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Epigrafe Premessa O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3771 . Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3771). IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009 e n. 3766 dell'8 maggio 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettere e) ed f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; Viste le note del 7 e del 14 maggio 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; D'intesa con la regione Abruzzo; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1.
A favore della regione Abruzzo, le pubbliche amministrazioni, compresi
gli enti pubblici economici, possono attivare forme di supporto tecnico
nel settore agricolo, agro-alimentare e forestale, in base alle
modalità e alle procedure adottate dalla Commissione europea
con i programmi di gemellaggio tra istituzioni. Detti interventi, che
comportano la crescita professionale del personale coinvolto, sono
realizzati su iniziativa dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, previo accordo con la regione Abruzzo. 2.
Il personale che presta forme di supporto tecnico per un periodo
continuativo non superiore a due mesi è incaricato alla
missione, presso la sede di realizzazione degli interventi,
dall'amministrazione di appartenenza. 3.
Qualora la realizzazione degli interventi comporti la prestazione
lavorativa continuativa per un periodo superiore a due mesi, il
personale incaricato è posto in aspettativa senza assegni.
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai
fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 4.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, rientranti
nell'ambito di operatività del programma «Rete
Rurale Nazionale 2007-2013», sono a carico del programma
stesso.
Art. 2. 1.
In applicazione dell'art. 18, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, per
la gestione della fase di presentazione delle domande uniche 2009 e per
le sole aziende agricole ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.
39 del 2009 è introdotta una procedura
semplificata in base alla quale dette aziende agricole, precedentemente
identificate attraverso i rispettivi documenti di identità,
sottoscrivono una domanda di aiuto semplificata di
«conferma» dichiarando che non sono intervenuti
cambiamenti rispetto alla domanda di aiuto al regime di pagamento unico
presentata nell'anno 2008 e che le relative parcelle interessate sono a
disposizione dell'agricoltore richiedente alla data del 15 maggio 2009.
Nei casi in cui siano intervenuti cambiamenti nella consistenza
aziendale rispetto ai dati contenuti nella domanda di aiuto per il
regime di pagamento unico presentata nell'anno 2008, le suddette
aziende agricole hanno la possibilità di indicare tali
cambiamenti attraverso un dettagliato allegato alla suddetta domanda di
aiuto di «conferma» per il 2009. 2.
Ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 796/2004
della Commissione, del 21 aprile 2004, alle sole aziende agricole
ricadenti nei comuni di cui al comma 1, che presentano la domanda di
aiuto al regime di pagamento unico 2009 in ritardo rispetto alla data
del 15 maggio 2009, non è applicata la sanzione della
riduzione dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al 9 giugno 2009. 3.
Secondo modalità concordate dall'AGEA con la Commissione
europea, per le sole aziende agricole ricadenti nei comuni di cui al
comma 1, per fronteggiare i rilevanti danni economici subiti dal
patrimonio aziendale a causa dell'evento sismico, a seguito dei
risultati positivi dei controlli amministrativi incrociati informatici
eseguiti dall'AGEA per determinare l'eleggibilità agli aiuti
nell'ambito del regime di pagamento unico, è effettuato un
pagamento anticipato, pari al 50% dell'aiuto spettante, a partire dal
15 giugno 2009. In esito ai relativi controlli in loco, a partire dal
1° dicembre 2009 è effettuato il pagamento del
relativo saldo e, nel caso in cui siano rilevate incongruenze
significative superiori al 20% tra quanto dichiarato ed accertato,
l'AGEA procede al recupero della somma versata. 4.
Ai sensi dell'art. 42 del
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009,
i diritti all'aiuto in possesso degli agricoltori ricadenti nei comuni
di cui al comma 1 sono considerati automaticamente attivati in
conformità all'art.
34 dello stesso regolamento.
Art. 3. 1.
