( Con Provv. 24 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82,
S.O.) l'Ufficio Italiano dei Cambi ha emanato le istruzioni applicative
in materia di obblighi di identificazione, registrazione e
conservazione delle informazioni nonchè di segnalazione delle
operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del
riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari.)
D.M. 3-2-2006 n. 143
Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari
previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56,
recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività illecite.
Epigrafe
Premessa
Parte I - Disposizioni generali
1. Definizioni.
2. Destinatari.
3. Obblighi applicabili.
Parte II - Disposizioni specifiche
Titolo I - Identificazione dei clienti
4. Identificazione diretta.
5. Identificazione indiretta.
6. Identificazione a distanza.
Titolo II - Acquisizione, registrazione e conservazione delle informazioni
7. Modalità della registrazione.
8. Protezione dei dati e delle informazioni.
9. Archivio unico.
10. Recupero di crediti.
11. Custodia e trasporto di contante, titoli o valori.
12. Agenzia di affari in mediazione immobiliare.
13. Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte.
14. Commercio di oro e di oggetti preziosi.
15. Gestione di case da gioco.
16. Mediazione creditizia.
17. Agenzia in attività finanziaria.
Parte III - Disposizioni finali
18. Disposizioni finali e transitorie.
D.M. 3 febbraio 2006, n. 143.
Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle
informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3,
comma 2, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della
direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
illecite
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14,
recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2002»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente:
«Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
attività illecite»;
Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante:
«Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei
titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 recante
«Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di
capitali di provenienza illecita ad attività non finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a
norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Comitato antiriciclaggio espresso nella riunione del 13 luglio 2004;
Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2005 del 23 dicembre 2005;
Adotta il seguente regolamento:
Parte I - Disposizioni generali
1. Definizioni.
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle
Comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
b) «legge antiriciclaggio», il decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;
c) «decreto», il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
56, recante: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi da attività illecite»;
d) «codice in materia di protezione dei dati personali» il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi;
f) «operatori», i soggetti indicati nell'articolo 2 del presente regolamento;
g) «personale incaricato», il personale dipendente e i
collaboratori esterni dei quali gli operatori si avvalgono per lo
svolgimento dell'attività;
h) «cliente», il soggetto che compie operazioni con gli operatori;
i) «dati identificativi», il nome e il cognome, il luogo e
la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del
documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona
fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
l) «mezzi di pagamento», il denaro contante, gli assegni
bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi
assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di
pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilità finanziarie;
m) «operazione frazionata», un'operazione unitaria sotto il
profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere
attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un
circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a
12.500 euro;
n) «archivio unico», un archivio nel quale i soggetti
conservano in modo accentrato tutte le informazioni acquisite
nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione,
secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Destinatari.
1. Il presente regolamento si applica agli operatori che esercitano, ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374, le seguenti attività:
a) recupero di crediti per conto terzi;
b) custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;
c) trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate;
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare;
e) commercio di cose antiche;
f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte;
g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi;
i) gestione di case da gioco;
l) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane;
m) mediazione creditizia;
n) agenzia in attività fmanziaria.
2. Il presente regolamento si applica altresì alle succursali
italiane degli operatori indicati alle lettere precedenti aventi sede
legale in uno stato estero.
3. Obblighi applicabili.
1. Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione si
applicano in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento
professionale delle attività di cui all'articolo 2.
2. Tenendo conto delle disposizioni particolari formulate per ciascuna categoria, gli operatori devono:
a) identificare i clienti in relazione alle operazioni che comportino
la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo
superiore a 12.500 euro salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma
1, del presente regolamento;
b) istituire l'archivio unico;
c) registrare e conservare nell'archivio unico i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni.
3. Gli operatori devono inoltre segnalare le operazioni sospette di cui
all'articolo 3 della legge antiriciclaggio, con particolare riguardo
alle operazioni frazionate, secondo le indicazioni e le modalità
formulate dall'UIC.
4. Gli operatori, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di
operazioni di riciclaggio, devono istituire misure di controllo interno
e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori,
anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti.
5. L'attività dei clienti deve essere valutata con
continuità nel corso del rapporto, individuando eventuali
incongruenze rispetto al profilo di rischio di riciclaggio.
6. Gli operatori devono dotarsi di strumenti tecnici idonei a conoscere
le operazioni eseguite dal cliente nel giorno dell'operazione e nei
sette giorni precedenti, al fine di valutare se si tratti di parti di
un'unica operazione.
7. Ai fini dell'individuazione del valore delle operazioni e della
registrazione delle stesse nell'archivio unico non deve procedersi alla
compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo
stesso cliente.
8. Gli operatori non sono tenuti all'istituzione dell'archivio unico qualora non vi siano dati da registrare.
Parte II - Disposizioni specifiche
Titolo I - Identificazione dei clienti
4. Identificazione diretta.
1. Salvo quanto previsto negli articoli 5 e 6 del presente regolamento,
l'identificazione deve essere effettuata dagli operatori, anche
attraverso il personale incaricato, volta per volta, all'atto
dell'operazione, in presenza del cliente, attraverso un documento
valido per l'identificazione, non scaduto. Si considerano validi per
l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di
cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per
l'identificazione. All'atto dell'identificazione i clienti forniscono
per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte
le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto
dei quali operano.
