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Presidente del consiglio dei Ministri O.P.C.M. 6-6-2009 n. 3779 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3779). Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2009, n. 132. (Testo aggiornato al 20 luglio 2009, con le modifiche apportate dagli O.P.C.M. 3782 e 3784) Epigrafe Allegato - [Modello di domanda per la concessione del contributo] (file PDF)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 [Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile.N.d.R.]; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 ed in particolare l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità», con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto, in particolare, l'art. 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in particolare il comma 1, lettere a) ed e), che prevedono la concessione di contributi, con varie modalità, per la ricostruzione e la riparazione degli edifici privati; Considerato che, allo scopo di favorire l'immediato rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali danneggiate, è necessario disciplinare le modalità di erogazione della contribuzione a carico dello Stato riservando ad ulteriori ordinanze successive la disciplina delle riparazioni delle abitazioni diverse da quella principale; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone:
Art. 1. 1.
Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari
ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009,
che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili,
totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere
oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto intervento,
ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), è
riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri
relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli
impianti, nonché la riparazione o gli interventi locali su singoli
elementi strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare
migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle «Norme tecniche delle
costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture
del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare applicativa n. 617 del 2
febbraio 2009 e degli indirizzi adottati dal Commissario delegato. 2. I lavori di
riparazione, ai quali sono assimilati gli interventi di manutenzione
ordinaria, non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso
dell'unità immobiliare né modifiche alla configurazione, all'estetica
ed ai parametri edilizi dell'edificio originario. Sono esclusi dal
contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in
violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela
paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il
contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la
riparazione, è riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 4. Il
contributo è riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese
occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo non superiore ad
80.000 euro, anche per la riparazione di immobili diversi da quelli
adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non
abitativo danneggiati. Il contributo di cui al presente comma compete
per una sola unità immobiliare ed è cumulabile al contributo di cui al
comma 3 solo se riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo
adibita all'esercizio dell'impresa o della professione. 5. Il
contributo per la riparazione delle parti comuni dei condomini è
riconosciuto all'Amministratore del condominio che è tenuto a
preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità
separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35%
dei millesimi di proprietà, le spese sostenute. 6. Rientrano
tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione
e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Art. 2. 1. Per
accedere al contributo l'interessato presenta, entro novanta giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Sindaco del Comune del
luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare, una domanda
redatta in conformità al modello allegato alla presente ordinanza.
Quando la riparazione riguarda parti comuni di un condominio, la
domanda di contributo è presentata dall'Amministratore condominale. In
deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice
civile, gli interventi di riparazione relativi ad un unico immobile
composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla
maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti almeno la metà del
valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice
civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno
un terzo del valore dell'edificio. In deroga al regolamento di
condominio vigente, ove esistente, l'avviso di convocazione
dell'assemblea può essere consegnato direttamente a mano dei
destinatari. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un edificio
composto da più unità immobiliari non costituito in condominio, anche
ad uso non abitativo, di proprietà di soggetti diversi, i proprietari
che rappresentano almeno la metà delle superfici utili complessive
dell'edificio possono designare un rappresentante per la presentazione
della domanda di contributo. L'importo del contributo dovuto al singolo
proprietario ai sensi dell'art. 1,
è diminuito della quota, determinata in base al valore della proprietà
individuale del contributo erogato al rappresentante della comunione o
all'amministratore del condominio. 2.
La domanda per accedere al contributo deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
[Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. N.d.R.].
il possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza,
l'ubicazione, le caratteristiche dell'unità immobiliare e i riferimenti
catastali, il numero identificativo dell'aggregato strutturale, e
l'indicazione della modalità di erogazione del contributo scelta. 3. Alla
domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con l'indicazione
dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di
riparazione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori, ed una
perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo
professionale che attesti l'entità del danno subito in coerenza con gli
indirizzi di cui all'art. 1,
comma 1, a seguito degli eventi sismici e, nel caso in cui l'unità
immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei comuni
individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2009,
il nesso di causalità diretto tra il danno e l'evento sismico, nonché
la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire
per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui si
interviene, come indicato nell'art. 1, comma 1, nonché la congruità del preventivo di spesa. 4. Nel caso in
cui i lavori sono stati già effettuati o sono in corso di realizzazione
alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, alla domanda
devono essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di
ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso
di completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono
affidati i lavori, fermo restando l'obbligo della produzione della
perizia giurata di cui al comma 3. 5. Il comune
svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti
per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli
indirizzi di cui all'art. 1, comma 1. 6. Il Sindaco
del Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda,
determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in
relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata
comunicazione agli interessati. Decorso inutilmente il predetto termine
la domanda di contribuzione si intende positivamente accolta. 7. Il comune
trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle
domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse, con
contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sulla base delle
modalità definite con provvedimento del direttore della medesima
Agenzia. 8. Prima
dell'inizio dei lavori, il beneficiario ne dà comunicazione al comune
ed al Genio civile della provincia indicando il Direttore dei lavori e
il Coordinatore della sicurezza in corso d'opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008. 9. Entro
trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del
contributo deposita presso l'Ufficio tecnico comunale una dichiarazione
di conclusione dei lavori asseverata da un competente professionista
iscritto all'albo, nel quale è attestato il rispetto delle
caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell'edificio
originario, la corretta realizzazione dei lavori e la loro rispondenza
alle norme sismiche, edilizie ed a quanto indicato nella perizia
giurata allegata alla domanda di concessione del contributo, nonché
l'avvenuto ripristino dell'agibilità sismica. Alla dichiarazione sono,
altresì, allegati i documenti di spesa. In caso di interventi sulle
parti strutturali andrà depositata al Genio civile la comunicazione di
avvenuta ultimazione dei lavori e la dichiarazione attestante la
rispondenza al progetto depositato. 10. Quando gli
interventi di riparazione sono eseguiti in un condominio o in un
edificio comprensivo di più unità immobiliari, la dichiarazione
asseverata di cui al comma 7 attesta anche l'agibilità sismica
dell'edificio e l'entità dell'incremento di resistenza locale
conseguito con le riparazioni effettuate presso ogni singola unità
immobiliare. 11. Nel caso
in cui il ripristino della agibilità sismica di un edificio dipende da
interventi riguardanti singole unità immobiliari e dalla mancata
realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e privata incolumità,
l'Amministratore del condominio o il comproprietario invita i condomini
a provvedervi. In caso di inerzia serbata in esito ad un'apposita
diffida, l'Amministratore del condominio o il comproprietario ne danno
immediata comunicazione al sindaco del comune, che può agire in
sostituzione del condomino ponendo a suo carico le relative spese
sostenute.
