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Presidente del Consiglio dei Ministri O.P.C.M. 9-7-2009 n. 3790 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3790). G.U. 20 luglio 2009, n. 166. Epigrafe
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 ed in particolare l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità», con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'art. 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare il comma 1, lettere a), ed e), che prevedono la concessione di contributi, con varie modalità, per la riparazione o ricostruzione ovvero l'acquisto degli edifici privati; Considerato che, allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari siano state distrutte o dichiarate inagibili a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, è necessario disciplinare le modalità di erogazione della contribuzione a carico dello Stato; Considerato che per la ricostruzione delle unità abitative comprese in edifici rientranti nei centri storici, verrà adottata una specifica disciplina, con successiva ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri, che terrà preliminarmente conto dei piani di ricostruzione del centro storico delle città, mediante la definizione delle linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, da predisporre ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone:
Art. 1. 1. Allo scopo
di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione
in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei
territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito
di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli
oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici
danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza
con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di
una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta
tenuto conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima
riduzione del rischio sismico. Il contributo diretto verrà erogato con
le modalità ed i tempi che saranno determinati dal CIPE ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
garantendo la continuità ed il completamento degli interventi di
riparazione o ricostruzione in via prioritaria delle prime abitazioni.
L'intervento di riduzione del rischio sismico deve assicurare un
livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare
fino all'80% dell'adeguamento sismico. Il miglioramento sismico è
ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata
oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello
corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle «Norme tecniche
delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008.
Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60%
di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere
messi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di
miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali. 2. Il
contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la
riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, è riconosciuto
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 3. Il
contributo è riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese
occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione
e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la
riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione di unità
immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, nonché
di unità immobiliari ad uso non abitativo distrutte o che hanno
riportato danni tali da renderle inagibili (con esito di tipo E). Il
contributo di cui al presente comma è riconosciuto per una sola unità
immobiliare ed è cumulabile al contributo di cui al comma 1 solo se
riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita
all'esercizio dell'impresa o della professione. 4. Gli
interventi di ricostruzione di cui ai commi 1 e 3 sono consentiti anche
in altro sedime, purché nel territorio del comune di ubicazione
dell'unità immobiliare distrutta. 5. Il
contributo per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione
delle parti comuni dei condomini è riconosciuto all'amministratore del
condominio che è tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo
analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di condomini che
rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese
sostenute. Lo stesso amministratore o rappresentante del condominio
potrà farsi carico di coordinare le domande di ammissione al
finanziamento per una più efficiente gestione dei lavori complessivi da
effettuare nello stesso edificio. 6. I lavori di
riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione non possono
comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare
né modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi
dell'edificio originario e devono essere eseguiti nel rispetto delle
«Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008
e la relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e gli
indirizzi adottati dal Commissario delegato. Sono esclusi dal
contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in
violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela
paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Rientrano
tra le spese ammissibili, al netto di IVA gli eventuali oneri per la
progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
Art. 2. 1. Per
accedere al contributo l'interessato presenta, entro 90 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario
delegato, al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità
immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda
redatta in conformità al modello allegato alla presente ordinanza. Nel
caso di acquisto di una abitazione sostitutiva, nella domanda ne è
dichiarata l'equivalenza a quella distrutta i cui limiti di metratura e
cubatura ed il valore commerciale al momento del sisma non possono
essere superati, nonché la conformità alla vigente regolamentazione
igienico-sanitaria e al decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008
recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa
circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617. Quando la
riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione riguarda parti
comuni di un condominio, la domanda di contributo è presentata
dall'amministratore condominale. In deroga agli articoli 1120, 1121 e
1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di riparazione
con miglioramento sismico o ricostruzione relativi ad un unico immobile
composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla
maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti almeno la metà del
valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice
civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno
un terzo del valore dell'edificio. In deroga al regolamento di
condominio vigente, ove esistente, l'avviso di convocazione
dell'assemblea può essere consegnato direttamente a mano dei
destinatari. Quando la riparazione con miglioramento sismico o
ricostruzione riguarda parti comuni di un edificio composto da più
unità immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non
abitativo, di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che
rappresentano almeno la metà delle superfici utili complessive
dell'edificio possono designare un rappresentante per la presentazione
della domanda di contributo. 2.