3. Qualora cliente sia una società o un ente, ovvero qualora il
cliente operi per conto di una società o di un ente, deve essere
verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono
essere acquisite informazioni necessarie per individuare gli
amministratori e i proprietari effettivi di tale società o ente.
4. Qualora cliente sia uno dei soggetti previsti nell'articolo 2, comma
1, dalla lettera a) alla lettera l) del decreto, la disposizione di cui
al precedente comma non si applica e, ai fini dell'identificazione,
è sufficiente l'acquisizione dei dati identificativi.
5. È in ogni caso necessario procedere all'identificazione
diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione
effettuata ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento non
sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle
informazioni necessarie.
5. Identificazione indiretta.
1. Non è necessario procedere all'identificazione diretta nei seguenti casi:
a) per i clienti già identificati in relazione ad una operazione
in precedenza posta in essere, semprechè le informazioni
già acquisite siano aggiornate;
b) in relazione ad operazioni che sono effettuate con sistemi di cassa
continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso
soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante
carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare
del rapporto al quale ineriscono;
c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da
acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate
o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni;
d) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione
della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana,
così come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 153.
6. Identificazione a distanza.
1. Non è necessario procedere all'identificazione di cui agli
articoli 4 e 5 qualora ai clienti sia stata rilasciata attestazione da
uno dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo presso i
quali gli stessi sono titolari di conti o rapporti e in relazione ai
quali sono stati già identificati di persona.
2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra
il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del
conto o del rapporto presso l'intermediario attestante, nonchè
l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
3. L'attestazione può essere rilasciata dai seguenti soggetti:
a) intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione
europea, così come definiti nell'articolo 1, lettera A) e
lettera B), numeri 2), 3) e 4), della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti
all'Unione europea purchè aderenti al Gruppo di azione
finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche
italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
4. L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a
valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di
persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dal soggetto che
deve procedere all'identificazione.
5. L'UIC può indicare ulteriori forme e modalità
particolari dell'idonea attestazione anche tenendo conto
dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.
6. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da
soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. Per
«insediamento fisico» si intende un luogo destinato allo
svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo,
diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il
soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in
tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo
pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta,
deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che
ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.
Titolo II - Acquisizione, registrazione e conservazione delle informazioni
7. Modalità della registrazione.
1. Le informazioni relative ai dati identificativi del cliente e del
soggetto per conto del quale questo opera, alla data, all'importo e
alla tipologia delle operazioni e dei mezzi di pagamento devono essere
registrate nell'archivio unico tempestivamente e, comunque, non oltre
il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione.
2. Nell'indicazione dell'importo delle operazioni deve essere
evidenziata la parte in contanti. Le registrazioni degli importi
espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al
cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio
indicativo del giorno precedente l'operazione; in ogni caso, deve
essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione
è espressa.
8. Protezione dei dati e delle informazioni.
1. Agli obblighi di identificazione e registrazione previsti nel
presente regolamento si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 11 del codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Gli operatori devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad
assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia
di protezione dei dati personali.
3. L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e
segnalazione costituisce «trattamento dei dati», come
definito nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del codice in materia di
protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono
effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la
diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi
alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati
del trattamento è effettuata con le modalità di cui
all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.
4. Nella tenuta dell'archivio previsto all'articolo 9, gli operatori
sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza
contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione
dei dati personali.
9. Archivio unico.
1. L'archivio unico è formato e gestito a cura di ciascun
operatore. L'UIC indica standard e criteri per la registrazione e la
conservazione tramite procedure informatiche.
2. È possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione
dell'archivio unico, di un autonomo centro di servizio, ferme restando
le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico
dell'operatore e purchè sia assicurato a quest'ultimo l'accesso
diretto e immediato all'archivio stesso.
3. L'archivio unico deve essere gestito in modo tale da assicurare la
chiarezza e la completezza delle informazioni, la loro conservazione
secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle
informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la
facilità di consultazione. Deve essere comunque garantita la
distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a
ciascun operatore non finanziario.
4. Qualora vi sia necessità di modificare informazioni
già acquisite nell'archivio unico, a seguito della modifica di
elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione,
occorre evidenziare con chiarezza le modifiche apportate conservando
evidenza dell'informazione precedente.
5. Le informazioni registrate nell'archivio unico devono essere
conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione.
6. Per l'accertamento dei fatti in un procedimento penale o in un
procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, le
informazioni e i dati, contenuti nell'archivio unico tenuto
dall'operatore non finanziario, sono acquisiti per ordine
dell'autorità giudiziaria.
7. L'UIC adotta disposizioni applicative per le modalità della
tenuta dell'archivio unico nei casi di cessione di dipendenze, di
cessione di rami di azienda, di scissione, di fusione, nonchè
nei casi di trasformazione degli operatori in una diversa forma
giuridica ovvero in un diverso operatore ugualmente compreso tra quelli
indicati nell'articolo 2.
