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(1 settembre 2017)

Con  DM 17.7.2017 sono stati aggiornati gli importi per il risarcimento del danno biologico, c.d. "micropermanenti", derivanti da sinistri.

 

Scarica QUI la TABELLA DEL RISARCIMENTO DELLE LESIONI PER "MICROPERMAMENTE" AGGIORNATA AL DM 17.7.2017

- Il testo del decreto ministeriale 17.7.2017

- Corte Costituzionale Sentenza 235 del 6 ottobre 2014 sulla legittimità costituzionale dell'art.139 CdA

- Corte di cassazione 7.6.2011 n.12408 sui postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale

 

Il decreto pubblicato sulla GU 196 del 23 agosto 2017 torna ad aumentare i valori del risarcimento, dopo che nei due anni precedenti, il 2015 e 2016, questi valori erano stati diminuiti, per la riduzione degli indici ISTAT.

I valori del danno biologico sono stati dunque aumentati ai sensi dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

- Il punto base per l'1% per i postumi permanenti di danno biologico viene aumentato ad euro 803,79 (il DM del 19 luglio 2016 prevedeva euro 790,35;

-  il valore giornaliero dell'invalidità temporanea assoluta viene portato ad euro 46,88 (il precedente valore era euro 46,10);

 

I valori del decreto ministeriale sono lontani rispetto a quelli c.d. "micropermanenti" della tabella del Tribunale di Milano, per la quale il valore dell'1% dei postumi permanenti è attualmente ari ad euro 1460,00, (valore adottato nel 2014).

Con sentenza 235 del 6 ottobre 2014 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, affermando che non esiste lesione dell'art.3 Costituzione perchè la tutela del c.d. "indennizzo diretto" è stata ritenuta più incisiva rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di un evento diverso. 

Scarica QUI la TABELLA DEL RISARCIMENTO DELLE LESIONI PER "MICRIPERMAMENTE" AGGIORNATA AL DM 17.7.2017

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DM 17.7.2017

testo del decreto ministeriale 17.7.2017

Questo il testo del decreto:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 17 luglio 2017 .

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 139, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;

Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 19 luglio 2016, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2016; Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, applicando la maggiorazione dell’1,7% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2017;

Decreta:

Art. 1. 1. A decorrere dal mese di aprile 2017, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016, sono aggiornati nelle seguenti misure:

ottocentotre euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità,

di cui alla lettera a) ; quarantasei euro e ottantotto centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b) .

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 2017 Il Ministro CALENDA

 

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 Corte Cost.235-2014

Sui dubbi di costituzionalità dell'art.139 in merito alla differenza risarcitoria delal'indennizzo da sinistro stradale rispetto a quello derivante da altra causa, vedi qui di seguito, la Sentenza della Corte Costituzionale n.235 del 2014 

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 235

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuseppe TESAURO; Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre del 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promossi dal Giudice di pace di Torino, con ordinanza del 24 ottobre 2011, dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 15 maggio 2012, dal Tribunale ordinario di Tivoli con ordinanza del 21 marzo 2012 e dal Giudice di pace di Recanati, con ordinanza del 24 maggio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 95, 272 del registro ordinanze 2012 e ai nn. 60 e 286 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 49, prima serie speciale, dell’anno 2012, n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2013 e n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di C.D., di Uniqa Protezione spa, di Duomo Uni One assicurazioni spa, quale risultante dalla fusione tra Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e Uni One assicurazioni spa e di Fondiaria Sai spa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 e nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Angelo Massimo Perrini e Fabrizio Cassella per C.D. Alessandro Pace e Giulio Ponzanelli per la Uniqa Protezione spa, per la Duomo Uni One assicurazioni spa, quale risultante dalla fusione tra Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e Uni One assicurazioni spa e per la Fondiaria Sai spa e l’avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1.− Nel corso di un giudizio civile di cognizione, instaurato per ottenere il risarcimento dei danni patiti dall’attore C.D., quale terzo trasportato, a seguito di un incidente stradale che gli aveva procurato una distorsione al rachide cervicale, l’adito Giudice di pace di Torino, con ordinanza depositata il 24 ottobre 2011 (r.o. n. 95 del 2012), ha prospettato la questione (già in precedenza sollevata e, per difetto di motivazione sulla rilevanza, dichiarata inammissibile con ordinanza della Corte n. 157 del 2011) di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui – prevedendo un risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) per lesioni di lieve entità (cosiddette “micropermanenti”), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali – non consentirebbe di giungere ad un’adeguata personalizzazione del danno, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, sarebbe, infatti, in primo luogo, violato l’art. 2 Cost., per la fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento degli interessi in gioco.

A suo avviso, la norma impugnata sarebbe, altresì, in contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost., in quanto, per un verso, comporterebbe che ad identici danni corrispondano risarcimenti diseguali − dato che i valori risarcibili in base alle tabelle ministeriali in caso di lesione da sinistro stradale sarebbero inferiori rispetto a quelli fissati dalle tabelle adottate dai tribunali per il risarcimento di lesioni aventi diversa eziologia − e, per altro verso, anche con riguardo ai danneggiati da sinistro stradale, non terrebbe conto della diversa incidenza che lesioni, pur identiche, potrebbero avere in ragione delle peculiari “condizioni soggettive” dei medesimi.

La facoltà del giudice – prevista dal comma 3 della norma impugnata − di aumentare fino ad un quinto l’ammontare del danno biologico non sarebbe, poi comunque, sufficiente a coprire la reale entità del danno medesimo, donde la sussistenza anche di una irragionevole compressione del diritto ad un’effettiva tutela giudiziale, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost.

La norma impugnata risulterebbe, infine, in contrasto anche con l’art. 76 Cost., per la previsione di un limite al risarcimento non contemplato dalla legge delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001).

2.− Anche i Tribunali ordinari di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e di Tivoli, in composizione monocratica, ed il Giudice di pace di Recanati – con ordinanze emesse in analoghi giudizi risarcitori e, rispettivamente, depositate il 15 maggio e il 21 marzo 2012 ed il 24 maggio 2013 (r.o. nn. 272 del 2012, 60 e 286 del 2013) – hanno, a loro volta, denunciato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (l’impugnazione, nelle ordinanze del Tribunale ordinario di Brindisi e del Giudice di pace di Recanati, è formalmente rivolta ai commi 1, 3 e 6, ma attrae, per connessione, anche i commi residui di detta norma), per sospetto contrasto – oltreché (sulla base di sostanzialmente coincidenti motivazioni) con gli stessi parametri evocati dal Giudice di pace di Torino (artt. 2, 3, 24 e 76 Cost.) – anche con l’art. 32 Cost., per il precluso risarcimento integrale del danno alla salute, e con l’art. 117, primo comma, Cost.

