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| Le norme antiriciclaggio La normativa antiriciclaggio ha suscitato grande preoccupazione tra i professionisti, in particolare tra gli avvocati. Queste le linee direttive e la normativa, con i riferimenti normativi ed i link sulla normativa comunitaria, che sono state riordinate anche in un indice dettagliato Una prima direttiva europea in materia di lotta contro il riciclaggio è del 1991. direttiva 91/308/CEE del 28 giugno 1991. Essa obbligava semplicemente gli stati membri a combattere il riciclaggio. La storia di questo provvedimento europeo, le sue modificazioni ed i riferimenti si trovano in questa pagina tematica sulla direttiva 91/308/CEE La seconda direttiva europea (direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001) entra più incisivamente nel merito della questione, allo scopo di impedire il fenomeno del riciclaggio del denaro sporo, e definisce i reati gravi collegati al riciclaggio, oltre a precisare la nozione di riciclaggio. Questa direttiva per la prima volta comprende tra i destinatari i professionisti:, come si legge nella premessa, anche se il legislatore europeo si rende conto della incompatibilità, nell'attività di avvocato, tra la difesa processuale e l'obbligo di denuncia del proprio cliente: "(15) Gli obblighi stabiliti dalla direttiva in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette dovrebbero essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio. (16) I notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni della direttiva quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali. (17) Tuttavia, quando dei professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l'obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti. (......) (20) Nel caso dei notai e dei professionisti legali
indipendenti, per tenere debitamente conto dell'obbligo di riservatezza
che vincola detti professionisti ai loro clienti, gli Stati membri
dovrebbero essere autorizzati a designare l'ordine degli avvocati o
qualunque altro organismo di autoregolamentazione dei liberi
professionisti come organo a cui questi professionisti segnalano
eventuali casi di riciclaggio. Le regole riguardanti il trattamento di
tali segnalazioni e la loro eventuale trasmissione alle autorità
responsabili per la lotta contro il riciclaggio e, in generale, le
forme appropriate di cooperazione tra gli ordini degli avvocati o altri
organismi professionali e dette autorità devono essere determinate
dagli Stati membri.
La direttiva del 2001 dunque pone
l'obbligo di identificazione del cliente e di comunicare
all'autorità responsabile qualsiasi fatto rilevante ai
dìfini della lotta al riciclaggio del denaro sporco.
Con una terza direttiva (direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005) vengono introdotte disposizioni più specifiche e dettagliate sulla identificazione del cliente ed il controllo delle nuove attività, nonchè sul titolare effettivo della operazione. * * * * * *
Provvedimenti di attuazione delle direttive CE da parte dello Stato italiano.
Lo Stato italiano ha recepito le
direttive europee una prima volta con la c.d. "legge antiriciclaggio",
d.l. 3.5.1991 convertito con modificazioni dalla legge 5.7.1991 n.197.
La seconda direttiva europea del 2001 ha ricevuto attuazione nel nostro Stato con legge comunitaria 3 febbbraio 2003 n.14 e poi, in modo organico, con il d.lgs. 20 febbraio 2004 n.56 La terza direttiva europea è stata recepita con la legge comunitaria 25.1.2006 n.29, articolo 22, ma non è stato ancora emanato il decreto legislativo di attuazione. Dunque, il Regolamento ministeriale 3 febbraio 2006 n.141 (riguardante gli obblighi a carico dei professionisti)è divenuto operante dal 22 aprile 2006. Nella stessa data sono stati emanati il decreto ministeriale n.142 (riguardante gli operatori finanziari e il DM. n.143 (riguardante gli altri operatori) L'Uffico Italiano Cambi ha dato attuazione pratica alla normativa con TRE istruzioni: - la prima istruzione per gli obblighi a carico degli intermediari finanziari; - la seconda istruzione per gli obblighi a carico dei professionisti; - la terza istruzione a carico degli operatori non intermediari Dunque, limitandoci ai PROFESSIONISTI, esistono attualmente determinati obblighi: 1) obbligo di identificazione dei clienti per le prestazioni che importino mvimentazioni di somme superiori a 12,500 euro; 2) obbligo di istituzione di un archivio informatico; 3) Obbligo di registrazione e conservazione dei dati rilevanti; 4) Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette; Gli avvocati hanno rilevato una sostanziale incompatibilità di tali obblighi di delazione imposti dal legislatore comunitario e nazionale con il segreto professionale, e la loro incidenza sul rapporto fiduciario. |