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Presidente del consiglio dei Ministri O.P.C.M. 8-5-2009 n. 3766 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3766). Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 maggio 2009, n. 112. Epigrafe
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009 e n. 3763 del 4 maggio 2009 recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Vista la nota del 28 aprile 2009 del Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1. In
relazione alle accresciute esigenze di operatività dell'aeroporto dei
Parchi in località Preturo (L'Aquila), conseguenti agli eventi sismici
del 6 aprile 2009 ed ai fini dell'organizzazione del Vertice G8 che si
terrà a L'Aquila nel mese di luglio 2009, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a realizzare in
via di somma urgenza lavori di adeguamento della struttura
aeroportuale, delle connesse infrastrutture e della viabilità,
avvalendosi anche del Genio dell'Aeronautica militare, del comune di
L'Aquila e del competente Provveditorato interregionale alle opere
pubbliche, che possono procedere con le deroghe previste dalle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel
medesimo art. 17. A tal fine, è altresì autorizzata la deroga a quanto disposto dagli articoli 12, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2. Gli oneri
derivanti dai lavori relativi al sedime aeroportuale e realizzati dal
Genio dell'Aeronautica militare, da contenere nell'importo massimo di
euro 900.000,00 sono a carico dell'Ente nazionale dell'aviazione
civile, che provvede a trasferire le relative risorse al Fondo per la
protezione civile; il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato ad anticipare le somme occorrenti nel limite del predetto
importo massimo. 3.
Agli oneri relativi ai lavori diversi da quelli di cui al comma 2 provvedono le amministrazioni competenti . Art. 2. 1. In favore
del personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
direttamente impegnato in attività necessarie al superamento
dell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili
pro-capite, con oneri posti a carico del medesimo Istituto.
Art. 3. 1. Per la
realizzazione degli interventi da porre in essere per fronteggiare
l'emergenza di cui in premessa, il Commissario delegato, oltre a quanto
previsto dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a derogare all'art. 24 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ai fini
delle procedure di occupazione ed espropriazione, il Commissario
delegato si avvale della collaborazione dell'Agenzia del territorio
sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992. 3.
Il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009,
è altresì autorizzato ad avvalersi dell'Agenzia del
territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992,
per l'accertamento della congruità delle forniture di beni e servizi
acquisiti in relazione al Grande evento G8 e per l'emergenza derivante
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
Art. 4. 1. Le
amministrazioni interessate possono ricorrere alla Consip SPA al fine
di soddisfare i fabbisogni di beni e servizi delle popolazioni
interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per il cui acquisto
si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
conformemente alle modalità e allo schema pubblicato sul portale degli
acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e della
sopracitata società. Art. 5. 1. I
contribuenti con domicilio fiscale nei comuni individuati dal decreto
del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009 che
prenotano, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, possono integrare o modificare il
formulario già validamente presentato, conservando l'ordine cronologico
acquisito con la sua presentazione in tempo utile per il rilascio
dell'eventuale nulla-osta alla fruizione del credito stesso. |
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