Come norme interposte, conducenti alla violazione di detto ultimo parametro, il Tribunale ordinario di Brindisi − sezione distaccata di Ostuni, ha indicato l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, e gli artt. 2 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), sul presupposto che il sistema risarcitorio previsto dalla norma censurata con il duplice limite dei valori tabellari, e dell’aumento del quinto, sarebbe incompatibile con la tutela effettiva delle nuove posizioni di diritto comunitario e, in particolare, con il “diritto all’integrità della persona” di cui all’art. 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e all’art. 2 della CEDU, oltre che in contrasto con il “diritto ad un processo equo”, come previsto dall’art. 6 della stessa CEDU.

Sempre a titolo integrativo della violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., il Tribunale ordinario di Tivoli e il Giudice di pace di Recanati hanno evocato anche gli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, a loro avviso lesi in ragione, ancora una volta, della preclusione (ravvisata nella norma impugnata) all’integrale risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al bene (sfera giuridica del soggetto leso) − tutelato dall’art. 2 della CEDU e dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa convenzione − e, conseguentemente, della disparità di trattamento nel ristoro del danno subito, in base all’elemento causativo, all’interno del medesimo ordinamento nazionale, oltre che dell’ostacolo che ne deriverebbe alla piena protezione del correlato diritto alla vita familiare e privata tutelati, appunto, dagli artt. 3 e 8 della predetta Convenzione.

3.− Entrambe le parti della controversia pendente avanti al Giudice di pace di Torino si sono costituite innanzi a questa Corte.

La difesa del danneggiato ha chiesto l’accoglimento della questione, per la non conseguibilità, sulla base della normativa impugnata, di un integrale risarcimento dei danni subiti e, in particolare, del pregiudizio morale: in ciò ravvisando un vulnus anche all’art. 32 Cost.

La difesa della compagnia assicuratrice Uniqa Protezione spa ha, a sua volta, preliminarmente dedotto la sussistenza dei presupposti per il rinvio degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione in punto di rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale per effetto della sopravvenuta modifica del censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, il cui comma secondo è stato inciso dal comma 3-ter dell’art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, a tenore del quale non potrebbero dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni «non […] suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo», non effettuato nella fattispecie oggetto del giudizio principale.

Nel merito, ha escluso la violazione di ciascuno dei parametri evocati dal rimettente.

3.1.− Nel giudizio relativo all’ordinanza del Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, si è costituita la Duomo Uni One assicurazioni spa (quale risultante a seguito di fusione per incorporazione tra la Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e la Uni One assicurazioni spa), chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile (per insufficiente esposizione della sua rilevanza) o, in subordine, infondata.

Ha, tra l’altro, in particolare rilevato come la riparazione integrale del danno non sia garantita dalla Costituzione e come l’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 non abbia, di fatto, ridotto il risarcimento del danno a mero indennizzo, mantenendo la limitazione alla tutela del diritto inviolabile alla salute entro il perimetro della ragionevolezza.

3.2.− Anche nel giudizio attivato dal Tribunale ordinario di Tivoli si è costituita la convenuta compagnia assicuratrice Fondiaria Sai spa, eccependo l’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza delle questioni prospettate dal rimettente, con argomentazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle svolte dalla difesa della società Duomo Uni One assicurazioni spa, quali riassunte sub 3.1.

In particolare la Fondiaria Sai spa. ha posto in risalto l’errore concettuale in cui sarebbe incorso il rimettente nel presupporre che il valore del punto fissato dalla norma impugnata impedisca di tener conto di tutti i pregiudizi subiti dalla persona danneggiata, con ciò «non censura[ndosi] la norma di legge, bensì una delle sue possibili interpretazioni, per di più costituzionalmente non adeguata».

3.3.− Non vi è stata, invece, costituzione di parti nel giudizio relativo alla ordinanza del Giudice di pace di Recanati.

4.− In tutti e quattro i riferiti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato.

L’interveniente ha, in linea preliminare, prospettato un profilo generale di inammissibilità delle questioni sollevate dai rimettenti, correlata alla possibilità di «un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, tenendo cioè conto degli orientamenti giurisprudenziali, non ancora consolidati, riguardanti il tema del danno biologico e del danno morale, i cui principi potrebbero orientare il giudicante verso un’interpretazione del sistema che rispetti i precetti della Costituzione, così da rendere non necessaria l’invocata pronuncia di illegittimità costituzionale».

Ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi e dal Giudice di pace di Recanati, per omissione, nelle rispettive ordinanze, di una adeguata descrizione della fattispecie concreta sub iudice, che ne precluderebbe la verifica di rilevanza.

Nel merito, la difesa dello Stato ha escluso la violazione di ciascuno dei parametri evocati dai rimettenti.

Quanto all’art. 2 Cost., per la ragione che «la previsione in esame, limitata al campo dell’infortunistica da circolazione dei veicoli e natanti, realizza un equilibrato contemperamento degli opposti interessi in gioco, poiché assicura un risarcimento più che satisfattivo, in quanto commisurato all’effettiva incidenza della microlesione subita dal danneggiato, realizzando al contempo l’obiettivo che ha giustificato l’intervento normativo di ridurre cioè “i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l’indennizzo”, vista la frequenza delle lesioni micropermanenti in quel perimetro di casistica».

Quanto all’art. 3 Cost., poiché, per un verso, non sussisterebbe un trattamento deteriore del danneggiato in conseguenza di sinistro stradale rispetto al danneggiato per altra causa, atteso che quest’ultimo non ha ex lege copertura alcuna da parte dell’assicuratore del danneggiante; e, per altro verso, perché sarebbe del pari da escludere l’ipotizzata non diversificabilità del risarcimento in correlazione alle “condizioni soggettive” dei danneggiati (da sinistro stradale), in quanto il denunciato art. 139 terrebbe conto «proprio dell’incidenza della menomazione sulle condizioni soggettive del danneggiato, autorizzando il giudice ad aumentare il risarcimento fino a una percentuale del 20%».

Quanto, poi, all’art. 24 Cost., perché nessuna “compressione del diritto a una effettiva tutela giurisdizionale”, deriverebbe dalla normativa impugnata.

Quanto, inoltre, all’art. 76 Cost., perché la censurata previsione di vincolanti valori tabellari di liquidazione delle lesioni micropermanenti non si discosterebbe, in realtà, dai criteri guida della legge delega n. 229 del 2003, alla luce anche dei principi enunciati dalla sentenza n. 230 del 2010 di questa Corte.

Quanto, infine, ai parametri comunitari, poiché, con la sentenza 23 gennaio 2014 in causa C-371/12 (Enrico e Carlo Petillo contro Unipol assicurazioni spa), la Corte di giustizia dell’Unione europea, sollecitata da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (TFUE), dallo stesso Tribunale di Tivoli, che nutriva dubbi sulla compatibilità dell’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 con il diritto comunitario, ha riconosciuto «conforme al diritto dell’Unione europea il sistema risarcitorio introdotto da tale disposizione».

Conclusioni, queste, ribadite, ed ulteriormente illustrate, anche con separate memorie depositate dall’Avvocatura nei giudizi iscritti al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013.