La domanda per accedere al contributo deve contenere la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
del possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza,
l'ubicazione, le caratteristiche dell'unità immobiliare da riparare o
ricostruire ovvero da acquistare ed i riferimenti catastali, il numero
identificativo dell'aggregato strutturale, e l'indicazione della
modalità di erogazione del contributo scelta, nonché l'eventuale
spettanza di ulteriori contributi da parte di Enti pubblici o di
indennizzi da parte di compagnie assicuratrici. 3. Alla
domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con l'indicazione
dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione
con miglioramento sismico o ricostruzione, firmato dalla ditta a cui
sono affidati i lavori, ed una perizia giurata sottoscritta da un
tecnico iscritto all'albo professionale che attesti l'entità del danno
subito in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 1,
comma 1, a seguito degli eventi sismici e, nel caso in cui l'unità
immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei comuni
individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
il nesso di causalità diretto tra il danno e l'evento sismico, nonché
la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire
per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza preesistenti al sisma, nonché la congruità del
preventivo di spesa. 4. Il comune
svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti
per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli
indirizzi di cui all'art. 1,
comma 1, e con gli strumenti urbanistici ed il regolamento
igienico-sanitario vigenti, nonché l'equivalenza dell'abitazione
sostitutiva da acquistare con quella distrutta. 5. Nel caso in
cui la domanda sia incompleta, il comune fissa un termine per la
regolarizzazione, non superiore a trenta giorni, trascorso il quale,
senza che sia pervenuta l'integrazione, la domanda è dichiarata non
ammissibile. 6. Il Sindaco
del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda,
autorizza gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, o
ricostruzione, o acquisto dell'abitazione sostitutiva e determina la
spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle
spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli
interessati. Tale quantificazione rappresenta il tetto massimo
concedibile. 7. Il comune
trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle
domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse, con
contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sulla base delle
modalità definite con provvedimento del direttore della medesima
Agenzia. 8. Prima
dell'inizio dei lavori il beneficiario ne dà comunicazione al comune ed
al Genio civile della Provincia indicando il Direttore dei lavori e il
Coordinatore della sicurezza in corso d'opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
Inoltre presso il Genio civile deve essere depositato anche il progetto
di miglioramento sismico, qualora previsto nell'intervento. 9. Entro
trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del
contributo o il rappresentante del condominio, quando gli interventi
sono eseguiti in un condominio o in un edificio comprensivo di più
unità immobiliari, deposita presso l'Ufficio tecnico comunale e presso
il Genio civile una dichiarazione di conclusione dei lavori asseverata
da un competente professionista iscritto all'albo, nella quale è
attestato il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed
estetiche dell'edificio originario, la corretta realizzazione dei
lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed a quanto
indicato nella perizia giurata allegata alla domanda di concessione del
contributo, nonché l'avvenuto ripristino dell'agibilità sismica. Nel
caso in cui siano stati eseguiti interventi di miglioramento sismico,
occorre altresì depositare presso il Genio Civile la relazione a
struttura ultimata ed il certificato di collaudo. Alla dichiarazione
sono, altresì, allegati i documenti di spesa. 10. Nel caso
in cui il ripristino della agibilità sismica di un edificio dipende da
interventi riguardanti singole unità immobiliari e dalla mancata
realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e privata incolumità,
l'amministratore del condominio, il comproprietario o il sindaco,
invita il condomino o il singolo proprietario a provvedervi. In caso di
inerzia serbata in esito ad un'apposita diffida, il sindaco del comune,
anche avvertito dall'amministratore del condominio o dal
comproprietario, può agire in sostituzione del condomino o del singolo
proprietario inadempiente ponendo a suo carico le relative spese
sostenute. 11. In caso di
accoglimento della domanda di acquisto di un'unità abitativa da
destinare ad abitazione principale in sostituzione di quella distrutta,
il beneficiario, entro trenta giorni dalla stipula del contratto
preliminare debitamente registrato, ne deposita copia autentica presso
il Comune ai fini dell'erogazione del contributo. Il beneficiario, pena
la revoca del contributo, è tenuto a depositare copia autentica del
rogito notarile entro 30 giorni dalla sua stipulazione con la
contestuale domanda di cambio di residenza per il proprio nucleo
familiare, oltre alla documentazione giustificativa delle spese
sostenute.
Art. 3. 1. Il
contributo è concesso a fondo perduto anche con le modalità del credito
d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalità l'interessato
intende avvalersi e se l'interessato intende ottenere il finanziamento
agevolato ai sensi del comma 5 e seguenti. 2. Il credito
d'imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante
bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e non è
cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini
dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per le spese
effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore
ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante
altri mezzi di pagamento tracciabili. 3.
Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione ovvero all'acquisto di cui all'art. 1,
comma 1 è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi in 20 quote
costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta ed ai
successivi anni. Per gli interventi di cui all'art. 1,
comma 4 il credito d'imposta è utilizzabile ai fini delle imposte sui
redditi ed è ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10
quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta
netta. 4. Il credito
d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non
concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Per gli
interventi di riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova
abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta i soggetti
interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso
il credito di imposta è commisurato all'importo ottenuto sommando alla
sorte capitale gli interessi dovuti; per le spese eccedenti l'importo
del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo
diretto di cui all'art. 1,
comma 1. Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l'importo
del finanziamento non può superare il costo stimato dell'intervento di
ricostruzione, ovvero dell'acquisto della nuova abitazione e comunque
il limite di 150.000,00 euro ivi incluso l'importo relativo agli
onorari e alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per
gli interventi di riparazione dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale il finanziamento non può superare il costo
stimato dell'intervento e comunque il limite di 80.000,00 euro ivi
incluso l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per
l'accensione del finanziamento. 6.