8. Gli operatori indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f),
g), h) e l), del presente regolamento possono assolvere agli obblighi
di identificazione e di registrazione richiamati dall'articolo 3, comma
1, del presente regolamento, utilizzando i registri ed integrando i
dati richiesti ai sensi degli articoli 119, 120 e 128 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
9. Gli operatori indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del
presente regolamento possono assolvere agli obblighi di identificazione
e di registrazione integrando i dati richiesti a norma dell'articolo
1760, n. 3, del codice civile.
10. Recupero di crediti.
1. Gli operatori che esercitano l'attività di recupero di
crediti, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente
regolamento, devono identificare il cliente che conferisce 1'incarico e
devono acquisire e registrare nell'archivio unico le informazioni
relative:
a) all'identità del cliente e, se diverso, del creditore;
b) alla data del conferimento dell'incarico;
c) al valore complessivo dei crediti da recuperare;
d) all'importo dei crediti e alle generalità dei debitori, per i crediti di valore superiore a 12.500 euro.
2. Per le riscossioni di valore superiore a 12.500 euro devono essere
registrati, entro trenta giorni, le generalità del debitore o di
chi provvede al pagamento, la data della riscossione e i mezzi di
pagamento utilizzati.
11. Custodia e trasporto di contante, titoli o valori.
1. Gli operatori che svolgono le attività di custodia e
trasporto di denaro contante, titoli o valori, indicati nell'articolo
2, comma 1, lettere b) e c), del presente regolamento, devono
identificare il soggetto che conferisce l'incarico. In caso di
custodia, deve essere identificato anche il soggetto che richiede la
restituzione dei beni, se diverso dal soggetto che ha conferito
l'incarico o dall'effettivo titolare.
2. Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative:
a) all'identità del cliente che conferisce l'incarico;
b) alle generalità del mittente e del destinatario, acquisite direttamente o fornite dal cliente;
c) alla data dell'operazione;
d) al valore e al tipo dei beni oggetto dell'incarico.
12. Agenzia di affari in mediazione immobiliare.
1. Gli operatori che svolgono l'attività di agenzia di affari in
mediazione immobiliare, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera d),
del presente regolamento, devono identificare le parti dei contratti
per i quali intervengono.
2. Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi delle parti;
b) alla data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
c) al prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione.
3. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo
nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di
compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo.
13. Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte.
1. Gli operatori che svolgono le attività di commercio di cose
antiche e di esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, indicati
nell'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), del presente regolamento,
devono identificare le controparti, acquirenti e venditori.
2. Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi delle controparti;
b) alla data dell'operazione;
c) all'importo dell'operazione;
d) ai mezzi di pagamento impiegati.
14. Commercio di oro e di oggetti preziosi.
1. Gli operatori che svolgono le attività di commercio di oro e
di fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l'importazione e
l'esportazione, di oggetti preziosi, indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettere g), h) e l), del presente regolamento, devono acquisire e
registrare nell'archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi delle controparti;
b) alla data dell'operazione;
c) al tipo dell'operazione;
d) all'importo dell'operazione e ai mezzi di pagamento impiegati.
2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, gli
operatori di cui al comma 1 possono avvalersi delle informazioni
acquisite ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000,
n. 7, e delle relative disposizioni di attuazione.
15. Gestione di case da gioco.
1. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da
gioco, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera i), del presente
regolamento, devono identificare i soggetti che compiono operazioni di
acquisto e di cambio di «fiches» o di altri mezzi di gioco
per importo superiore a 1.500 euro.
2. L'identificazione dei clienti non va rinnovata qualora già
identificati al momento dell'ingresso, salvi i casi di dubbio sui dati
identificativi rilasciati.
3. Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) alla data e alla tipologia dell'operazione;
c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.
16. Mediazione creditizia.
1. Gli operatori che svolgono l'attività di mediazione
creditizia, indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera m), del presente
regolamento, devono identificare il soggetto che richiede il
finanziamento.
2. Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) agli estremi dell'intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto;
c) alla data della concessione del finanziamento;
d) all'ammontare e al tipo del finanziamento accordato.
3. I mediatori creditizi forniscono all'intermediario, con il quale
mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie
per l'identificazione di quest'ultimo.
17. Agenzia in attività finanziaria.
1. Gli operatori che svolgono l'agenzia in attività finanziaria,
indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera n), del presente
regolamento, devono identificare i soggetti nei confronti dei quali
svolgono l'attività di promozione e conclusione dei contratti.
2. Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) alla data della consegna dei mezzi di pagamento;
c) all'ammontare e al tipo dei mezzi di pagamento.
Parte III - Disposizioni finali
18. Disposizioni finali e transitorie.
1. Il registro previsto dall'articolo 9, commi 8 e 9, deve essere
costituito o integrato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
2. Il termine per la costituzione dell'archivio unico tramite strumenti
informatici è di sessanta giorni dall'emanazione delle
indicazioni previste dall'articolo 9, comma 1.
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