5.− Con successiva memoria depositata il 1° settembre 2014, la difesa del danneggiato C.D. (attore nel giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Torino) ha replicato all’Avvocatura dello Stato, escludendo la presupposta rilevanza della richiamata sentenza della Corte di giustizia ai fini delle questioni di costituzionalità in esame.

Ciò in quanto quella Corte avrebbe «considerato l’art. 139 Cod. Ass. priv. soltanto nella ristretta prospettiva della legislazione comunitaria, sancendo che, stanti i limiti di quest’ultima, il diritto UE non può interferire, se non entro termini “minimi”, con le scelte operate dagli Stati membri quanto alle modalità di liquidazione dei danni, […] senza esprimere un’opinione positiva sul merito dell’art. 139», per cui «ogni questione di legittimità costituzionale della norma scrutinata dai giudici della UE rimane di esclusiva pertinenza dell’ordinamento interno».

6.− Viceversa – secondo la difesa delle costituite compagnie assicuratrici, affidata ai medesimi difensori, che in pari data del 1° settembre 2014 hanno depositato una unitaria memoria nei giudizi iscritti al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013 – la predetta sentenza Petillo contro Unipol assicurazioni spa, pur se riferita all’ordinamento europeo, rileverebbe, comunque, anche ai fini della non fondatezza delle questioni sollevate dai giudici a quibus.

Quella sentenza metterebbe, infatti, «bene in evidenza che, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria, assume rilevanza non solo l’interesse particolare del danneggiato alla riparazione del danno, ma anche l’interesse generale e sociale ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi all’interno di una responsabilità civile che è sempre più assicurata in forza di uno specifico obbligo legislativo».

E ciò comporterebbe che, in un tale quadro, non dovrebbe essere considerato solo il livello del risarcimento ma anche il livello dei premi assicurativi per evitare che l’aumento del risarcimento, che riguarda i soli danneggiati, comporti automaticamente l’aumento dei premi che, invece, sono pagati da tutti. E sarebbe proprio in questa prospettiva – che mira a «contemperare l’esigenza di riparazione del danno con l’esigenza sociale della riduzione dei costi assicurativi a carico del sistema» − che troverebbe giustificazione la limitazione del risarcimento del danno di lieve entità.

Considerato in diritto

1.− Con le quattro ordinanze in epigrafe – che, per la sostanziale identità di oggetto, possono congiuntamente esaminarsi – il Giudice di pace di Torino, i Tribunali ordinari di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e di Tivoli, in composizione monocratica, ed il Giudice di pace di Recanati hanno, in relazione a vari parametri, sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), da ora anche «cod. ass.»

2.− La norma impugnata, nel testo in vigore, ratione temporis, all’atto della introduzione dei giudizi a quibus:

− stabilisce, al comma 1, che «Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6 […];

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno»;

− precisa, al comma 2, che «Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito»;

− aggiunge, al comma 3, che «L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato»;

− dispone, al comma 4, che «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità»;

− prevede, al comma 5, che gli importi indicati nel comma 1, siano «aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT»;

− indica, infine, al comma 6, i coefficienti moltiplicatori applicabili a ciascun punto percentuale di invalidità, da 1 a 9.

3.− L’art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, ha poi, al suo comma 3-ter, disposto che «Al comma 2 dell’articolo 139 […] è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”»; e, nel successivo suo comma 3-quater, ha ulteriormente aggiunto che «Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 […], è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione».

3.1.− Tali nuove disposizioni – che, in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore) – rispettivamente comportano, per tali lievi lesioni:

− la necessità di un “accertamento clinico strumentale” (di un referto di diagnostica, cioè, per immagini) per la risarcibilità del danno biologico permanente;

− la possibilità anche di un mero riscontro visivo, da parte del medico legale, per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.

3.2.− Il riferito ius superveniens non pone, per altro, un problema di restituzione degli atti, per rivalutazione della persistenza della rilevanza delle questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, atteso che le rispettive ordinanze di rimessione danno atto che, nei sottostanti giudizi, l’accertamento strumentale introdotto dal comma 3-ter dell’art. 32 del citato d.l. n. 1 del 2012 è stato, comunque, già espletato.

Dal contenuto dell’odierno provvedimento di rimessione del Giudice di pace di Torino (che, sul piano fattuale, supera le carenze descrittive che avevano comportato la dichiarazione di inammissibilità delle identiche questioni già in precedenza sollevate da detto giudice, di cui alla sentenza n. 157 del 2011 della Corte costituzionale) non emerge, viceversa che sia stato, nel corrispondente giudizio, effettuato quell’accertamento strumentale, che condiziona la risarcibilità delle lesioni “permanenti” di lieve entità.

Ciò non ostante, la restituzione degli atti non si rende necessaria neppure nei confronti di detto rimettente – e va, quindi, respinta la richiesta pregiudiziale in tal senso formulata dalla convenuta società Uniqa Protezione – poiché la questione, sollevata in ragione delle rigidità degli importi tabellari di liquidazione del danno biologico e della non prevista risarcibilità anche dell’eventuale danno morale, resta, per tali profili, comunque, rilevante con riguardo al danno biologico “temporaneo” – di cui alla lettera b) del comma 1, dell’impugnato art. 139 – la cui liquidazione pure rientra nel petitum di quel giudizio.

4.− Nella prospettazione sostanzialmente comune ai quattro giudici a quibus, il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale, introdotto dal censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, darebbe luogo ad un sistema indennitario che limiterebbe la piena riparazione del danno, ancorandolo a livelli pecuniari riconosciuti, per via normativa, equi ex ante, ma che – sia per la rigidità dell’aumento percentuale dell’importo nella misura massima del quinto (20%), sia per la (ritenuta) impossibilità di liquidare l’eventuale, non contemplato, danno morale – non consentirebbe una adeguata personalizzazione del danno e determinerebbe, di conseguenza, una disparità di trattamento in relazione al riconoscimento del diritto al suo integrale ristoro, in base al diverso elemento causativo del danno stesso, oltre che un’ingiustificata prevalenza della tutela dell’esercizio dell’attività assicurativa rispetto alla tutela della lesione del diritto inviolabile alla salute.

Da ciò, appunto, il denunciato contrasto con gli evocati parametri costituzionali – artt. 2, 3, 24, 32, oltreché 76 – e – secondo i Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli, ed il Giudice di pace di Recanati – anche con quelli interposti delle disposizioni europee (art. 6 del Trattato sull’Unione europea − TUE; artt. 2, 3, 6, 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 − CEDU − e art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione; artt. 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), conducenti alla ulteriore violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

5.− L’eccezione di inammissibilità delle sollevate questioni, formulata dall’Avvocatura dello Stato, in ragione della possibilità di una interpretazione costituzionalmente adeguata della normativa impugnata, non è fondata.

