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(aggiornato al 2.2.2018)

 - vedi anche su questo sito "il contributo unificato D.Lvo 115/2002"

La dichiarazione di valore della causa

                                     dichiarazione di valore

La dichiarazione del valore della causa ai fini della determinazione del contributo unificato era


originariamente prevista dall'articolo 9 comma 5 della legge 23/12/1999 n. 488 il quale prevedeva:


“Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura
civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto
introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la
parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo
gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non si provveda, il giudice
dichiara l'improcedibilità della domanda.”


Questa  norma fu abrogata dall'art. 298 del “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA” (D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115).
Peraltro l'art. 14 del medesimo decreto prevedeva che “La parte che per prima si costituisce in giudizio,
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa
istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del
contributo unificato.
Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita
dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione
a debito.
La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o
svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.”


Infine la Legge 17 agosto 2005, n.168 all'art. 9-bis, rubricato “Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115” ha disposto che “Al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...omissis...
b) all'articolo 14 (L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono inserite le seguenti: "senza tener conto
degli interessi”


Pertanto la norma vigente in materia di contributo unificato dispone che:

Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tener conto degli
interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto
introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

 

Questo è la formulazione dell'attuale art. 14 del DPR 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) (aggiornato al 2.2.2018):

  • ARTICOLO N.14

     Obbligo di pagamento.

  • 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

    1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato (1).

    2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (2).

    3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta (3).

    3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (4).

    3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito dalla somma di queste (5).

    (1) Comma inserito dall'articolo 19, comma 3, lettera b), del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicazione vedi il comma 6-bis del medesimo articolo 19.

    (2) Comma modificato dall' articolo 9-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

    (3) Comma sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

    (4) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 6, lettere u), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

    (5) Comma aggiunto dall' articolo 1, comma 26, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.