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Presidente del consiglio dei Ministri O.P.C.M. 21-4-2009 n. 3757 Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (G.U. 22 aprile 2009, n. 93) Epigrafe
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e del 15 aprile 2009, n. 3755, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009; Vista la nota del 17 aprile 2009 dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la nota del 20 aprile 2009 della Croce Rossa Italiana; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1. Il
Commissario delegato promuove una campagna di informazione finalizzata
alla conoscenza delle procedure e delle decisioni che verranno adottate
per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici del 6 aprile
2009. 2. Al fine di
assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in
essere dal Commissario delegato, è autorizzata la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a conclusione
dell'emergenza, di un elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo
dell'oggetto della fornitura e del relativo importo. 3. Il
Commissario delegato definisce procedure operative finalizzate al
conseguimento di un compiuto monitoraggio, da parte delle forze
dell'ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e
degli interventi di ricostruzione, dando tempestiva comunicazione alle
forze dell'ordine degli elementi informativi significativi. A tale
scopo è fatto carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la
ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi
titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese
sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi,
nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella
realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.
Art. 2. 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 continuano a trovare applicazione a decorrere dal 1° maggio 2009 unicamente nei confronti dei datori di lavoro privati. 2.
Il comma 4 dell'articolo 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
è sostituito come segue: «4. Per i lavoratori residenti nei comuni di
cui all'articolo 1 per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione
con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
in godimento cessa entro il 30 novembre 2009, è riconosciuta una
proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della
contribuzione figurativa». Art. 3. 1.
All'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
è aggiunto in fine il seguente periodo: «, ferma restando la
realizzazione del numero complessivo di 200.000 accertamenti di
verifica previsti nell'ambito del piano straordinario di cui al
predetto articolo 80». 2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009
è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Al fine di tener conto dei disagi
a carico delle strutture sanitarie pubbliche e private della provincia
dell'Aquila a causa degli eventi sismici, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, a far data dal 10 aprile 2009 e fino al 31
maggio 2009 è sospesa l'applicazione con riferimento ai comuni di cui
all'articolo 1 delle disposizioni concernenti il procedimento
sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 50 del sopra citato decreto-legge n. 269 del 2003».
Art. 4. 1. Per
l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare le iniziative
dirette al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato
provvede, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di
urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e
private occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi. 2. Per le
medesime finalità il Commissario delegato adotta determinazioni che
costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti
urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità degli interventi previsti. 3. Ove per la
realizzazione delle opere e degli interventi per la ricostruzione, sia
richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è
acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti
ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che
rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere
essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008. 4. Al fine di
accelerare le iniziative necessarie allo svolgimento delle procedure
dirette alla realizzazione di moduli abitativi nei territori colpiti
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per la progettazione
preliminare, anche relativamente agli aspetti di funzionalità e di
inserimento paesaggistico, le procedure finalizzate alla scelta del
contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del
progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo
e direzione lavori, il Commissario delegato può avvalersi di società di
progettazione o uffici tecnici di imprese del settore sulla base di
criteri di scelta di carattere fiduciario, nonché stipulare dieci
contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e
continuativa sulla base dei medesimi criteri. 5. I redditi
dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi
sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
IRPEG, IRPEF e ICI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei
fabbricati medesimi.
Art. 5. 1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009
è aggiunto il seguente comma: «5. In favore del personale della Croce
Rossa, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è
autorizzata, con oneri a carico del proprio bilancio e fino al 30
giugno 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 200 ore mensili
pro capite».
Art. 6. 1. Al fine di
addivenire ad una più compiuta valutazione delle conoscenze attuali
sulla previsione dei terremoti ed alla elaborazione di linee guida per
il futuro nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione, il
Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede, con apposito provvedimento, a
costituire una Commissione internazionale composta da esperti di
comprovata ed elevata professionalità in materia. I relativi oneri di
funzionamento sono a carico del Fondo della Protezione civile.
Art. 7. 1. Agli oneri
connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente
ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli
articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile
utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare
l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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