Allo scopo di favorire la rapida ripresa dell'economia nelle aree
colpite dal sisma e delle produzioni locali gravemente danneggiate
dalla conseguente riduzione del volume d'affari, i sindaci dei comuni
di cui all'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/2009,
in qualità di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3761/2009,
per la fornitura in termini di somma urgenza dei beni e dei servizi
necessari all'assistenza della popolazione ospitata nei campi di
accoglienza possono rivolgersi, in via prioritaria e fino al 31
dicembre 2009, alle piccole imprese operanti nei territori colpiti dal
sisma, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento.
Art. 4. 1.
Al fine di soddisfare le primarie esigenze di mobilità delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009,
è disposta l'esenzione dal pagamento del pedaggio
autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.
39 del 2009, in transito nell'area compresa tra l'A24, A25
e, per quanto riguarda la A14, relativamente ai transiti nelle stazioni
di cui al comma 2. 2.
Ai soggetti aventi diritto è riconosciuta l'esenzione dal
pagamento del pedaggio di cui al comma 1 in transito sulle autostrade
A24, A25 ed A14 (relativamente alle stazioni di Civitanova Marche, S.
Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri,
Pescara Nord, Pescara Ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di
Sangro, Vasto Nord e Vasto Sud) per tutti gli spostamenti effettuati
dal 6 aprile 2009, fermo restando il limite di spesa di cui al comma
13, fino al termine stabilito dal comma 4 aventi origine o destinazione
tra le seguenti stazioni: A24:
Tornimparte, L'Aquila Ovest, L'Aquila Est, Assergi, Colledara;
A25: Bussi-Popoli,
Cocullo.
3. L'esenzione
di cui al comma 2, effettuata sia in modalità manuale che
tramite Viacard di conto corrente e apparati Telepass, è
riconosciuta per i transiti: a) muniti di
apposite dichiarazioni rilasciate da parte degli interessati, acquisite
dalla concessionaria;
b) accertati dai rapporti
di mancato pagamento del pedaggio;
c) effettuati, su
disposizione delle autorità, in totale esenzione e per i
quali le concessionarie dispongano di documentazione fotografica e/o
elettronica.
4. A partire
dal ventesimo giorno dalla pubblicazione della presente ordinanza e
fino al 31 dicembre 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio
autostradale è riconosciuta esclusivamente con le
modalità di cui ai commi 5 e 6 ai residenti nell'ambito dei
comuni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 ospitati nei
campi di accoglienza nei predetti comuni ovvero che dimorino
temporaneamente in alloggi diversi dalla propria residenza, titolari di
patente di guida di categoria B o superiore. (5) 5.
Nel periodo previsto al comma 4 le concessionarie approntano un primo
quantitativo di n. 40.000 tessere Viacard prepagate a scalare di
importo, ciascuna di valore pari a 50,00 euro, abilitate ai transiti
autostradali sull'A24, A25 ed A14 nelle stazioni indicate al comma 2. 6.
Le predette tessere Viacard, predisposte a cura delle concessionarie,
sono distribuite alle categorie di residenti di cui sopra, dal
personale delle concessionarie stesse, coadiuvato dal Dipartimento
della protezione civile. 7.
Al fine del ritiro delle tessere Viacard i cittadini ricadenti nelle
categorie di cui al comma 4 esibiscono dichiarazione sostitutiva ai
sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso dei requisiti anzidetti, con copia della patente
di guida e del documento di identità e con indicazione della
targa del veicolo utilizzato e del tragitto autostradale per il quale
intendono usufruire dell'esenzione. Sono esentati dal pagamento del
pedaggio gli spostamenti tra il luogo di residenza e quello degli
alloggi temporanei diversi dalla propria residenza. 8.
L'approntamento di ulteriori quantitativi di tessere Viacard da
destinare all'iniziativa, entro i limiti di copertura finanziaria
previsti dal decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, è autorizzato con
successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 9.
