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O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3771 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3771). Epigrafe
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009 e n. 3766 dell'8 maggio 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettere e) ed f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; Viste le note del 7 e del 14 maggio 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; D'intesa con la regione Abruzzo; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1. A favore
della regione Abruzzo, le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti
pubblici economici, possono attivare forme di supporto tecnico nel
settore agricolo, agro-alimentare e forestale, in base alle modalità e
alle procedure adottate dalla Commissione europea con i programmi di
gemellaggio tra istituzioni. Detti interventi, che comportano la
crescita professionale del personale coinvolto, sono realizzati su
iniziativa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo accordo con la regione Abruzzo. 2. Il
personale che presta forme di supporto tecnico per un periodo
continuativo non superiore a due mesi è incaricato alla missione,
presso la sede di realizzazione degli interventi, dall'amministrazione
di appartenenza. 3. Qualora la
realizzazione degli interventi comporti la prestazione lavorativa
continuativa per un periodo superiore a due mesi, il personale
incaricato è posto in aspettativa senza assegni. Il tempo trascorso in
aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in
carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del
trattamento di quiescenza e previdenza. 4. Gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo, rientranti nell'ambito
di operatività del programma «Rete Rurale Nazionale 2007-2013», sono a
carico del programma stesso.
Art. 2. 1.
In applicazione dell'art. 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004
della Commissione, del 21 aprile 2004, per la gestione della fase di
presentazione delle domande uniche 2009 e per le sole aziende agricole
ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009
è introdotta una procedura semplificata in base alla quale dette
aziende agricole, precedentemente identificate attraverso i rispettivi
documenti di identità, sottoscrivono una domanda di aiuto semplificata
di «conferma» dichiarando che non sono intervenuti cambiamenti rispetto
alla domanda di aiuto al regime di pagamento unico presentata nell'anno
2008 e che le relative parcelle interessate sono a disposizione
dell'agricoltore richiedente alla data del 15 maggio 2009. Nei casi in
cui siano intervenuti cambiamenti nella consistenza aziendale rispetto
ai dati contenuti nella domanda di aiuto per il regime di pagamento
unico presentata nell'anno 2008, le suddette aziende agricole hanno la
possibilità di indicare tali cambiamenti attraverso un dettagliato
allegato alla suddetta domanda di aiuto di «conferma» per il 2009. 2.
Ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 796/2004
della Commissione, del 21 aprile 2004, alle sole aziende agricole
ricadenti nei comuni di cui al comma 1, che presentano la domanda di
aiuto al regime di pagamento unico 2009 in ritardo rispetto alla data
del 15 maggio 2009, non è applicata la sanzione della riduzione dell'1%
per ogni giorno di ritardo fino al 9 giugno 2009. 3. Secondo
modalità concordate dall'AGEA con la Commissione europea, per le sole
aziende agricole ricadenti nei comuni di cui al comma 1, per
fronteggiare i rilevanti danni economici subiti dal patrimonio
aziendale a causa dell'evento sismico, a seguito dei risultati positivi
dei controlli amministrativi incrociati informatici eseguiti dall'AGEA
per determinare l'eleggibilità agli aiuti nell'ambito del regime di
pagamento unico, è effettuato un pagamento anticipato, pari al 50%
dell'aiuto spettante, a partire dal 15 giugno 2009. In esito ai
relativi controlli in loco, a partire dal 1° dicembre 2009 è effettuato
il pagamento del relativo saldo e, nel caso in cui siano rilevate
incongruenze significative superiori al 20% tra quanto dichiarato ed
accertato, l'AGEA procede al recupero della somma versata. 4.
Ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio, del 19 gennaio 2009, i diritti all'aiuto in possesso
degli agricoltori ricadenti nei comuni di cui al comma 1 sono
considerati automaticamente attivati in conformità all'art. 34 dello
stesso regolamento.
Art. 3. 1. Allo scopo
di favorire la rapida ripresa dell'economia nelle aree colpite dal
sisma e delle produzioni locali gravemente danneggiate dalla
conseguente riduzione del volume d'affari, i sindaci dei comuni di cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/2009, in qualità di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3761/2009,
per la fornitura in termini di somma urgenza dei beni e dei servizi
necessari all'assistenza della popolazione ospitata nei campi di
accoglienza possono rivolgersi, in via prioritaria e fino al 31
dicembre 2009, alle piccole imprese operanti nei territori colpiti dal
sisma, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento.
