Blue Flower

Patrocinio a spese dello Stato e spese di notifica degli atti giudiziari

 

1) Vedi QUI la Disposizione n.16406 del 2017 della Corte d'Appello di Roma.sulla notifica degli atti giudiziari di parte ammessa a Patrocinio a spese dello Stato.

 

2) Qui di seguito la Circolare richiamata del 13 settembre 2013: (vedi LINK)

Circolare 13 settembre 2016 - Decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio con riguardo al pagamento dei diritti di notifica dell'atto introduttivo di un giudizio nel processo civile, nell'ipotesi di depositata istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine e di non ancora ottenuta delibera di ammissione

13 settembre 2016

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. IV-DOG/035/2016/CA
Allegati:1
Prot. m_dg.DOG.13/09/2016.0123372.U

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ROMA

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

E, p.c. ALLA DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
SEDE
Rif.Prot. m_dg.DAG.05/05/2016.0082238.U)

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE

OGGETTO: Circolare Uffici NEP – Decorrenza degli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio con riguardo al pagamento dei diritti di notifica dell’atto introduttivo di un giudizio nel processo civile, nell’ipotesi di depositata istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine e di non ancora ottenuta delibera di ammissione.

E’ pervenuta dalla Direzione Generale della Giustizia Civile apposita nota richiamata in indirizzo riguardante quesito, formulato da un avvocato del Foro di Paola, con il quale si chiede di chiarire la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, con riferimento al pagamento dei diritti di notifica dell’atto introduttivo di un giudizio nell’ipotesi di depositata istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine e di non ancora ottenuta delibera di ammissione.

Come è noto, la materia in esame, nelle linee generali, è stata affrontata nella circolare prot. m_dg.DAG.14/07/2015.1033148.U (All. 1), emanata dalla Direzione Generale della Giustizia Civile, nella quale viene precisato che “il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 non disciplina in modo esplicito la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato nel processo civile mentre, all’art. 109 del citato d.P.R., stabilisce espressamente la decorrenza dell’istituto nel processo penale riconducendo tale momento alla <data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato>”.

Diversamente dalla disciplina adottata per le cancellerie civili, per le quali l’Amministrazione ha ritenuto opportuno uniformarsi all’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011 – secondo cui “il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile” – per gli Uffici NEP tale soluzione non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate.

In primo luogo, l’Ufficio NEP all’atto della presentazione dell’atto introduttivo del giudizio di cui trattasi, da parte del difensore della parte richiedente, deve provvedere in base alla tipologia del medesimo – a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato – alla registrazione nel registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

A differenza della cancelleria che – qualora non venga emanato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il giudizio richiesto – provvede ad attivare l’iter procedurale per il recupero delle spese occorse nelle more dell’emanazione del predetto provvedimento ai sensi della precitata normativa del Testo Unico delle spese di giustizia, l’Ufficio NEP – in caso di esito negativo della richiesta di gratuito patrocinio – è, allo stato, impossibilitato ad attivare la procedura di recupero dei diritti di notifica, indennità di trasferta ed eventuali spese postali relativi all’atto notificato in regime di esenzione, avendo definito la natura dell’atto al momento della sua iscrizione nel registro cronologico informatico GSU WEB – nel caso di specie, come atto esente – che non prevede peraltro possibilità di rettifiche tecniche per inserire spese addebitate alla parte in un secondo momento per la ragioni di cui sopra, ipotesi che qualora fosse praticabile avrebbe ripercussioni sullo stato della contabilità mensile dell’Ufficio NEP interessato.

Pertanto, la parte richiedente la notifica di un atto facente di un giudizio per il quale è stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di ammissione, deve anticipare all’Ufficio NEP le somme necessarie per procedere alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell’emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati interpellato.

Roma, 13 settembre 2016

Il Direttore generale
Barbara Fabbrini