Le concessionarie, con cadenza bimestrale e sulla base della
rendicontazione delle tessere effettivamente distribuite, procedono
alla richiesta di rimborso nonché all'approntamento di
ulteriori quantitativi che si rendessero necessari. 10.
Le concessionarie si attivano per dare massima diffusione ed
informativa circa l'iniziativa di cui sopra presso le proprie stazioni
autostradali. 11.
Entro il termine di cui al comma 4 le concessionarie delle autostrade
A24, A25 e A14 e l'emittente il titolo di pagamento Viacard prepagato
si attivano presso il Dipartimento della protezione civile per
concordare le modalità di distribuzione delle tessere
Viacard nonché gli eventuali ulteriori aspetti non
contemplati dal presente articolo. 12.
Sulla base della rilevazione degli spostamenti effettuati
nonché delle esigenze della popolazione residente nell'area
interessata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, con successivo
provvedimento sono stabilite le modalità operative al fine
di permettere l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale dopo
la data del 31 ottobre e fino al 31 dicembre 2009. 13.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39 e nel limite di 10 milioni di euro a
carico dell'art. 14,
comma 1, del medesimo decreto-legge. [N.d.r. Per la proroga dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, di cui al presente articolo, vedi l'art. 2, comma 1, Ordinanza 19 gennaio 2010, n. 3843].
Art. 5. 1.
I sindaci dei comuni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono
richiedere ai propri datori di lavoro l'esenzione dalle prestazioni
lavorative, per un periodo massimo di sessanta giorni, in deroga alle
disposizioni di cui all'art.
81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2.
Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione
emergenziale, il sindaco della città dell'Aquila, i sindaci
dei comuni di cui al comma 1 e la provincia dell'Aquila sono
autorizzati a stipulare, rispettivamente, fino a cinque, a due ed a tre
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza 31 dicembre 2010, con
oneri a carico delle risorse ad essi attribuite per fronteggiare
l'emergenza. 2-bis.
Per le medesime finalità di cui al comma 1, i sindaci dei
comuni di cui all'art. 1,
comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, i cui
territori sono ricompresi nelle aree di competenza dei
“Centri Operativi Misti” costituiti con i decreti
del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile
2009 e n. 8 del 29 maggio 2009, sono autorizzati a stipulare un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza 31 dicembre 2010
con oneri a carico delle risorse ad essi attribuite per fronteggiare
l'emergenza. 3.
Gli eventuali contratti di lavoro già stipulati dai sindaci
nel quadro degli interventi urgenti ed indifferibili e per assicurare
la prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai
sensi dell'art. 1, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6
aprile 2009, rientrano nel contingente complessivo di cui
al presente articolo e sono conseguentemente modificati quanto alla
qualificazione giuridica nei termini che precedono. Art. 6. 1.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 il commissario
delegato di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009,
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757
e del predetto art. 2,
si avvale del Consorzio no profit promosso dalla Fondazione Eucentre -
in conformità e per le finalità di cui al
predetto art. 4, comma 4,
dell'ordinanza n. 3757/2009- nonché
dell'ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della
protezione civile per i connessi aspetti amministrativi e contabili che
provvede con i poteri di cui all'art.
3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e
successive modificazioni ed integrazioni . 2.
Nella convenzione da stipulare per le finalità di cui al
comma 1 sono definite le funzioni e la composizione della struttura
operativa da costituire ai sensi del presente articolo, nell'ambito
della quale può essere inserito il personale di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2009, n. 3760
che opera nell'ambito delle risorse finanziarie poste nella
disponibilità dell'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 3.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, in quanto
costitutivamente accedenti alle relative finalità, rientrano
nell'ambito di operatività dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 2, comma 13, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
Art. 7. 1.
All'art. 11 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009,
così come modificato dall'art.