Ciascuno dei giudici rimettenti non ha, infatti, omesso di verificare la possibilità di una siffatta interpretazione – omissione suscettibile, appunto, di condurre ad una declaratoria di inammissibilità alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: ordinanze n. 322, n. 242, n. 198 e n. 110 del 2013) – ma, in esito a tale compiuta verifica, ha ritenuto di escluderla.

Per cui la non condivisione di una tale valutazione non rileva più in termine di ammissibilità – ma solo, in tesi, di eventuale non fondatezza – della questione in esame.

6.− Del pari non fondate sono le ulteriori eccezioni di inammissibilità, dedotte nell’interesse delle compagnie assicuratrici e della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alla prospettata insufficiente descrizione della vicenda concreta oggetto dei giudizi a quibus pendenti dinanzi al Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e al Tribunale ordinario di Tivoli.

Quei giudici hanno, infatti, adeguatamente motivato l’effettiva rilevanza delle questioni sollevate − in ragione dell’oggetto delle azioni innanzi ad essi proposte [risarcitorie per lesioni di lieve entità dipendenti causalmente dalla circolazione di veicoli a motore] e delle tipologie di inabilità riscontrate sulla base, come detto, di appositi accertamenti medico-legali − ritenendo non conseguibile il correlativo integrale risarcimento in applicazione dei censurati criteri tabellari.

7.− Nel merito, è preliminare l’esame del profilo di dedotta violazione dell’art. 76 della Costituzione.

Al riguardo, i rimettenti hanno sostenuto che il limite alla risarcibilità delle lesioni lievi da sinistro stradale – introdotto dalla norma delegata di cui al censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 – non rientri tra i criteri direttivi della legge di delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001) e contrasti anzi con il suo principio ispiratore, volto alla tutela del consumatore – parte debole.

Tale prospettazione non può essere, però, condivisa.

La citata legge di delega n. 229 del 2003 prevedeva espressamente, infatti, al comma 1 del suo art. 4, che il Governo fosse delegato a provvedere «ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 [Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa], come sostituito dall’articolo 1 della presente legge».

Conseguiva da ciò che, nel dare attuazione alla suddetta delega, il legislatore delegato avrebbe dovuto – ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997 − «definire il riassetto normativo» e la «codificazione della normativa primaria regolante la materia», confermando, quindi, se del caso, le norme previgenti. E poiché tra queste rientrava l’art. 5, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), avente lo stesso tenore del censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, è evidente come il legislatore delegato del 2005 si sia mosso lungo il binario di scelte rientranti nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, della legge di delega e del decreto delegato.

Il che, appunto, esclude che sia, nella specie, ravvisabile la denunciata violazione dell’art. 76 Cost.

8.− Non pertinenti, e, comunque non fondate sono poi le censure di violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 della CEDU, poiché la limitazione del diritto risarcitorio, che i rimettenti paventano, attiene alla garanzia dell’oggetto di tale diritto, e non all’aspetto della azionabilità in giudizio – che quei parametri tutelano – la quale non è in alcun modo pregiudicata dalla norma denunciata.

9.− Manifestamente non fondata è poi la censura di violazione dell’art. 3 Cost., in entrambi i profili della sua declinazione.

Quanto al primo, perché la prospettazione di una disparità di trattamento − che, in presenza di identiche (lievi) lesioni, potrebbe conseguire, in danno delle vittime di incidenti stradali, dalla applicazione della normativa impugnata, in quanto limitativa di una presunta maggiore tutela risarcitoria riconoscibile a soggetti che quelle lesioni abbiano riportato per altra causa − è smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è, viceversa, più incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi.

Infatti solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante – o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore – che si risolve in garanzia dell’an stesso del risarcimento.

Mentre, a sua volta, l’assunto per cui gli introdotti limiti tabellari non consentirebbero di tener conto della diversa incidenza che pur identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di cui al comma 3 del denunciato art. 139, in virtù della quale è consentito al giudice di aumentare fino ad un quinto l’importo liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con «equo e motivato apprezzamento», appunto, «delle condizioni soggettive del danneggiato».

10.− La lesione degli ulteriori parametri costituzionali ed europei evocati dai rimettenti è duplicemente motivata: in ragione sia dalla non prevista (e quindi a loro avviso esclusa) liquidabilità del danno morale, sia del “limite” apposto dalla normativa impugnata alla integrale risarcibilità del danno biologico.

10.1.− In relazione al primo dei due suindicati profili, la questione non è fondata per erroneità della sua premessa interpretativa.

È pur vero, infatti, che l’art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”.

Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato − «rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente».

La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.

10.2.− Anche in relazione all’ulteriore profilo del «limite» all’integrale risarcimento del danno alla persona − che i giudici a quibus addebitano alla norma impugnata di avere illegittimamente introdotto in materia di microlesioni da sinistro stradale − la questione, in relazione ai medesimi parametri di cui sopra, non è fondata.

10.2.1.− Questa Corte (nella occasione, in particolare, della denunciata previsione di limiti alla responsabilità del vettore aereo in tema di trasporto di persone) ha già chiarito come non si configuri ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell’iniziativa economica privata connesso all’attività del vettore (sentenza n. 132 del 1985).

A sua volta, la Corte di cassazione, con la già ricordata sentenza n. 26972 del 2008, ha puntualizzato come il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietà (di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell’art. 2 Cost.) comporti che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti che non superi il «livello di tollerabilità» che «ogni persona inserita nel complesso contesto sociale […] deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone».

Al bilanciamento – che doverosamente va operato tra i valori assunti come fondamentali dalla nostra Costituzione ai fini della rispettiva, complessiva, loro tutela – non si sottraggono neppure i diritti della persona consacrati in precetti della normativa europea – ove questi vengano, come nella specie, in rilievo come parametri del giudizio di costituzionalità, per interposizione ex art. 117, primo comma, Cost. – poiché, come pure già precisato, «A differenza della Corte EDU, questa Corte […] opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalle norme di volta in volta scrutinate» (sentenza n. 264 del 2012).

10.2.2.− Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto all’integralità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata.

Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza.

Infatti, l’introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno − attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella – lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio, risultante dalla applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.

Del resto, sulla base di analoghe considerazioni, anche la Corte di giustizia della Unione europea, adita con rinvio pregiudiziale dallo stesso Tribunale di Tivoli, odierno rimettente, nella sentenza 23 gennaio 2014, in causa C-371/12, E. e C. Petillo contro Unipol assicurazioni, ha escluso la prospettata incompatibilità dell’art. 139 cod. ass. con le direttive europee.

11.− Conclusivamente le questioni sollevate dai rimettenti sono, sotto ogni profilo, non fondate.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione; dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6 della CEDU, 6 del Trattato dell’Unione europea, e 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; dal Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, per contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, con le rispettive ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2014.