In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
a domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui al presente
comma, Fintecna s.p.a., ovvero una società controllata dalla stessa
indicata, interviene per assisterlo nella stipula del relativo
contratto e nella gestione del rapporto contrattuale. 7.
La garanzia dello Stato di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
opera automaticamente in relazione ai finanziamenti finalizzati alle
operazioni di cui alla presente ordinanza concessi in base a contratti
conformi a contratti tipo approvati con apposite convenzioni stipulate
tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o
l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana). 8. L'importo
del finanziamento agevolato affluisce in un conto individuale vincolato
ed infruttifero, acceso presso il soggetto che ha erogato il
finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico,
esclusivamente per effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di
servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari
all'esecuzione dell'intervento di riparazione con miglioramento o
ricostruzione ovvero all'acquisto della nuova unità immobiliare da
destinare ad abitazione principale. 9. I contratti
di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse,
anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del
finanziamento, ovvero di utilizzazione anche parziale del finanziamento
per finalità diverse da quelle indicate nella presente ordinanza.
L'istituto bancario provvede a dare comunicazione dell'intervenuta
stipula del contratto di finanziamento al Sindaco del Comune competente
ed all'Agenzia delle Entrate. In caso di accesso al finanziamento
agevolato, le modalità di fruizione del credito d'imposta sono
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,
il credito d'imposta è commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo
corrispondente alla rata di mutuo e può essere riconosciuto
precedentemente all'effettuazione della spesa, anche con l'intervento
dei sostituti di imposta e dei soggetti finanziatori. Il credito
d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione
totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto
che eroga il finanziamento comunica con modalità telematiche gli
elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante,
l'importo della singola rata e la durata del finanziamento all'Agenzia
delle Entrate, che effettua i controlli relativi alle spese sostenute
per l'esecuzione dell'intervento per il quale è stato concesso il
finanziamento, indicate nella dichiarazione dei redditi.
Art. 4. 1. Il
Commissario delegato, sulla base dei provvedimenti di concessione dei
contributi che gli sono stati comunicati dai Comuni, comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Segreteria del CIPE il
fabbisogno complessivo per ottenere i necessari finanziamenti. I
Sindaci dei Comuni rendicontano in ordine ai fondi utilizzati per
l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. Il Sindaco del
Comune provvede, anche in via di anticipazione a valere sulle risorse
assegnate dal CIPE ai sensi del citato art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello
stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del
contributo è effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della
conclusione dei lavori di cui all'art. 2,
comma 10, o del collaudo, ove necessario. Il medesimo contributo non
concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive. I Comuni effettuano
controlli a campione sui progetti e, anche tramite sopralluoghi,
sull'esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che
hanno percepito il contributo con le modalità previste dalla presente
ordinanza. Quando viene accertata la mancata effettuazione, totale o
parziale, dei lavori il Comune procede alla revoca del contributo o
alla sua riduzione e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate o
all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato.
Art. 5. 1. I Comuni
devono garantire la più ampia informazione alla popolazione in
relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a
tal fine ogni utile strumento di pubblicità, nonché mettere a
disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.
Art. 6. 1. Gli atti e
le operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza,
inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie
personali, nonché gli atti conseguenti e connessi, sono esenti da ogni
tributo e diritto. L'esclusione prevista dal presente articolo non si
applica all'imposta sul valore aggiunto. Gli onorari e i diritti
notarili sono ridotti dell'80%.
Art. 7. 1. Al fine di
consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli
abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione nei
territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione
è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei
danni di tipo «E», ed ove del caso di tipo «F», in conseguenza degli
eventi simici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009,
il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei
comuni interessati, con i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo art. 2, in considerazione del carattere di provvisorietà dei moduli abitativi. 2. Il
Commissario delegato provvede altresì, con le medesime modalità
indicate al comma 1, alla realizzazione di moduli ad uso scolastico
provvisorio, e delle relative opere di urbanizzazione, a valere,
nell'immediato, sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e sulle risorse trasferite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello stesso decreto. 3. Le
occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni per l'attuazione
degli interventi di cui al presente articolo sono adottate in favore
dei comuni interessati.
Art. 8. 1.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione dell'art. 3, comma 6, e dell'art. 7, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 9. 1.
All'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, è soppresso il primo periodo. 2.
All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, le parole «delle garanzie reali e» sono soppresse. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato |
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