3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del
15 aprile 2009, dopo le parole «sita nei comuni
di cui all'art. 1» è aggiunto il seguente periodo
«ovvero sita al di fuori dei territori di detti comuni, ed in
presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno
subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata con
oneri posti a carico dell'art. 15». 2.
Decorsi quindici giorni dalla comunicazione al proprietario della
dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla
data del 6 aprile 2009, ove non ricorrano particolari esigenze del
nucleo familiare interessato, valutate caso per caso dal vice
Commissario delegato nelle attività di emergenza di cui all'art. 3, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009,
decade il diritto a godere dell'ospitalità gratuita negli
alberghi, o altre strutture residenziali reperite dal Commissario
delegato, dal presidente della regione Abruzzo o dai sindaci dei comuni
abruzzesi. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle somme stanziate
ai sensi dell'art. 7, comma
1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. 2-bis.
Decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al proprietario della
dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla
data del 6 aprile 2009, decade il beneficio del contributo per
l'autonoma sistemazione di cui all'art.
11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del
9 aprile 2009, così come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009. [3. A decorrere
dalla pubblicazione della presente ordinanza, i soggetti destinatari
dei benefici di cui al comma 2 e al comma 2-bis sono tenuti a produrre
al sindaco del comune di residenza, ai fini del mantenimento o
dell'ulteriore riconoscimento dei benefici predetti, idonea
autocertificazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni ed integrazioni, attestante la mancata
disponibilità di unità abitative di
proprietà dei componenti del nucleo familiare nell'ambito
del territorio della regione Abruzzo. (comma soppresso) Art. 8. 1.
I sindaci dei comuni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 sono
autorizzati, in deroga agli articoli
2 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447,
alla legge regionale n. 18 del 12 aprile 1983 e successive modifiche ed
integrazioni, ed ai rispettivi piani regolatori comunali, a trasferire
temporaneamente in aree pubbliche o private, libere o pertinenziali, le
attività produttive svolte in locali distrutti o resi
inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009,
assicurando il rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie ed
ambientali, fino al ripristino della funzionalità dei locali
medesimi o del reperimento di soluzioni alternative ed in ogni caso non
oltre la vigenza dello stato di emergenza, con oneri a proprio carico.
Art. 9. 1.
Al fine di garantire la massima celerità nelle procedure di
affidamento ed esecuzione dei contratti connessi alla realizzazione
degli interventi di cui all'art.
2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il commissario
delegato può, altresì, avvalersi del competente
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, per
l'espletamento delle istruttorie tecniche, la predisposizione di atti
per la selezione dei concorrenti e la sorveglianza sull'esecuzione dei
contratti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. 1.
All'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009,
sono apportate le seguenti modifiche: all'art. 1, comma 2, le
parole: «stoccaggio provvisorio» sono sostituite
dalle parole «deposito temporaneo»;
all'art. 1, commi 3, 4, 5 e
6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
parole «comma 2»;
all'art. 2, comma 1, le
parole: «Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009»,
sono sostituite dalle seguenti «Limitatamente alle
attività svolte nei territori dei comuni colpiti dagli
eventi sismici del 6 aprile 2009»;
all'art. 2, comma 5, dopo le
parole: «attività di raccolta,
trasporto» sono soppresse le parole «e
smaltimento» e dopo le parole «modifiche e
integrazioni,» sono soppresse le parole «e possono
svolgere le dette attività in deroga all'art. 189, comma 3,
e 190 del citato decreto legislativo.».
Art. 11. 1.
L'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della regione Abruzzo è assicurata dallo
Stato attraverso la disponibilità del Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183 del
1987.
Art. 12. [1. I lavori in
corso di realizzazione presso l'aeroporto dei Parchi in
località Preturo (L'Aquila), previsti dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2009, n. 3766 non
costituiscono, limitatamente alla parte affidata al Genio
dell'Aeronautica Militare, operazioni imponibili ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in deroga a quanto
disposto dagli articoli 1
e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La presente ordinanza
sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. | ||