LE NUOVE TARIFFE FORENSI
per la determinazione del compenso dell'Avvocato
PAGINE INDICE SU TARIFFE FORENSI E NORMATIVE SUI COMPENSI DI AVVOCATO(aggiornato ad ottobre 2013)
1) Le normative sulla determinazione del compenso di avvocato
2) La giurisprudenza più recente
1) Le Normative
Dopo l'abrogazione delle vecchie Tariffe Forense (DM.127 del 2004), si è posto il problema dei nuovi criteri di determinazione del compenso dell'avvocato.
Anzitutto, quali norme sopravvivono alle abrogazioni, e poi quali sono i nuovi oneri per l'avvocato?
1) permane l'obbligo ex art. 4, comma 3, del DL 4.3.2010 n. 28, di avvisare il Cliente sulla possibilità della definizione alternativa del giudizio, tramite la Mediazione. (TTTTT)
2) è tuttora necessaria la INFORMATIVA SULLA PRIVACY, prevista dall'art.13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.lgs 30 giugno 2003 n.196). (vedi qui l'INFORMATIVA sulla Privacy)
3) Ancora, è necessario portare all'approvazione del Cliente IL PREVENTIVO previsto dall'art. 9 comma 4 del DL n.1 del 2012.
(VEDI QUI IL PREVENTIVO DELLA CAUSA-formato doc)
(VEDI QUI IL PREVENTIVO COMPENSO - formato TXT)
4) esaurite le informative, si può stipulare con il Cliente il vero e proprio ACCORDO SUL COMPENSO PROFESSIONALE.
5) Qualora non sia stipulato alcun accordo, il Giudice provvederà, se richiesto, a liquidare i compensi ai sensi del DM140 del 2012.
6) Nuovi principi informatori sono stati posti dall'art. 13 del DM 247 del 31.12.2012, Nuova Disciplina dell'Ordinamento Professionale Forense.
LEGGI E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO PER LE TARIFFE FORENSI
1) DL
n. 1 del 2012 -
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività -
VEDI LINK (Art.9 comma 4 del DL.1 del 2012):
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2) GIURISPRUDENZA SULLE NUOVE
TARIFFE FORENSI - Giurisprudenza
- Cassazione 3^sez.civ.sentenza n.13482 del 2011 (vecchie tariffe, richiesta nel precetto delle voci "consultazioni" e " corripsondenza")- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 marzo 2013, n. 7807
(potere discrizionale del Giudice nella liquidazione - sussiste)
- Cass. civ. Sez. VI, Ordinanza 18175 del 26 luglio 2013
CORTE DI CASSAZIONE sez.II Civile n.12822/2013 dep.23.5.2013.
Va cassata la decisione con la quale il giudice procede ad una
liquidazione sintetica delle spettanze di un avvocato, indicando solo
l’importo per diritti ed onorari, ecc., senza in
alcun modo
indicare le voci eventualmente escluse - peraltro specificate nella
notula presentata dal professionista -, e i relativi motivi..N.d.r:
con riserva di leggere la motivazione, sembra che la Cassazione affermi
che per i diritti si applica la tariffa vigente all’epoca in
cui
la prestazione è stata compiuta,mentre per gli onorari
rileva il
momento in cui l’opera, nel suo complesso, è stata
portata
a termine.
(in corso di pubblicazione)
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Corte di cassazione, sentenza n.13797 del 2012
- Obbligo deontologico dell'avvocato di richiedere l'adempimento della sentenza prima della notifica del precetto. Violazione dell'art. l'art. 38 L.P. in riferimento all'art. 49 ed all'art. 22 del Codice Deontologico Forense del Codice Deontologico
vedi QUI il testo della sentenza-------------------------------------------------------------------------
