| home | indietro | A cura dello studio legale avv. Marco Pepe |
Nuove disposizioni di legge volte a prevenire fenomeni di riciclaggio di fondi di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, in vigore dal 30 aprile 2008. In data 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, che recepisce la Terza Direttiva Antiriciclaggio-Antiterrorismo (N. 2005/60/CE), diretta a prevenire il riciclaggio di fondi di provenienza illecita ed il finanziamento del terrorismo internazionale. La nuova normativa pone dei nuovi obblighi e/o divieti, concernenti la limitazione dell'uso del contante o dei titoli al portatore, che entreranno in vigore dal 30 aprile 2008 : Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore: 1. divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore ad euro 5.000,00 (in precedenza la soglia era pari ad euro 12.500,00); 2. obbligo per le banche di rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di "non trasferibilità"; 3. obbligo della clausla di "non trasferibilità" per gli assegni per imorto pari o superiore ad euro 5.000,00, i quali assegni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e (in precedenza la soglia era pari ad euro 12.500,00); 4. gli assegni da lei emessi a suo favore con le formule: "a me stesso", "a se stesso", "a me medesimo", "a m.m." o altre equivalenti, possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca; 5. ciascuna girata apposta su assegni bancari o postali, vaglia circolari o cambiari e vaglia postali emessi in forma libera deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante; 6. il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore ad euro 5.000,00 (in precedenza la soglia era pari ad euro 12.500,00). I libretti al portatore esistenti alla data del 30 aprile 2008, con saldo pari o superiore ad euro 5.000,00 devono essere estinti o il relativo saldo deve essere ridotto al citato importo entro il 30 giugno 2009; in caso di trasferimento di libretti di risparmio al portatore, il cedente deve comunicare entro 30 giorni, la data di trasferimento e i dati identificativi del cessionario, codice fiscale compreso. |