F.to:

Giuseppe TESAURO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

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 Cass.7.6.11-n.12408

La sentenza della Corte di cassazione7 giugno 2011 n.12408:

 

Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, 

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il 7.4.1992, nei pressi di Trani, il ventiquattrenne P. G., a seguito della collisione tra la vettura che conduceva ed un furgone del quale il conducente R.S. aveva perso il controllo su asfalto bagnato dalla pioggia, invadendo la corsia dell'opposto senso di marcia, riportò lesioni che ne provocarono l'invalidità permanente totale (grave tetraparesi spastica, turbe mnesiche, disordini del linguaggio, importanti turbe di tipo vegetale indotte da un grosso infarto cerebrale, che occupa quasi tutto l'emisfero di destra).
Definito con sentenza di patteggiamento del 26.1.1995 il procedimento penale instaurato a carico del R. per lesioni colpose, il 24.7.1995 il P. agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti della Norditalia Assicurazioni (assicuratrice del furgone per la r.c.a.) e del R..
Domandò che i convenuti fossero condannati:
- Norditalia, al pagamento di ulteriori L. 308.310.000 rispetto al massimale di 1 miliardo di lire versato il 27.10.1994;
- e il R. al risarcirgli il danno residuo, quantificato in L. 1.347.875.000.
Entrambi i convenuti resistettero.
Con sentenza n. 303 del 1999 il tribunale di Trani rigettò la domanda sul rilievo che, dovendosi presumere il paritetico apporto causale colposo dei due conducenti in difetto dell'accertamento in concreto delle rispettive condotte, la somma già riscossa dal P. fosse ampiamente satisfattiva, pur computando svalutazione ed interessi per il tempo intercorso tra sinistro e pagamento.
2.- La corte d'appello di Bari, decidendo sugli appelli di tutte le parti con sentenza n. 944 del 2005, ha bensì determinato nel 75% la percentuale di responsabilità del R. ma, riconosciuto nel minore importo di L. 955.999.420 la somma in tale frazione dovuta al P. a titolo di risarcimento del danno "biologico, morale e patrimoniale", ha a sua volta ritenuto che quanto già ricevuto avesse estinto il suo credito complessivo.
3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione P.G., affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso la Carige Assicurazioni s.p.a. (già Norditalia), che propone ricorso incidentale basato su un unico motivo.
Resiste con controricorso anche R.S., che a sua volta propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
Il P. e la Carige hanno depositato memorie illustrative.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2.- Col primo motivo del ricorso principale il P. - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo costituito dalla sua responsabilità concorrente - si duole che la corte d'appello, pur dopo aver concluso che "certamente l'urto si verificò nella corsia di pertinenza del P., invasa dal R., che procedeva in senso inverso, dopo aver sbandato a causa del fondo stradale bagnato", abbia tuttavia mantenuto l'affermazione di responsabilità del danneggiato, sia pur rideterminata nella misura del 25%, per non avere quegli offerto la prova che "il suo comportamento fu pienamente conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza e che fece tutto il possibile per evitare il danno".
2.1.- Il ricorso incidentale del R. censura la sentenza per violazione dell'art. 2054 c.c. e per ogni possibile tipo di vizio della motivazione per aver ravvisato il maggior apporto causale colposo del medesimo in ordine alla verificatasi collisione tra i veicoli.
2.2.- Il primo motivo del ricorso principale è fondato ed è correlativamente infondato quello del R..
Correttamente il ricorrente si chiede "quale prova avrebbe dovuto offrire l'attore, quando è stato accertata inequivocabilmente l'invasione della corsia di marcia di sua competenza da parte di un veicolo privo di controllo per causa ragionevolmente imprevedibile".
Il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro (all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunchè per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sè del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.
La corte d'appello, infatti, dopo un'analitica, approfondita e niente affatto contraddittoria disamina, condotta dalla pagina 8 alla pagina 15 della sentenza, di tutti i molteplici e convergenti elementi che la avevano indotta a ricostruire come sopra indicato la dinamica del sinistro (elementi fra i quali è annoverata anche l'omessa richiesta di risarcimento da parte del conducente e proprietario dell'altro veicolo), ha concluso che "diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure può concludersi che certamente l'urto si verificò nella corsia di pertinenza del P., invasa dal R., che procedeva in senso inverso, dopo aver sbandato a causa del fondo stradale bagnato".
Ha, tuttavia, quantificato nel 25% il presunto apporto causale colposo del P. per l'esclusiva ragione che egli non aveva tuttavia "provato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il suo comportamento fu pienamente conforme alle norme sulla circolazione stradale e di comune prudenza e che fece tutto il possibile per evitare il danno". Ma si tratta di frase di stile, priva di ogni anche solo ipotetico riferimento a ciò che sarebbe stato possibile fare e che non era stato fatto dal conducente che viaggiava sulla propria corsia, sicchè l'applicazione dell'art. 2054 c.c. ha assunto l'impropria valenza di clausola limitativa della responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare la cautela dei conducenti ed a risolvere i casi dubbi.
Ne consegue la cassazione della sentenza sul punto per violazione di legge, difettando i presupposti di fatto per affermare il concorso causale presunto della stessa vittima.
3.- Col secondo motivo sono dedotte violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno. Si duole in particolare il ricorrente:
a) che la corte d'appello, "in accoglimento dell'appello incidentale del R., si sia discostata dai parametri di liquidazione del danno generalmente adottati (ossia le cd. tabelle di Milano) in favore del criterio di calcolo del punto unico nazionale";
b) che nulla sia stato riconosciuto per danno "esistenziale".
c) che, in punto di liquidazione del danno patrimoniale da danno emergente, la corte d'appello abbia immotivatamente riconosciuto solo le spese mediche documentate escludendo gli esborsi futuri e, quanto al lucro cessante, che non abbia considerato i presumibili incrementi futuri dei guadagni che sarebbero derivati dalla perduta capacità lavorativa.
Sostiene, infine, che il riconoscimento del risarcimento del danno in misura superiore ad Euro 516.000,00 (n.d.e.: equivalenti al massimale di un miliardo di lire già versato) "non potrà che determinare la condanna della compagnia al pagamento degli interessi legali sul massimale dalla data di scadenza del termine di 60 giorni dalla costituzione in mora fino alla data del pagamento".
3.1.- Va premesso che, se si verificasse quanto appena prospettato, si renderebbero applicabili i principi enunciati, tra le altre, da Cass. 8 luglio 2003, n 10715 e 13 ottobre 2009, n. 21628, in senso conforme all'assunto del ricorrente.
La doglianza (sub 3b) relativa al mancato riconoscimento del danno cd. "esistenziale" quale autonoma voce di danno è infondata alla luce di quanto chiarito da Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva.
Quelle relative alla liquidazione del danno patrimoniale emergente (di cui sub 3c) sono infondate poichè - a parte l'erronea affermazione della corte d'appello che le spese future non integrano un danno emergente (prime tre righe di pag. 21 della sentenza, che va sul punto corretta) - le ulteriori osservazioni della corte territoriale nel senso che l'appellante non aveva documentato ulteriori prevedibili interventi (le spese relative ai quali avrebbero potuto essere eventualmente richieste in separata sede) e che pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento aliunde percepite erano già sufficienti a fronteggiare i costi da affrontare per un accompagnatore, integrano apprezzamenti di fatto tali da escludere la stessa sussistenza del danno patrimoniale intesa come conseguenza pregiudizievole di un evento effettivamente incidente sul patrimonio del danneggiato.