Art. 3. 1. Il
contributo è concesso a fondo perduto anche con le modalità del credito
d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalità l'interessato
intende avvalersi e se l'interessato intende ottenere il finanziamento
agevolato ai sensi del comma 5 e seguenti. 2. Il credito
d'imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante
bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e non è
cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini
dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per le spese
effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore
ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante
altri mezzi di pagamento tracciabili. 3.
Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione di cui all'art. 1,
comma 3 è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi in 20 quote
costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta ed ai
successivi anni. Per gli interventi di cui all'art. 1,
comma 4 il credito d'imposta è utilizzabile ai fini delle imposte sui
redditi ed è ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10
quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta
netta. 4. Il credito
d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non
concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5.
Per gli interventi di cui all'art. 1,
comma 3 i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento
agevolato. In tale caso il credito di imposta è commisurato all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti; per le
spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità
di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1,
comma 1. Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l'importo
del finanziamento non può superare il costo stimato dell'intervento di
riparazione e comunque il limite di 80.000 euro, oltre l'importo
relativo agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del
finanziamento 6.
La garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 39 del 2009
opera automaticamente in relazione ai finanziamenti finalizzati
all'esecuzione degli interventi di riparazione di cui alla presente
ordinanza concessi in base a contratti conformi a contratti tipo
approvati con apposite convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o l'A.B.I. (Associazione
Bancaria Italiana). 7. Il
finanziamento è assistito da ipoteca a favore dello Stato sull'immobile
oggetto dell'intervento. L'importo del finanziamento agevolato
affluisce in un conto individuale vincolato ed infruttifero, acceso
presso il soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui i fondi
possono essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare
pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle
acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di
riparazione. 8. I contratti
di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse,
anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per
finalità diverse da quelle indicate nella presente ordinanza.
L'istituto bancario provvede a dare comunicazione dell'intervenuta
stipula del contratto di finanziamento al sindaco del comune competente
ed all'Agenzia delle entrate. In caso di accesso al finanziamento
agevolato, le modalità di fruizione del credito d'imposta sono
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
il credito d'imposta è commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo
corrispondente alla rata di mutuo e può essere riconosciuto
precedentemente all'effettuazione della spesa, anche con l'intervento
dei sostituti di imposta e dei soggetti finanziatori. Il credito
d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione
totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto
che eroga il finanziamento comunica gli elenchi dei soggetti
beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante, l'importo della singola
rata e la durata del finanziamento all'Agenzia delle entrate con
modalità telematiche, che effettua i controlli relativi alle spese
sostenute per l'esecuzione dell'intervento per il quale è stato
concesso il finanziamento, indicate nella dichiarazione dei redditi. 8-bis. A
domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui al comma 8,
Fintecna S.p.a., ovvero una società controllata dalla stessa indicata,
interviene per assisterlo nella stipula del relativo contratto e nella
gestione del rapporto contrattuale.
Art. 4. 1. Il
Commissario delegato, sulla base dei provvedimenti di concessione dei
contributi che gli sono stati comunicati dai comuni, comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze il fabbisogno complessivo per
ottenere i necessari finanziamenti. I Sindaci dei Comuni rendicontano
l'utilizzo dei fondi utilizzati per l'erogazione dei contributi con
cadenza trimestrale. Il sindaco del comune provvede all'erogazione del
75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento
dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo è effettuata
entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui
all'art. 2,
comma 7. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del
reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive. I Comuni effettuano controlli a campione, anche tramite
sopralluoghi, sull'esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei
soggetti che hanno percepito il contributo con le modalità previste
dalla presente ordinanza. Quando viene accertata la mancata
effettuazione, totale o parziale, dei lavori il comune procede alla
revoca del contributo o alla sua riduzione e ne dà comunicazione
all'Agenzia delle Entrate e all'istituto bancario che ha concesso il
finanziamento agevolato.
Art. 5. 1. I Comuni
devono garantire la più ampia informazione alla popolazione in
relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a
tal fine ogni utile strumento di pubblicità, nonché mettere a
disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.
Art. 6. 1. Gli atti e
le operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza,
inclusi quelli concernenti la prestazione delle garanzie reali e delle
eventuali garanzie personali, nonché gli atti conseguenti e connessi,
sono esenti da ogni tributo e diritto. L'esclusione prevista dal
presente articolo non si applica all'imposta sul valore aggiunto. Gli
onorari e i diritti notarili sono ridotti dell'80%.
Art. 7. 1.
Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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