento o che ne effettua l'estinzione.

Esenzione per ogni dichiarazione fiscale. Tutte le dichiarazioni di carattere fiscale esonerano il consulente sia dagli obblighi di procedere alla verifica della clientela sia dalla registrazione della prestazione nell'attuale archivio unico. In pratica, valgono ancora le disposizioni di cui all'articolo 4 del dm n. 60/2007 che esentava dagli obblighi non le attività di mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (facendo di fatto presumere per esempio l'obbligo di registrazione di dichiarazioni fiscali di carattere diverso come per esempio la dichiarazione Iva), ma tutte le dichiarazioni di carattere fiscale. In tal senso, peraltro, è annunciato un ulteriore correttivo nel Testo unico.

F24 ancora da registrare. Di difficile comprensione, appare invece l'obbligo di tornare a registrare in archivio i pagamenti degli F24 superiori a 15 mila euro, obbligo che sembrava scongiurato a seguito del dm n. 60/2007 in quanto considerate operazioni accessorie e conseguenti alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni. Di diverso avviso il Mef, secondo il quale tale obbligo permane per ogni F24 ultrasoglia sia nel caso in cui l'addebito avvenga direttamente nel conto del cliente sia quando a tale versamento provveda il professionista con successivo rimborso da parte del cliente. Al di là dell'assoluta inutilità di tale registrazione in considerazione dell'immediata disponibilità in via telematica da parte del Mef di tutti i dati in commento e dell'assoluta opportunità di cancellare quanto prima tale inutile complicazione (magari approfittando dell'emanando Testo unico) si ritiene che tali obblighi restino in ogni caso non dovuti:

1) nel caso di importi che non superino la soglia a seguito di compensazioni di valori ultrasoglia (per esempio Ires da versare 20 mila euro parzialmente compensata con 8 mila euro di Iva a credito. In questo caso il pagamento di 12 mila euro con F24 non sarà da registrare);

2) i pagamenti complessivamente superiori a 15 mila euro ma oggetto di rateizzazione (per esempio società chiamata a versare in cinque rate da 10 mila euro imposte complessive derivanti da Unico di 50 mila euro).

Verifica della clientela. A riguardo viene chiarito che l'attività di tenuta della contabilità (e si ritiene che in tale dizione rientrino tutti i regimi contabili, cioè quello dei minimi, le contabilità semplificate e le contabilità ordinarie) rappresenta sempre una prestazione che obbliga il professionista all'adeguata verifica del cliente. Adeguata verifica a cui invece non sono più chiamati tutti quei professionisti (e non solo quindi i consulenti del lavoro) che provvedono agli adempimenti in materia di amministrazione del personale. Alla luce degli approcci basati sul rischio e sulla conoscenza del cliente che hanno ispirato il dlgs n. 231/07, poi, secondo i tecnici ministeriali, spetta alle singole categorie (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati) individuare gli adeguati criteri per eseguire in modo corretto e completo la verifica della clientela. A riguardo, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha insediato da tempo un'apposita commissione finalizzata allo scopo.

Sindaci revisori. Contravvenendo un precedente parere dell'Uic (parere n. 10 del 21 giugno 2006) si evidenzia che, in relazione alle disposizioni del dlgs n. 231/07, anche i sindaci che svolgono attività di revisione contabile (sembra di poter ritenere anche nelle verifiche effettuate in normali società industriali e commerciali) siano tenuti alle verifiche antiriciclaggio, attinenti in particolar modo il rispetto dell'articolo 49.

Segnalazione di operazioni sospette. L'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette non riguarda il professionista che operi quale consulente tecnico di parte nei collegi arbitrali e nelle controversie dianzi agli organismi di conciliazione. Ciò in quanto tali prestazioni rientrerebbero, in senso lato, nell'espletamento di quei compiti di difesa di cui all'articolo 12, comma 2, del più volte citato dlgs n. 231. Luciano De Angelis