E' invece fondata quella relativa alla liquidazione del lucro cessante da mancato reddito da lavoro, determinato in Euro 338.400, al lordo della quota del 25% da detrarre, "sulla base del reddito percepito dal danneggiato nel '91, senza tenere conto di eventuali successivi incrementi incerti nell'an e nel quantum" (così la sentenza impugnata a pag. 21). La motivazione è effettivamente insufficiente ad escludere, sulla base delle nozioni di comune esperienza delle quali il giudice deve tener conto in quanto integranti una regola di giudizio (Cass. 28 ottobre 2010, n. 22022), che fosse possibile il ricorso alla presunzione in ordine all'incremento nel futuro dei guadagni di un agente di commercio di 24 anni.
3.2.- Va a questo punto esaminato il motivo di censura sub 3a.
La corte d'appello ha affermato: "le cd. tabelle milanesi non costituiscono criterio codificato per la liquidazione del danno biologico, pur venendo applicate in diversi tribunali. In particolare questa corte drappello non le utilizza, facendosi carico delle differenze oggettive riscontrabili tra le condizioni di vita a Milano e quelle locali, ditalchè reputa maggiormente equo il criterio del calcolo di punto unico nazionale, elaborato attraverso la comparazione delle liquidazioni espresse da numerosi tribunali, equamente distribuiti tra nord, centro, sud e isole" (così la sentenza impugnata, a pag. 19, primo capoverso). Ha conseguentemente liquidato il danno biologico, in relazione all'epoca del fatto, nella sua interezza, in L. 604.000.000 (a fronte della somma di L. 932.875.000 che sarebbe risultata dall'applicazione delle tabelle milanesi), riconoscendo al danneggiato L. 453.000.000 (pari al 75%) e liquidando il danno morale spettantegli in 1/3 del predetto importo, dunque in L. 151.000.000.
3.2.1.- Conviene prendere le mosse dal preliminare rilievo che l'osservazione della giurisprudenza di merito mostra marcate disparità non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica (e, a favore dei congiunti, da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione.
Taluni uffici giudiziari si avvalgono, infatti, del criterio equitativo puro, altri liquidano il danno in esame col sistema "a punto", prevalentemente ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia; alcuni liquidano unitariamente il danno non patrimoniale ed altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno minimo alla personalizzazione del risarcimento, altri non lo fanno.
Pure sul piano dei valori tabellari di punto si registrano divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l'idea stessa dell'equità, nel senso che sarà appresso chiarito: accade, ad esempio, che ad un giovane macroleso invalido all'80% si possa riconoscere, in base alle diverse tabelle in uso ed indipendentemente dalla personalizzazione, un risarcimento che oscilla tra i 430.000 ed i 700.000 Euro; che per la morte di un figlio la forbice possa variare da 30.000 a 300.000 Euro; che alcuni tribunali attribuiscano maggior peso alla morte di un figlio rispetto a quella della moglie e che altri facciano il contrario.
Si tratta di un fenomeno che, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l'entità dell'aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto "forum shopping") o resistenze strumentali.
E' noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo; e che, mentre l'art. 139 ha ricevuto attuazione ed è stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, non è stata per contro mai emanata la pur prevista "specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica", che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, comma 1, D.Lgs. cit.) sia le "menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti" che il "valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso".
Nella perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100% e considerato che il legislatore ha comunque già espresso, quanto meno per le lesioni da sinistri stradali, la chiara opzione per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, la Corte di cassazione ritiene che sia suo specifico compito, al fine di garantire l'uniforme interpretazione del diritto (che contempla anche l'art. 1226 cod. civ., relativo alla valutazione equitativa del danno), fornire ai giudici di merito l'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia.
Ciò sulla base delle considerazioni che seguono.
3.2.2.- Vanno anzitutto ribaditi i principi secondo i quali la liquidazione equitativa del danno può ritenersi sufficientemente motivata - ed è pertanto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità - allorquando il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico seguito; e che essa è invece censurabile se sia stato liquidato un importo manifestamente simbolico o non correlato alla effettiva natura od entità del danno;
o quando nella sentenza di merito non si dia conto del criterio utilizzato, o la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto, o la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso.
Ma equità non vuoi dire arbitrio, perchè quest'ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Affermare allora che la liquidazione equitativa è insindacabile a condizione che risulti congruamente motivata equivale ad ammettere che dell'equità possa darsi una giustificazione razionale a posteriori. Di conseguenza, il controllo in sede di legittimità del giudizio equitativo esige che preliminarmente si stabilisca quale sia la nozione di "equità" recepita dall'ordinamento nell'art. 1226 cod. civ..
Il concetto di equità ricorre in numerose norme del codice civile:
oltre al già ricordato art. 1226 - che, come l'art. 2056, consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne il preciso ammontare - l'art. 1374 include l'equità tra le fonti di integrazione del contratto, l'art. 1450 consente la riduzione ad equità del contratto per evitarne la rescissione, l'ultimo comma dell'art. 1467 permette la riduzione ad equità del contratto risolubile per eccessiva onerosità sopravvenuta, gli artt. 1733, 1748 e 1755 cod. civ. consentono di fissare secondo equità la misura della provvigione dovuta al commissionario all'agente ed al mediatore, gli artt. 2045 e 2047 attribuiscono alla vittima di illeciti causati in stato di necessità o dall'incapace il diritto ad un'equa indennità, gli artt. 2263 e 2500 quater fissano secondo equità la ripartizione dei guadagni e delle perdite nei confronti del socio d'opera nella società semplice e la quota spettante al socio d'opera nel caso di fusione societaria.
Il principio di equità è altresì richiamato da numerose, ulteriori disposizioni: così, l'art. 2, comma 2, lettera e), del menzionato codice del consumo riconosce il diritto "all'equità nei rapporti contrattuali" come diritto fondamentale del consumatore; il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 7, comma 1, (sul ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali) commina la sanzione della nullità all'accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti "gravemente iniquo" in danno del creditore; l'art. 493 cod. nav. prevede l'erogazione di un indennizzo equitativo a chi abbia effettuato il salvataggio di persone in mare.
Dalle previsioni che precedono scaturisce un concetto di equità che racchiude in sè due caratteristiche.
La prima è l'essere essa uno strumento di adattamento della legge al caso concreto. La norma giuridica infatti, in quanto astratta, non può mai prevedere tutte le ipotesi concretamente verificabili: il che si designa con la tradizionale affermazione secondo la quale l'equità sarebbe la regola del caso concreto, individuata non attraverso un'interpretazione o estrapolazione del testo della legge, ma dello spirito di quest'ultima, inteso quale regola di adeguatezza della fattispecie astratta al caso sub iudice. Ma l'adattamento dell'ordinamento al caso concreto, attraverso la creazione di una regola ad hoc in difetto della quale pretese meritevoli di tutela resterebbero insoddisfatte (com'è per gli artt. 1226, 1374 e 2056 cod. civ.) non esaurisce il senso ed il contenuto della nozione di equità.