Art. 4. 1. Al fine di
soddisfare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, è disposta l'esenzione dal
pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009,
in transito nell'area compresa tra l'A24, A25 e, per quanto riguarda la
A14, relativamente ai transiti nelle stazioni di cui al comma 2. 2. Ai soggetti
aventi diritto è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del pedaggio di
cui al comma 1 in transito sulle autostrade A24, A25 ed A14
(relativamente alle stazioni di S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata,
Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara Nord, Pescara Ovest,
Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto Nord e Vasto Sud)
per tutti gli spostamenti effettuati dal 28 aprile 2009 fino al termine
stabilito al comma 4 aventi origine o destinazione tra le seguenti
stazioni:
A24: Tornimparte, L'Aquila Ovest, L'Aquila Est, Assergi, Colledara;
A25: Bussi-Popoli.
3. L'esenzione
di cui al comma 2, effettuata sia in modalità manuale che tramite
Viacard di conto corrente e Telepass, è riconosciuta per i transiti: a)
muniti di apposite dichiarazioni rilasciate da parte degli interessati, acquisite dalla concessionaria;
b)
accertati dai rapporti di mancato pagamento del pedaggio;
c) effettuati, su disposizione delle autorità,
in totale esenzione e per i quali le concessionarie dispongano di
documentazione fotografica e/o elettronica.
4. A partire
dal ventesimo giorno dalla pubblicazione della presente ordinanza e
fino al 31 ottobre 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio
autostradale è riconosciuta esclusivamente con le modalità di cui ai
commi 5 e 6 ai residenti nell'ambito dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009
ospitati nei campi di accoglienza nei predetti comuni ovvero che
dimorino temporaneamente in alloggi diversi dalla propria residenza,
titolari di patente di guida di categoria B o superiore. 5. Nel periodo
previsto al comma 4 le concessionarie approntano un primo quantitativo
di n. 40.000 tessere Viacard prepagate a scalare di importo, ciascuna
di valore pari a 50,00 euro, abilitate ai transiti autostradali
sull'A24, A25 ed A14 nelle stazioni indicate al comma 2. 6. Le predette
tessere Viacard, predisposte a cura delle concessionarie, sono
distribuite alle categorie di residenti di cui sopra, dal personale
delle concessionarie stesse, coadiuvato dal Dipartimento della
protezione civile. 7. Al fine del
ritiro delle tessere Viacard i cittadini ricadenti nelle categorie di
cui al comma 4 esibiscono dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso dei requisiti anzidetti, con copia della patente
di guida e del documento di identità e con indicazione della targa del
veicolo utilizzato e del tragitto autostradale per il quale intendono
usufruire dell'esenzione. Sono esentati dal pagamento del pedaggio gli
spostamenti tra il luogo di residenza e quello degli alloggi temporanei
diversi dalla propria residenza. 8.
L'approntamento di ulteriori quantitativi di tessere Viacard da
destinare all'iniziativa, entro i limiti di copertura finanziaria
previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, è autorizzato con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 9. Le
concessionarie, con cadenza bimestrale e sulla base della
rendicontazione delle tessere effettivamente distribuite, procedono
alla richiesta di rimborso nonché all'approntamento di ulteriori
quantitativi che si rendessero necessari. 10. Le
concessionarie si attivano per dare massima diffusione ed informativa
circa l'iniziativa di cui sopra presso le proprie stazioni autostradali. 11. Entro il
termine di cui al comma 4 le concessionarie delle autostrade A24, A25 e
A14 e l'emittente il titolo di pagamento Viacard prepagato si attivano
presso il Dipartimento della protezione civile per concordare le
modalità di distribuzione delle tessere Viacard nonché gli eventuali
ulteriori aspetti non contemplati dal presente articolo. 12. Sulla base
della rilevazione degli spostamenti effettuati nonché delle esigenze
della popolazione residente nell'area interessata dagli eventi sismici
del 6 aprile 2009, con successivo provvedimento sono stabilite le
modalità operative al fine di permettere l'esenzione dal pagamento del
pedaggio autostradale dopo la data del 31 ottobre e fino al 31 dicembre
2009. 13.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e nel limite di 10 milioni di euro a carico dell'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.
Art. 5. 1.
