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Sulla questione dei limiti al pignoramento dei conti correnti sui quali vengono accreditati stipendi o pensioni, si rinvia all'articolo dell'Avv. Giampaolo Morini, sul sito dello Studio Cataldi, che ha approfondito l'argomento, mentre qui sotto si riportano, per completezza, alcune delle normative citate in quell'articolo.

http://www.studiocataldi.it/articoli/27304-i-nuovi-limiti-al-pignoramento-dei-conti-correnti-sui-quali-vengono-accreditati-stipendi-o-pensioni.asp

Il nuovo comma ottavo dell'art. 545 c.p.c. ha introdotto rilevanti modifiche. Leggiamo l'art. 545 cpc:

ARTICOLO N.545 c.p.c.
Crediti impignorabili.

[I]. Non possono essere pignorati i crediti alimentari [433 ss. c.c.], tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto (1).
[II]. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
[III]. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato .
[IV]. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
[V]. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.
[VI]. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [1881, 1923 1 c.c.].
[VII]. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge (4).
[VIII]. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge (4).

[IX]. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio (4).

(4)Comma inserito dall'art. 13, d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015 medesimo.

 

Secondo la nuova formulazione dell'art. 545 c.p.c. comma 8, le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Prima della nuova normativa prevaleva l'orientamento per cui i limiti alla pignorabilità attenessero al credito, piuttosto che alle somme in sé, con l'effetto che tali limiti dovessero reputarsi del tutto inoperanti quando le somme derivanti da stipendio o pensione fossero già state riscosse, entrando a far parte del patrimonio (Cass. n. 17178/2012).

Tuttavia alcune norme stabilivano la parziale impignorabilità dei saldi di conto corrente sui quali confluissero stipendi o pensioni:
- il comma 2-bis dell'art. 72-ter deld.P.R. n. 602 del 1973, in tema di riscossione esattoriale, così dspone:

ARTICOLO N.72 ter
Limiti di pignorabilita'.

Art. 72-ter.
1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo
(2).
2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (3).

(1) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del D.L. 2 marzo 2012, n, 16.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 1, lettera f), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma inserito dall'articolo 3, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dallaLegge 1 dicembre 2016, n. 225.

Quindi, secondo il comme 2 bis di questo articolo, nel caso di accredito su conto corrente delle somme rinvenienti da crediti di lavoro o di pensione gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultima retribuzione o pensione accreditata sul conto corrente.

Quindi per individuare i limiti della pignorabilità del credito, si dovrà far riferimento all'art. 545 c.p.c., già riportato, e 546 cpc:

ARTICOLO N.546
Obblighi del terzo.

[I]. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode [65, 520 ss.; 2917 c.c.]. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge (1).
[II]. Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza (2).