Essa - ed è la caratteristica che viene qui specificamente in rilievo - ha anche la funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa: sotto questo profilo l'equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie. Alla nozione di equità è quindi consustanziale non solo l'idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione. Lo attestano inequivocamente, tra gli altri, gli artt. 1450, 1467, 1733, 1748, 1755, 2045, 2047, 2263 e 2500 quater cod. civ.; che consentono tutti di ristabilire un equilibrio turbato, quindi una "proporzione" tra pretese contrapposte.
Così intesa, l'equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., perchè consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio.
Equità, in definitiva, non vuoi dire soltanto "regola del caso concreto", ma anche "parità di trattamento". Se, dunque, in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l'equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriatezza della regola applicata.
Ciò è tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l'interesse leso (ad esempio, la salute o l'integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio areddituale subito dal danneggiato; e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicchè solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particulare.
3.2.3.-. La regola della proporzione, intesa quale parità di trattamento, è già stata affermata in numerose occasioni sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione, con riferimento alla liquidazione del danno biologico.
Nella motivazione della sentenza 14 luglio 1986, n. 184, la Consulta chiarì che nella liquidazione del danno alla salute il giudice deve combinare due elementi: da un lato una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto;
dall'altro elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana.
Il criterio della compresenza di uniformità e flessibilità è stato condiviso da questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito deve innanzitutto individuare un parametro uniforme per tutti, e poi adattare quantitativamente o qualitativamente tale parametro alle circostanze del caso concreto.
In definitiva la liquidazione equitativa dei danni alla persona deve evitare due estremi:
da un lato, che i criteri di liquidazione siano rigidamente fissati in astratto e sia sottratta al giudice qualsiasi seria possibilità di adattare i criteri legali alle circostanze del caso concreto (in questo modo l'ordinamento garantirebbe sì la massima uguaglianza, oltre che la prevedibilità delle decisioni, ma impedirebbe nello stesso tempo un'adeguata personalizzazione del risarcimento);
- dall'altro, che il giudizio di equità sia completamente affidato alla intuizione soggettiva del giudice, al di fuori di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni (sarebbe, infatti, bensì teoricamente assicurata un'adeguata personalizzazione del risarcimento, ma verrebbe meno la parità di trattamento e, con essa, la prevedibilità dell'esito del giudizio, costituente uno dei più efficaci disincentivi alle liti giudiziarie).
Il conseguimento di una ragionevole equità nella liquidazione del danno deve perciò ubbidire a due principi che, essendo tendenzialmente contrapposti (la fissazione di criteri generali e la loro adattabilità al caso concreto), non possono essere applicati in modo "puro". Il contemperamento delle due esigenze di cui si è detto richiede sistemi di liquidazione che associno all'uniformità pecuniaria di base del risarcimento ampi poteri equitativi del giudice, eventualmente entro limiti minimi e massimi, necessari al fine di adattare la misura del risarcimento alle circostanze del caso concreto.
Non sarebbe infatti possibile ritenere rispettata la regola di uguaglianza per il solo fatto che i criteri standard per la liquidazione del danno non patrimoniale risultino uniformi per le controversie decise dal medesimo ufficio giudiziario o dal medesimo giudice; e costituirebbe una contradictio in adiecto l'affermare che l'equità in linea di principio esige (anche) parità di trattamento e l'accettare poi che tale parità possa appagarsi di un'uniformità solo locale. La circostanza che lesioni della stessa entità, patite da persone della stessa età e con conseguenze identiche, siano liquidate - come sopra s'è rilevato - in modo fortemente difforme non può ritenersi una mera circostanza di fatto, come tale indeducibile al cospetto della Corte di cassazione e da questa incensurabile; deve, al contrario, apprezzarsi come violazione della regola di equità, per come sopra ricostruita, in quanto tale soggetta al giudizio di legittimità: come l'"equità-adeguatezza" costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto, sicchè quell'apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, così spetta alla Corte di cassazione stabilire quali siano i criteri generali cui i giudici di merito devono attenersi nel loro delicato ufficio per far sì, da un lato, che l'equità non rischi di trasmodare in involontario arbitrio e, dall'altro, che cessi finalmente l'insopportabile disparità di trattamento tra cittadino e cittadino.
E' dunque possibile affermare che:
a) intesa l'equità anche come parità di trattamento, non può essere sottratta al sindacato in sede di legittimità la corretta applicazione da parte del giudice del merito delle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., come sopra ricostruite;
b) il rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzione di cui si è detto presuppone l'adozione di un parametro di liquidazione uniforme, che possa essere modulato a seconda delle circostanze del caso concreto;
c) poichè, ai sensi dell'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, è compito della Corte di cassazione assicurare l'esatta osservanza, "l'uniforme interpretazione della legge" e "l'unità del diritto oggettivo nazionale", non esula dai suoi poteri-doveri quello di dettare i criteri necessari affinchè sia garantita l'interpretazione uniforme delle menzionate disposizioni normative, riguardate come affermative anche del principio della parità di trattamento.
La correttezza della conclusione in ordine al potere della Corte di dettare valori medi di riferimento per la stima del danno alla persona a seguito dell'operata interpretazione dell'art. 1226 cod. civ. è avallata dall'art. 3 Cost. che, imponendo la parità di trattamento tra i cittadini, non consente interpretazioni della legge che quella parità violino proprio in materia di diritti fondamentali; dall'art. 32 Cost. che, proclamando solennemente la inviolabilità del diritto alla salute, non sarebbe coerentemente applicato se il ristoro del danno derivato dalla sua lesione ubbidisse a diversi criteri in relazione alla localizzazione del giudice competente; dal novellato art. 111 Cost., comma 2, volta che la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, garantita dall'esistenza di un minimo comune denominatore dell'equità risarcitoria, è il principale strumento in grado di deflazionare il contenzioso, smorzando da un lato appetiti indebiti, dall'altro resistenze ingiustificate.
Questa Corte del resto, nella parte in cui ha ammesso, sia pure sotto il profilo del vizio di motivazione, che la liquidazione equitativa compiuta dal giudice di merito possa essere sindacata se incongrua e quindi "sproporzionata" rispetto al caso concreto, ha in qualche modo già riconosciuto quanto si è venuti fin qui dicendo; che, cioè, l'equità è anche "proporzione" e che non possono essere accettate liquidazioni equitative che si discostino da un minimo comune denominatore dell'equità risarcitoria (cfr., tra le tante, Cass. 12 dicembre 2008, n. 21191; 28 novembre 2008, n. 28407; 29 settembre 2005, n. 19171; 3 agosto 2005, n. 16225; 23 febbraio 2005, n. 3766;
21 maggio 1996, n. 4671).
3.2.4.- Va dunque stabilito quale il comune denominatore sia e, prim'ancora, se per i danni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo, si debba o no operare l'applicazione analogica dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, dettato per il ristoro dei danni alla persona causati da sinistri stradali.