I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009
possono richiedere ai propri datori di lavoro l'esenzione dalle
prestazioni lavorative, per un periodo massimo di sessanta giorni, in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Al fine di
soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione
emergenziale, il sindaco della città dell'Aquila, i sindaci dei comuni
di cui al comma 1 e la provincia dell'Aquila sono autorizzati a
stipulare, rispettivamente, fino a cinque, a due ed a tre contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza 31 dicembre
2009, con oneri a carico delle risorse ad essi attribuite per
fronteggiare l'emergenza. 3. Gli
eventuali contratti di lavoro già stipulati dai sindaci nel quadro
degli interventi urgenti ed indifferibili e per assicurare la prima
assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009,
rientrano nel contingente complessivo di cui al presente articolo e
sono conseguentemente modificati quanto alla qualificazione giuridica
nei termini che precedono.
Art. 6. 1.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757 e del predetto art. 2,
si avvale del Consorzio no profit promosso dalla Fondazione Eucentre -
in conformità e per le finalità di cui al predetto art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 3757/2009-
nonché dell'ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della
protezione civile per i connessi aspetti amministrativi e contabili che
provvede con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nella
convenzione da stipulare per le finalità di cui al comma 1 sono
definite le funzioni e la composizione della struttura operativa da
costituire ai sensi del presente articolo, nell'ambito della quale può
essere inserito il personale di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2009, n. 3760
che opera nell'ambito delle risorse finanziarie poste nella
disponibilità dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. 3. Gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo, in quanto
costitutivamente accedenti alle relative finalità, rientrano
nell'ambito di operatività dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 13, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
Art. 7. 1.
All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009,
dopo le parole «sita nei comuni di cui all'art. 1» è aggiunto il
seguente periodo «ovvero sita al di fuori dei territori di detti
comuni, ed in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno
subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata con
oneri posti a carico dell'art. 15». 2. Decorsi
quindici giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione
di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009,
decade il beneficio del contributo per l'autonoma sistemazione di cui
all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009,
nonché il diritto a godere dell'ospitalità gratuita negli alberghi o
altre strutture residenziali reperite dal commissario delegato, dal
presidente della regione Abruzzo o dai sindaci dei comuni abruzzesi. 3. A decorrere
dalla pubblicazione della presente ordinanza, i soggetti destinatari
dei benefici di cui al comma 2 sono tenuti a produrre al sindaco del
comune di residenza, ai fini del mantenimento o dell'ulteriore
riconoscimento dei benefici predetti, idonea autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la mancata
disponibilità di unità abitative di proprietà dei componenti del nucleo
familiare nell'ambito del territorio della regione Abruzzo.
Art. 8. 1.
I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 sono autorizzati, in deroga agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447,
alla legge regionale n. 18 del 12 aprile 1983 e successive modifiche ed
integrazioni, ed ai rispettivi piani regolatori comunali, a trasferire
temporaneamente in aree pubbliche o private, libere o pertinenziali, le
attività produttive svolte in locali distrutti o resi inagibili in
conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, assicurando il
rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie ed ambientali,
fino al ripristino della funzionalità dei locali medesimi o del
reperimento di soluzioni alternative ed in ogni caso non oltre la
vigenza dello stato di emergenza, con oneri a proprio carico.
Art. 9. 1. Al fine di
garantire la massima celerità nelle procedure di affidamento ed
esecuzione dei contratti connessi alla realizzazione degli interventi
di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
il commissario delegato può, altresì, avvalersi del competente
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, per
l'espletamento delle istruttorie tecniche, la predisposizione di atti
per la selezione dei concorrenti e la sorveglianza sull'esecuzione dei
contratti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. 1.
All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 1, comma 2, le parole: «stoccaggio provvisorio» sono sostituite dalle parole «deposito temporaneo»;
all'art. 1, commi 3, 4, 5 e 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 2»;
all'art. 2, comma 1, le parole: «Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009»,
sono sostituite dalle seguenti «Limitatamente alle attività svolte nei
territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009»;
all'art. 2,
comma 5, dopo le parole: «attività di raccolta, trasporto» sono
soppresse le parole «e smaltimento» e dopo le parole «modifiche e
integrazioni,» sono soppresse le parole «e possono svolgere le dette
attività in deroga all'art. 189, comma 3, e 190 del citato decreto
legislativo.».
Art. 11. 1. L'intera
quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale
2007-2013 della regione Abruzzo è assicurata dallo Stato attraverso la
disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.
Art. 12. 1.
I lavori in corso di realizzazione presso l'aeroporto dei Parchi in località Preturo (L'Aquila), previsti dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2009, n. 3766
non costituiscono, limitatamente alla parte affidata al Genio
dell'Aeronautica Militare, operazioni imponibili ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, in deroga a quanto
disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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