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Presidente del consiglio dei Ministri
O.P.C.M. 6-4-2009 n. 3753 Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3753) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2009, n. 81. Epigrafe
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Considerato che occorre assicurare la necessaria, urgente assistenza, soccorso e sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma e per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane; Rilevato altresì che a causa del terremoto sono stati distrutti o danneggiati numerosi edifici e sussiste la necessità di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire assistenza alla popolazione nonché di assicurare la funzionalità della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale per favorire l'arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile; Acquisita l'intesa della regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1. Ferme
restando le attività poste in essere direttamente dal Commissario
delegato, al fine di soddisfare le primarie esigenze di vita delle
popolazioni colpite dal sisma i sindaci dei comuni interessati,
d'intesa con la Direzione di comando e controllo - DICOMAC, istituita
presso la Caserma Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo Giudice della Guardia di
finanza ubicata nel comune dell'Aquila, sono autorizzati a procedere in
via di somma urgenza alla requisizione di beni mobili ed immobili
occorrenti per fornire riparo e ricovero ai cittadini e ad acquistare
tutti i beni ed i materiali occorrenti per il loro sostentamento ed i
primi interventi provvisionali. I predetti acquisti possono essere
effettuati anche dal Dipartimento della protezione civile. 2. Il
Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti
individuano le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione
alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa
anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa
alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi
autonomamente. 3. Il
Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti
provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a
rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile
assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi, altresì provvedendo,
ove necessario, alla realizzazione di interventi urgenti ed
indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalità.
Art. 2. 1. Presso
ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici possono essere
costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando la scheda di
rilevazione allegata alla presente ordinanza, gli edifici pubblici e
privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da
demolire perché non più recuperabili. 2. I sindaci
dei comuni interessati provvedono a raccogliere le predette schede
opportunamente compilate e, sulla base delle indicazioni dei gruppi di
rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione. 3. Alle attività di censimento concorrono tecnici qualificati di enti e pubbliche amministrazioni tenuti a renderli disponibili e personale universitario, nonché il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che è autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non più ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. [D.Lgs. 29-10-1999 n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352 n.d.r.].
Art. 3. 1. Per la
realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, si provvede in deroga alle seguenti disposizioni normative: - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; [Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato] - decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; [Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato]. - legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo; [Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali] - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11,12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49; [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità]. - legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;[Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. - decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7,
9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80,
81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243; - decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006; - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53; - leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
Art. 4. 1. Agli oneri
connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla
presente ordinanza dagli uffici del Dipartimento della protezione
civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del
Dipartimento stesso, nonché dai sindaci, per fronteggiare l'emergenza,
si provvede in via di anticipazione a valere sul Fondo della protezione
civile.
Art. 5. 1. Il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed
atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative
necessarie al rientro nella normalità. Più in particolare il
Dipartimento è autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando
procedure di somma urgenza, per assicurare ogni possibile tipo di
soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi
calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi ed interventi
di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati. 2.
Si applica l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21.
Art. 6 1. Per i
soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede
operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o
di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi
fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli
perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche
previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della
dichiarazione di emergenza. 2.
Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
saranno dettate disposizioni in materia di termini per l'adempimento di
obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso
periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e
immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza
esecutiva di data anteriore alla predetta dichiarazione dello stato
d'emergenza, ivi incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria. 3. Sono
altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei
provessi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di
svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi
amministrativi e giurisdizionali. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato [Schema di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica] |
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