Tre linee di pensiero si contendono il campo.
La prima, favorevole all'applicazione analogica, si basa sul rilievo che tra lesioni derivanti dalla circolazione stradale e lesioni derivanti da altre cause non v'è altra differenza che il mezzo col quale le lesioni sono state inferte; e proclama tale differenza giuridicamente irrilevante, salva la valutazione di conformità della disposizione citata alla Costituzione nella parte in cui pone un tetto alla personalizzazione del danno e rende potenzialmente inadeguata la somma complessivamente riconoscibile a titolo di risarcimento (la Corte costituzionale, investita dal giudice di pace di Torino della relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 Cost., l'ha dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza 28 aprile 2011, n. 157 per ravvisate carenze di prospettazione da parte del giudice di pace a quo).
La seconda, contraria all'applicazione analogica, fa leva sulla collocazione della disposizione nel "Codice delle assicurazioni private" e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti", e sulla ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si considera che, nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi.
La terza linea di pensiero si fonda sul riferimento del codice delle assicurazioni al solo danno "biologico", sicchè resterebbero comunque estranei all'ambito applicativo della disposizione in commento i pregiudizi di carattere non patrimoniale consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche patite dalla vittima (il "vecchio" danno morale), che sarebbero indennizzabili, anche in ambito di r.c.a., mediante il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione del risarcimento.
La corretta soluzione è la seconda, fondata su considerazioni che questa Corte considera preclusive di un'applicazione analogica: per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione varranno dunque i criteri di cui al paragrafo successivo, indipendentemente dalla gravita dei postumi (inferiori o superiori al 9%), e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni.
Quanto ai postumi di lieve entità derivati invece da lesioni verificatesi per sinistri stradali, il citato art. 139 va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del 2008, le quali (al paragrafo 4.9 delle sentenze più volte citate) hanno affermato: che costituisce componente del danno biologico "ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca"; che determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo; che il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso.
Ora, l'art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto.
Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3).
Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione.
3.2.5.- In un sistema caratterizzato da divergenti applicazioni del concetto di equità, la Corte di cassazione è dunque chiamata ad effettuare un'opzione tra i tanti criteri concretamente adottati dalla giurisprudenza. Criteri che si pongono tutti su un piano di pari dignità concettuale e che costituiscono il frutto degli spontanei, lodevoli e spesso assai faticosi sforzi dei giudici di merito volti al perseguimento, in ambito necessariamente locale, degli stessi scopi che si intende ora realizzare sul piano nazionale.
Il criterio della media aritmetica, al quale vien fatto immediatamente di pensare e che in teoria consentirebbe di indicare come equo un valore rispetto al quale le liquidazioni previgenti presentano il minore scostamento in termini assoluti, trova molteplici e determinanti controindicazioni.
La prima è che la media sarebbe arbitrariamente effettuata tra valori con pesi ponderali assai diversi. Ignoto sostanzialmente essendo il numero delle precedenti decisioni alle quali ciascun ufficio giudiziario ha fatto riferimento per elaborare le proprie tabelle, sta il fatto che ogni ufficio ha un suo proprio organico di magistrati, che il numero dei casi decisi è profondamente diverso tra i vari tribunali, che gli ambiti territoriali dei vari circondari e distretti presentano marcatissime differenze, così come il numero degli abitanti e quello degli avvocati in ognuno di essi operanti.
Sarebbe, così, privo di qualsiasi senso logico fare una media, considerando paritetica l'incidenza dei valori indicati in ciascuna tabella, fra quelle elaborate da tribunali cui siano addetti poche decine di giudici e quelle adottate presso uffici giudiziari dove operino diverse centinaia di magistrati. Difettano, del pari, indici di sicura attendibilità al fine dell'attribuzione di pesi ponderali diversificati.
La seconda controindicazione è insita nel rilievo che una media è possibile solo tra valori aritmetici e non anche tra criteri di liquidazione, spesso non omogenei.
La terza controindicazione è costituita dalla inopportunità che la Corte di legittimità contrapponga una propria scelta a quella già effettuata dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni (come, ad esempio, Napoli) che, al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, hanno posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale.
Essi costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Consta, d'altronde, che anche delle menzionate diversità l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha tenuto conto allorchè, a seguito di un dibattito al quale hanno partecipato giudici ed avvocati (taluni anche fiduciari di importanti compagnie assicurative), il 25 giugno 2009 ha adottato la nuova tabella, significativamente denominata - in ossequio ai principi enunciati dalle sezioni unite del 2008, dunque considerati, in una alle conseguenze macroeconomiche delle decisioni assunte, in termini di costi e benefici sia sociali che assicurativi - non più "Tabella per la liquidazione del danno biologico", bensì "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", di recente aggiornata (il 23.3.2011) in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'I.S.T.A.T. nel periodo 1.1.2009 - 1.1.2011.
Sono stati contestualmente approvati i nuovi "Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale", ai quali pure occorrerà fare riferimento, anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento.
3.2.6.- Va qui chiarito che l'avere assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui all'art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1, non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati.
Perchè il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti.
In tanto, dunque, la violazione della regala, iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito (come accaduto nel caso di specie).
4.- La Carige Assicurazioni si duole col ricorso incidentale di essere stata ritenuta obbligata al pagamento di rivalutazione ed interessi, senza adeguata motivazione che ne ponesse in luce il colpevole ritardo nell'adempimento, "al di là della somma costituente il già corrisposto massimale".
4.1.- La censura è inammissibile per difetto di interesse.
Presupposto ne sarebbe che la società assicuratrice (allora Norditalia) fosse stata effettivamente condannata al pagamento, per interessi e maggior danno da svalutazione, oltre i limiti del già versato massimale di L. 1.000.000.000. Ebbene, non solo così non è, ma la corte d'appello ha espressamente detto infondata la relativa domanda del P., dichiarando poi in dispositivo che il medesimo era stato completamente risarcito con la riscossione della somma suddetta.
5.- Conclusivamente, accolti il primo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale, va rigettato il ricorso incidentale del R. e dichiarato inammissibile quello della Carige.
La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, che deciderà in base ai seguenti principi di diritto:
"a) il principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sè del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto;
b) poichè l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto".
Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, accoglie il primo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale del R. e dichiara inammissibile quello della Carige Assicurazioni, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011